Abilitati in Romania: il Tar Lazio annulla il decreto di esclusione dal concorso riservato della Usr Sicilia e accoglie il ricorso
TAR Lazio Roma sez.III bis, sentenza 28.4.2020 n.4646
Di particolare importanza la sentenza del TAR Lazio Roma sez.III bis n.4646 del 28 aprile 2020 di accoglimento pubblicata oggi, in merito al ricorso patrocinato dall'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore degli abilitati in Romania.
In particolare il ricorso era stato presentato per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in tutto o in parte ai sensi dell'art.34 co.1 lett.a del c.p.a.,
1) del decreto collettivo n.26731 del 7 ottobre 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ( all.1) di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie per le classi di concorso rispettivamente suindicate, formulate a seguito della partecipazione alle procedure concorsuali riservate di cui al bando di concorso riservato per il personale docente indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, per presunta mancanza del titolo di accesso ;
2) della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019 ( all.2), atto presupposto, espressamente richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.26731 del 7 ottobre 2019 della USR Sicilia, nella parte in cui illegittimamente dispone che i titoli denominati secondo cui i titoli denominati "Programului de studi psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania, secondo cui, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche; ,e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate" ( all.2 ), in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea ;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale al decreto collettivo di esclusione , L'Avv. Maurizio Danza aveva infatti chiesto al Collegio il diritto al reinserimento dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie regionali di merito di cui all'art.11 del D.D.G. n.85/2018 ( all.3) , per le classi di concorso indicate nel decreto di esclusione della USR Sicilia n.26731 del 7 ottobre 2019 previo annullamento dello stesso;
Il difensore aveva richiesto altresì la ammissione sui posti del percorso annuale c.d. FIT, dell'Ambito Regionale di cui agli artt. 11 co. 3 e 12 del D.D.G. n.85/2018, anche previo accertamento in via incidentale del diritto alla abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania ai sensi del D.Lgs.n.206/2007 attuativo delle Direttive Europee n.36/2005 e n.55/2013.
Il Collegio della terza bis ha motivato così accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati:
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti con cui i ricorrenti venivano esclusi dal concorso indetto don d.d.g. n. 85 del 2018 e i provvedimenti collettivi e individuali di diniego del riconoscimento del titolo conseguito in Romania.
Il Consiglio di Stato con varie sentenze ha ritenuto di riconoscere come meritevole di tutela la posizione del ricorrente (si veda tra le altre sentenza n. 2495 del 2020), con argomentazioni che il collegio ritiene di condividere.
Considerato in particolare che, non appare contestato che la parte sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania;
"- il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;
- la Sezione si è già espressa sulle medesime questioni in senso favorevole a parte appellante (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 1198/2020) e non sussistono ragioni per discostarsi da tale precedente di cui di seguito si riportano i passaggi motivazionali essenziali;
- invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio laurea conseguito in Italia;
- l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.
- in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);
- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)." Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno".
A ben vedere il Collegio ha accolto le richieste dell'Avv. Maurizio Danza annullando il decreto della USR Sicilia n 26731/2019 ed emanando una sentenza in forma semplificata, previa rinuncia alla cautelare da parte della difesa, attesi i numerosi precedenti del Consiglio di Stato.
