Circolare Ministero Lavoro 14.07.2006 n° 20
Secondo quanto disposto dal'art. 4, comma 2 del D.lgs 276/2003 "decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, a seguito di richiesta della agenzia per il lavoro provvisoriamente autorizzata, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta".
LaPrevidenza.it, 16/08/2006
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