martedì, 13 ottobre 2026

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 - Nota dell’Avv. Giuseppe Salvi

 

Con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18 dicembre 2009, n. 206, emanato in esecuzione del quinto comma dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a sua volta introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state stabilite le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.


Secondo il decreto ministeriale in oggetto, i lavoratori del settore pubblico devono essere reperibili tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Sono esclusi dell’obbligo di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; ad infortuni sul lavoro; a malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; a stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità precedentemente riconosciuta. Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di reperibilità anche i lavoratori nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Avv. Giuseppe Salvi

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LaPrevidenza.it, 02/02/2010

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