giovedì, 15 ottobre 2026

Alcuni punti fermi sugli oneri probatori del demansionamento e del mobbing

Articolo di Mario Meucci

 

In data 6 marzo 2006 la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha emesso due sentenze, la n. 4766 (est. Nobile), in tema di oneri probatori a carico del datore di lavoro per la dequalificazione, sottoposta al vaglio della magistratura dal dipendente, e la n. 4774 (est. Miani Canevari), in tema di mobbing.
Cassando la Corte di appello di Milano che aveva disconosciuto la dequalificazione addotta dal lavoratore, la Cassazione - nella sentenza n. 4766/2006 - ha così affermato, in maniera condivisibilmente argomentata: «Sulla autonoma domanda risarcitoria per asserita dequalificazione avanzata dal ricorrente, la Corte di Appello ha ritenuto semplicemente "non raggiunta la prova circa l'avvenuta dequalificazione", rilevando un “contrasto non ragionevolmente risolvibile” tra le testimonianze Parodi e Cavalera, e concludendo che “deve quindi trovare applicazione la regola residuale di giudizio dell'onere della prova, che gioca a danno dell'attore ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, cod civ.” (Mario Meucci)
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LaPrevidenza.it, 17/08/2006

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