Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 30 ottobre 2012, n. 18645
P.E. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Venezia, pubblicata il 17 settembre 2007, che ha rigettato il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Vicenza aveva respinto la sua impugnativa di licenziamento nei confronti della "Ebara Pumps Europe spa". Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi. La società ha depositato e notificato controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Con il primo motivo si sostiene che la sentenza della Corte di Venezia avrebbe violato la disciplina dettata dalla L. 12 marzo 1999, n. 66 in materia di diritto al lavoro dei disabili. La ricorrente non è invalida, ma rientra nella categoria degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio di cui si occupa la L. n. 66 del 1999, art. 18. Ella inoltre non è stata assunta obbligatoriamente per tale motivo; era già in servizio quando l'azienda, preso atto della sua condizione, ha deciso di inserirla nella quota riservata. Il problema è di stabilire se a un lavoratore nelle condizioni della signora P. si applichi il comma 4 dell'art. 10 della medesima legge, per il quale "i licenziamenti per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitati nei confronti dei lavoratori occupati obbligatoriamente, sono annullabili, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'art. 3 della presente legge". La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto di no per le seguenti ragioni. Perchè l'art. 18 prevede l'inserimento nella quota a determinate condizioni, in quanto, spiega la Corte: "non si parla di datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti e la quota non deve superare una unità". Perchè la ricorrente "non è stata avviata al lavoro ai sensi della L. n. 68 del 1999, ma solo riconosciuta durante la sua occupazione come uno dei soggetti richiamati dall'art. 18". Perchè "i lavoratori delle categorie richiamate dall'art. 18 non sono ricordati nell'art. 10 che prevede limitazioni ai licenziamenti". L'interpretazione della Corte di Venezia è condivisibile. La L. 12 marzo 1999, n. 66 è intitolata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed è tutta costruita in funzione della condizione delle persone disabili. L'art. 18, contenente "disposizioni transitorie e finali", al comma 2, ne estende il contenuto a persone che disabili non sono. Il testo è il seguente: "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione". Si tratta di un'aggiunta che pone il problema di stabilire se a costoro viene esteso tutto ed indistintamente il contenuto della legge, compreso in particolare l'art. 10. Deve convenirsi con la Corte di Venezia nel senso che il richiamo dell'art. 18 non riguarda l'intera legge. Esso comporta l'estensione anche alle categorie di persone indicate nella prima parte del comma 2, dell'attribuzione di una quota di riserva, di ambito minore di quelle relative ai disabili (un punto percentuale per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti; una unità per le aziende che occupano dai cinquantuno ai centocinquanta dipendenti). Di più la legge non dice. Quindi anche queste persone avranno diritto alla assunzione se sussistono quei requisiti dimensionali e la percentuale di posti da coprire lo consente, ma non hanno tutti i diritti che la legge riconosce agli invalidi. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa affermando che "In tema di collocamento obbligatorio, gli orfani di lavoratore deceduto per causa di lavoro sono soggetti ad una disciplina diversa da quella prevista per i riservatari invalidi, atteso che, a differenza di quanto disposto dalla L. n. 482 del 1968, la L. n. 68 del 1999 non equipara più gli orfani ai riservatari disabili, ma prevede solo una quota di riserva in loro favore ed un obbligo di richiesta di avviamento a carico del datore, con limiti percentuali alle richieste nominative" (Cass. 16 maggio 2012, n. 7637; ma vedi anche, sebbene per un profilo diverso, Cass. 3 dicembre 2008, n. 28724). Il richiamo dell'art. 18 non riguarda in particolare l'art. 10 della legge, al cui interno è inserita la norma concernente i licenziamenti. Norma quest'ultima che, peraltro, ed è questa l'ulteriore ragione per la quale non può essere applicata al caso della signora P., non riguarda coloro che non sono stati assunti obbligatoriamente.
Infatti la disposizione è intitolata "Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti". E tutto il suo contenuto è orientato a disciplinare il rapporto di lavoro degli disabili assunti obbligatoriamente, a cominciare dall'incipit: "Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica ......."). Anche il quarto comma pur utilizzando l'espressione "occupati", mediante l'avverbio "obbligatoriamente" si coordina con l'impostazione generale, che non concerne coloro che sono stati assunti liberamente, pur rientrando in una delle categorie protette.
LaPrevidenza.it, 20/11/2012
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera