venerdì, 16 ottobre 2026

Autista soccorritore e Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 2010, n. 300 - Avv. Daniela Carbone

 

Con sentenza 22 ottobre 2010 n. 300, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009 n. 37, relativa al riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato (sentenza n. 179 del 2008). La legge censurata istituiva la figura di autista soccorritore e ne regolamentava il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie. La pronuncia di illegittimità costituzionale non sorprende per il contenuto in quanto conforme al tenore dei principi costituzionali violati dalla succitata. Ciò che invece rileva è la problematica, di estrema attualità, della mancata previsione normativa della figura professionale dell’autista soccorritore. Infatti, la prevalenza degli autisti di autoambulanze non si limitano a guidare i mezzi di soccorso, bensì intervengono attivamente in ausilio degli operatori sanitari, grazie alla formazione acquisita dai corsi di primo soccorso che sono chiamati (obbligati) a frequentare. Quindi, le mansioni dagli stessi  svolte sono superiori a quelle di mero autista ma inferiori a quelle degli operatori sanitari e non esiste, a tutt’oggi, una figura nella quale possano essere inquadrati gli autisti con tali caratteristiche. Al danno (della mancata esistenza della figura professionale di autista soccorritore) si aggiunge la beffa di non poter richiedere né l’inquadramento superiore poiché non esiste per la figura in esame né le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, non essendoci alcuna figura professionale cui parametrare suddette differenze. Si apre, dunque, la strada all’eventualità di un giudizio in cui richiedere il ristoro per le superiori mansioni comunque espletate, rimettendo al Giudice la determinazione in via equitativa ed “analogica” prendendo a riferimento le retribuzioni corrisposte agli autisti e quelle corrisposte all’operatore sanitario (infermiere), che con lo stesso presta il primo soccorso. La legge regionale della Basilicata, per quanto illegittima, aveva dunque il merito di aver risolto, seppure a livello regionale, una chiara lacuna normativa da lungo tempo “trascurata” dal legislatore il quale, alla luce della sentenza in commento, potrebbe sempre  decidere (si auspica) di intervenire!

Avv. Daniela Carbone

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LaPrevidenza.it, 12/11/2010

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