Annullamento delle dimissioni per incapacità naturale
Cassazione Sezione lavoro, sentenza 15 gennaio 2004 n° 515
Con ricorso del 29 giugno 1998 Pretore di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, R. R., premesso che aveva lavorato alle dipendenze dell'ente (omissis) del 19 gennaio 1987 al 15 settembre 1997, data in cui aveva presentate le dimissioni; che a seguito di varie vicende, caratterizzate da atteggiamenti asseritarnente discriminatori e irriguardosi dei suoi diritti da parte dell'ente datore di lavoro, era venuta a trovarsi in una situazione di estremo disagio, che l'aveva indotta a presentare la dichiarazione di dimissioni; che quando ciò era avvenuto si trovava in una situazione di grave perturbamento psichico e scoramento morale, tale da impedirle di adottare decisioni coerenti con la sua effettiva volontà; che l'atto compiuto era per lei gravemente pregiudizievole, in quanto era venuta a trovarsi senza lavoro e senza aver maturato il diritto ad alcun trattamento pensionistico, pregiudizio aggravato dallo stato di disoccupazione del coniuge. Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la società (omissis) s.p.a. (succeduta all'ente omissis) per sentir dichiarare l'annullamento e l'inefficacia dell'atto di dimissioni, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento in suo favore di tutte le somme dovute per retribuzioni non corrisposte dal 16 settembre 1997 fino alla data di riammissione al lavoro, oltre alla regolarizzazione contributiva.
LaPrevidenza.it, 24/03/2004