sabato, 12 ottobre 2024

COVID-19, il decreto con le ulteriori restrizioni per fermare il contagio

D.p.c.m. 22.3.2020

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero  territorio nazionale. (20A01807)

(GU n.76 del 22-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure  urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in  materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio  2020;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo  2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo  2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 73 del 20 marzo 2020;  Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della  salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia  di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  applicabili sull'intero territorio nazionale»;  Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30  gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di  sanita' pubblica di rilevanza internazionale;  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza  sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il  carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei  casi sul territorio nazionale;  Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,  ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19;  

Considerato,

inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno  epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale  rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'  nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede  internazionale ed europea;  Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di  cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della  protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del  28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;  Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri  dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i  Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo  economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni  e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle  politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari  regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della  Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio  sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus  COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti  misure: 

a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e  commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo  quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono  sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7,  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per  le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto  dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo,  per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza  del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di  cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze; 

b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che  per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per  motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera  a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio  domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse; 

c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della  lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a  distanza o lavoro agile; 

d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono  funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita'  di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei  servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al  Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella  quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni  beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita'  consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora  ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione  dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della  comunicazione resa; 

e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di  pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12  giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio  di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della  cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche'  dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o  in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti; 

f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto,  commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e  dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e  alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque  funzionale a fronteggiare l'emergenza; 

g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo  continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e'  ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un  grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il  Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che  non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino  all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e'  legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In  ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti  impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico  essenziale; 

h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e  della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per  l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della  provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. 

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei  provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia  autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo  economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le  forze di polizia. 

3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i  contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus  covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra  il Governo e le parti sociali. 

4. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del  presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione  entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in  giacenza.


Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla  data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le  stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle  previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i  cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono  entrambi prorogati al 3 aprile 2020. 

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a  statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di  attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente  del Consiglio dei ministri  Conte

Il Ministro della salute  Speranza

***

Le attività produttive considerate sono visibili nel decreto allegato


Allegato: decreto 22 marzo 2020.pdf
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