Diritto degli enti di ricerca - Il conto ore individuale nei contratti del pubblico impiego e negli enti di ricerca
Maurizio
Danza Arbitro Pubblico Impiego – Cultore Istituzioni di diritto pubblico
Università di Roma Tre
L’istituto del “conto individuale” definito “quale strumento di flessibilità della prestazione di lavoro” in ambito privato, nel sistema di legislazione contrattata appare già regolamentato in alcuni comparti del pubblico impiego sin dalla tornata contrattuale 1998/2001. Ad esempio nell’art.38 bis del CCNL integrativo nazionale degli Enti Locali 14/9/2000, dove viene utilizzata la definizione di “Banca delle ore”, da ritenersi ” la contabilità aggregata” dei conti individuali dei singoli lavoratori. Dall’analisi delle disposizioni del comparto degli Enti di ricerca ( corrispondenti a quelle del CCNL Università 2006-09 del 6 ottobre 2008), si rileva la esistenza del peculiare istituto del “conto ore individuale” che consente, ai dipendenti degli enti di ricerca, la conversione in forma di riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario . L’istituto è regolamentato dall’art.49 del contratto collettivo nazionale 1998/2001 che al primo comma dispone espressamente che “qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative”. A tal riguardo si fa notare come, a differenza del menzionato art.38 bis c.3 del CCNL Enti Locali del 14/9/2000 istitutivo della “banca delle ore” che prevede come” le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari,nel comparto della ricerca ( così anche l’art.27 del CCNL Università 2006/09), il diritto alla conversione viene consentito esclusivamente in riferimento ai riposi compensativi . Dal secondo comma della disposizione del comparto della ricerca, si ricava invece un limite temporale alla fruizione delle ore convertite in riposo compensativo,atteso che ” al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo”. Nel terzo comma invece, si evince la particolare tutela accordata al dipendente nei casi di impossibilità di fruizione dovute a “particolari esigenze” della propria amministrazione; in tali casi infatti la norma prevede espressamente che” ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite”. L’ultimo comma della disposizione infine, rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi .Tali disposizioni, ripropongono in sostanza ,con differenze marginali, le analoghe disposizioni dei contratti collettivi menzionati,che attribuiscono altresì alla contrattazione integrativa, l’attività di monitoraggio dell’andamento della “Banca delle ore” e all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione.
Maurizio Danza
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 11/07/2013