Collegato lavoro 2010: ecco i chiarimenti punto per punto
Dpl Modena, nota del 20.10.2010 prot. 13297/2010
E’ stato, definitivamente, approvato, il giorno 19 ottobre 2010, il c.d. “collegato lavoro”: il provvedimento, rinviato alle Camere, per un nuovo esame, dal Presidente della Repubblica il 31 marzo u.s. È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e diverrà operante dopo i quindici giorni di “vacatio” successivi alla stessa. I rilievi del Capo dello Stato riguardavano, innanzitutto, la materia dell’arbitrato e delle clausole compromissorie ed il dibattito parlamentare ha risentito, fortemente, delle opposte opinioni espresse, nel Paese, tra gli operatori. Il provvedimento legislativo, abbastanza corposo (sono 50 gli articoli) è giunto all’approvazione definitiva dopo sette passaggi parlamentari cosa che testimonia l’asprezza del confronto .. Gli argomenti trattati sono moltissimi ed alcuni (basti pensare alla maxi sanzione per il lavoro sommerso, alle sanzioni in materia di lavoro, al verbale unico di notifica e diffida, al tentativo facoltativo di conciliazione, alla certificazione, all’arbitrato, alla impugnativa dei licenziamenti, dei recessi dai contratti a termine e dalle collaborazioni, dei passaggi d’azienda, ai permessi, alla mobilità, ai rapporti a tempo parziale ed all’aspettativa nel settore pubblico, alle “mini cococo” nel settore dell’assistenza alla persona, all’apprendistato) ci riguardano da vicino. Ma le materie trattate non si fermano a queste appena evidenziate: senza soffermarsi su aspetti molto particolari che riguardano alcuni organi della Pubblica Amministrazione centrale, non si può non sottolineare come la legge affronti, a livello di principi generali, altri argomenti di primaria importanza: mi riferisco alle deleghe da esercitare da parte dell’Esecutivo sui lavori usuranti (tre mesi), sul riordino degli Enti previdenziali (dodici mesi), sul riordino della normativa relativa ai congedi, alle aspettative ed ai permessi (sei mesi), sul riordino degli ammortizzatori sociali (ventiquattro mesi), sul riordino dei servizi per l’impiego (ventiquattro mesi, sugli incentivi all’occupazione (ventiquattro mesi), sull’apprendistato (ventiquattro mesi), sull’occupazione femminile (ventiquattro mesi). In questa fase, attesa la complessità delle novità, è richiesto a tutti quanti, ed in particolar modo ai colleghi che operano nell’attività di vigilanza, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, all’Ufficio del Turno ed all’Unità operativa dei Conflitti di lavoro), un particolare attenzione nei confronti dell’utenza (lavoratori, ma anche associazioni sindacali e datoriali, professionisti) cui potrebbe essere necessario spiegare, soprattutto per le controversie di lavoro, le modalità del nuovo rito. Tutto questo anche alla luce dell’art. 8 del D.L.vo n. 124/2004, cosa che, nell’immediato, porterà la nostra Direzione ad effettuare una serie di incontri informativi e promozionali verso le parti sociali e gli “addetti ai lavori”. La riflessione che segue non è, in alcun modo, esaustiva delle problematiche emerse e vuole essere oltre che un mio primo contributo, anche uno stimolo alla evidenziazione di questioni che, poi, affronteremo e proveremo a risolvere durante i nostri colloqui e contatti giornalieri: tutto questo in attesa dei chiarimenti amministrativi che, dal livello centrale, dovrebbero, auspicabilmente, pervenire con una certa celerità, attesa la circostanza che, le nuove norme sul sommerso, sul verbale unico e sul tentativo di conciliazione, in assenza di periodi transitori, entrano subito in vigore. Gli argomenti trattati fanno riferimento alle discipline più vicine alle materie oggetto della nostra attività e le prime direttive impartite sono di natura provvisoria e riguardano soltanto il personale di questo Ufficio, in attesa di quelle, sicuramente più pregnanti e, in ogni caso vincolanti, che perverranno dagli organi amministrativi sopra ordinati.
LaPrevidenza.it, 21/10/2010