venerdì, 11 ottobre 2024

Diritto alla reversibilità della pensione ai nipoti maggiorenni, orfani, inabili e a carico degli ascendenti

Inps, circolare 7.5.2024 n. 64

 

Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti  maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico  degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5  aprile 2022, n. 88 


Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 i nipoti  maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli  ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai  superstiti.


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INDICE

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
2. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 
2.1 Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti
2.2 Riliquidazione delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
2.3 Revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022



1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022

Con la sentenza n. 88 del 9 febbraio - 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1 a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 14 del 6 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante "Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che "nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione ".

In ragione dell'unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità - trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato - deve essere inteso anche alla pensione indiretta - trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell'assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Per quanto concerne la verifica della condizione della vivenza a carico degli ascendenti, si rinvia al paragrafo 3 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015, nella quale si chiarisce che, fermo restando l'accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell'ascendente in caso di non convivenza.


2. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 

2.1 Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti 

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell'ascendente pensionato o assicurato deceduto devono essere definite secondo i predetti criteri.

Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l'ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza.


2.2 Riliquidazione delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022

Le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022.

La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022 deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.


2.3 Revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell'ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l'eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

Le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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LaPrevidenza.it, 10/05/2024

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