Classificazione previdenziale dell’Ente Tabacchi
Inps, Circolare 14 Settembre 2004 n° 131
Il Decreto Legislativo n. 238, del 09/07/1998 (allegato1), ha disposto l’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani (ETI) al quale è stata riconosciuta la natura giuridica di Ente pubblico economico per lo svolgimento delle attività già attribuite all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Il predetto Ente, in esecuzione dell’Articolo 66, co. 2, della legge n. 488/99, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2000, è stato trasformato in Società per Azioni con effetto dal 19 luglio 2000.
Con circolare n. 202 del 06/12/2000, sono state impartite le istruzioni in ordine alla classificazione previdenziale ed ai relativi obblighi contributivi. In particolare, si rammenta che l’Ente in oggetto, ai sensi dell’Articolo 49, comma 2, della legge n.88/89 è stato classificato, con decorrenza marzo 1999, nel settore “attività varie” categoria “enti pubblici economici esercenti attività classificabili nel settore industria” con c.s.c. 2.01.02 - codice ISTAT 16.00.0 -.
Nella medesima circolare è stato previsto l’obbligo del versamento all’Istituto di tutte le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, assunti successivamente alla sua istituzione (marzo 1999), con l’esonero del contributo per l’ANF (ex CUAF), ai sensi dell’Articolo 79 del DPR 30/5/1955, n. 797, e delle contribuzioni per Cig, Cigs e Mobilità in applicazione dell’Articolo 3 del D.Lgs. n. 869/47.
Con riferimento alla contribuzione per l’indennità economica di malattia e maternità, infine, è stato precisato che, l’ETI avrebbe potuto essere esonerato dal versamento della stessa, qualora al proprio personale fosse assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto per la generalità dei lavoratori in caso di richiesta delle predette prestazioni (circ. n.165 del 25/07/1988).
LaPrevidenza.it, 24/09/2004