(Prof. avv. Maurizio Danza)
***
N. 04664/2020 REG.PROV.COLL. N. 01875/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2020, proposto da
Gisella Compagnone, Nicola Muratore, Andrea Bono, Alessandra Cappello, Morena Amato, Sebastiano Valentina Cavalluccio, Roberta Villareale, Carmelo Davide Nicoletti, Maria Elena Concetta D'Angelo, Giuseppe Raffaello Luca Del Popolo, Seby Consales, Josè Maria Serena Amato, Claudio Modica, Barbara Virgillito, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, IN TUTTO O IN PARTE AI SENSI DELL'ART.34 CO.1 LETT.A DEL C.P.A.,
1) del decreto collettivo n.26731 del 7 ottobre 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ( all.1) di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie per le classi di concorso rispettivamente suindicate, formulate a seguito della partecipazione alle procedure concorsuali riservate di cui al bando di concorso riservato per il personale docente indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018, per presunta mancanza del titolo di accesso;
2) della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019 ( all.2), atto presupposto, espressamente richiamato nel decreto di esclusione collettivo n.26731 del 7 ottobre 2019 della USR Sicilia, nella parte in cui illegittimamente dispone che i titoli denominati secondo cui i titoli denominati "Programului de studi psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania, secondo cui, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche; ,e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate" ( all.2 ), in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea ; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale al decreto collettivo di esclusione , per l'accertamento del diritto al reinserimento dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie regionali di merito di cui all'art.11 del D.D.G. n.85/2018 ( all.3) , per le classi di concorso indicate nel decreto di esclusione della USR Sicilia n.26731 del 7 ottobre 2019 previo annullamento dello stesso ; del diritto alla ammissione sui posti del percorso annuale c.d. FIT, dell'Ambito Regionale di cui agli artt. 11 co. 3 e 12 del D.D.G. n.85/2018, anche previo accertamento in via incidentale del diritto alla abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania ai sensi del D.Lgs.n.206/2007 attuativo delle Direttive Europee n.36/2005 e n.55/2013, per la sospensiva del decreto della USR Sicilia n.26731 del 7 ottobre 2019, della nota di rigetto del MIUR prot. n. 5636 del 02/04/2019 del tutto illegittimi, e per il reinserimento dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie regionali di merito per la classe di concorso di inserimento previste all'art.11 del DDG n.85/2018. PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, finalizzate al reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie indicate, gestite dall' Ufficio Scolastico regionale della Sicilia, anche in via di urgenza e con riserva, nonché alla condanna per risarcimento del danno da perdita di chances . P.Q.M. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, provvedere come segue.
ACCERTARE NEL MERITO :
- il diritto al reinserimento dei ricorrenti nelle graduatorie regionali di merito per le rispettive classi di concorso indicate in atti, in cui erano inseriti prima della esclusione, PREVIO ANNULLAMENTO degli atti impugnati, tra cui l'avviso n.5636/2019 del MIUR, i decreti di rigetto individuali inviati ai ricorrenti, e il decreto collettivo di esclusione n.26731/2019 della USR Sicilia:
- il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso di cui al D.D.G. n.85/2018. il diritto alla immissione nel ruolo sui posti dell'ambito Regionale di inclusione , secondo la legittima posizione occupata nelle graduatoria delle classi di concorso suindicate.
E, PER L'EFFETTO SOSPENDERE IN VIA CAUTELARE:
- il decreto di esclusione della USR n. 26731/2019 della USR Sicilia dei ricorrenti dalle graduatoria di cui al D.D.G. n.85/2018 sulla base dell'avviso n 5636 del 2 aprile 2019 . i decreti di rigetto individuali emanati dal MIUR a danno dei ricorrenti, -l'avviso n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto del MIUR richiamato nel decreto di esclusione collettivo n. 26731/2019 dell'USR Sicilia ed atto presupposto di tutti i decreti individuali di rigetto inviati ai ricorrenti. ORDINARE IN VIA DI URGENZA EX ART. 34 co. 1, lett. b) e c) c.p.a., al MIUR e all'USR per la Sicilia di reinserire i ricorrenti nelle rispettive graduatorie di merito regionali del concorso riservato di cui al DDG n.85/2018 ai fini della immissione su posto, per le classi di concorso da cui sono stati esclusi con il decreto della USR per la Sicilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti con cui i ricorrenti venivano esclusi dal concorso indetto don d.d.g. n. 85 del 2018 e i provvedimenti collettivi e individuali di diniego del riconoscimento del titolo conseguito in Romania. Il Consiglio di Stato con varie sentenze ha ritenuto di riconoscere come meritevole di tutela la posizione del ricorrente (si veda tra le altre sentenza n. 2495 del 2020), con argomentazioni che il collegio ritiene di condividere.
Considerato in particolare che:
- non appare contestato che la parte sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania; "- il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania; - la Sezione si è già espressa sulle medesime questioni in senso favorevole a parte appellante (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 1198/2020) e non sussistono ragioni per discostarsi da tale precedente di cui di seguito si riportano i passaggi motivazionali essenziali; - invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio laurea conseguito in Italia; - l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.
- in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);
- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)." Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno".
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con annullamento degli atti impugnati. In considerazione delle peculiarità del giudizio e del recente mutamento di giurisprudenza devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Emiliano Raganella, Consigliere Raffaele Tuccillo,
Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone IL SEGRETARIO
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 06/05/2020