Certificato di malattia per l'assenza dal lavoro, diversità tra dipendenti privati e pubblici
Articolo dott.ssa Cesira Cruciani
L’atto della certificazione è proprio dell’attività medica poiché il medico ha potestà di certificare, cioè di rilasciare dichiarazioni scritte di quanto ha direttamente constatato nell’esercizio della sua professione e il rilascio di certificati da parte di chi non è abilitato all’esercizio della professione medica configura il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.). L’atto certificativo è un atto con dignità e importanza pari a qualsiasi altro atto medico e non deve essere considerato come una mera incombenza burocratica-amministrativa imposta da un’autorità esterna (sanitaria, amministrativa o giudiziaria), ma deve piuttosto essere considerato come un documento pubblico dell’attività medica, che valorizza l’operato del medico dimostrandone la perizia e competenza, oltre che destinato ad arrecare benefici alla persona assistita.
Il certificato assume il valore di un atto “probatorio”, non smentibile e non modificabile; esso rappresenta un documento di prova di una realtà che a posteriori non può essere cambiata e trova giustificazione nell’esistenza di elementi obiettivi e di giudizio disponibili all’epoca in cui il certificato è stato redatto e dal fatto che essi siano stati rilevati e riportati sul certificato; esso assume anche un valore dimostrativo della condotta del medico e può costituire un elemento di prova in relazione ad eventuali risvolti di responsabilità professionale.
LaPrevidenza.it, 14/12/2007