Comunicazione scritta - e forme tecnologicamente sostitutive - del licenziamento e sua tempestiva impugnazione secondo Cass. 22278/2008
Approfondimento del Prof. Mario Meucci
La recentissima decisione di Cass., sez. lav., 4.9.2008 n.22287 (est. Roselli) – di cui riferiamo subito il pensiero in sintesi – ci fornisce l’occasione per una più ampia disamina delle modalità di comunicazione e di impugnativa del licenziamento, alla luce dell’orientamento maturato in giurisprudenza nel corso del tempo, accompagnato dalla prospettazione di nostre considerazioni in merito.
Vanno riferiti preliminarmente, per adeguata comprensione di quanto diremo in prosieguo, due dati normativi attinenti alla forma della comunicazione del licenziamento nonché all’impugnativa del medesimo, codificati rispettivamente nell’art. 2, L. n. 604/1966 e nell’art. 6 stessa legge (entrambi come modificati dalla L. n. 108/1990). Il primo dispone: « 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. […]». Il secondo – afferente all’impugnativa - recita: «1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso...
Prof. Mario Meucci
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LaPrevidenza.it, 06/10/2008