venerdì, 16 ottobre 2026

In vigore il jobs act del lavoro autonomo non imprenditoriale

Legge 22.5.2017 n. 81

 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure  volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi  del lavoro subordinato. (17G00096)

(GU n.135 del 13-6-2017)    Vigente al: 14-6-2017



Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di  lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice  civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una  disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli  imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo  2083 del codice civile.

Art. 2 - Tutela del lavoratore autonomo  nelle transazioni commerciali

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni  commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori  autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione  di disposizioni piu' favorevoli.

Art. 3 - Clausole e condotte abusive

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che  attribuiscono al committente la facolta' di modificare  unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto  avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso  senza congruo preavviso nonche' le clausole mediante le quali le  parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni  dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o  della richiesta di pagamento.  2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il  contratto in forma scritta.  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha  diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di  conciliazione mediante gli organismi abilitati.  4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in  quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,  in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4 - Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l'attivita' inventiva sia prevista come  oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti  di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a  invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano  al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22  aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui  al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5 - Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi  alle professioni organizzate in ordini o collegi

1. Al fine di semplificare l'attivita' delle amministrazioni  pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e' delegato  ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di  rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o  collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che  possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o  collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste;  b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della  disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione  degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;  c) individuazione delle circostanze che possano determinare  condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni  rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi  adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 - Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei  professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle  prestazioni di maternita' e di malattia riconosciute ai lavoratori  autonomi iscritti alla Gestione separata

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di  protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai  collegi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:  abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in  forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad  attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e  socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da  apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che  abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale  per ragioni non dipendenti dalla propria volonta' o che siano stati  colpiti da gravi patologie.  2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento  della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione  separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri  direttivi:  a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di  maternita', incrementando il numero di mesi precedenti al periodo  indennizzabile entro cui individuare le tre mensilita' di  contribuzione dovuta, nonche' introduzione di minimali e massimali  per le medesime prestazioni;  b) modifica dei requisiti dell'indennita' di malattia di cui  all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti  che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui  all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed  eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione  dell'indennita' per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;  c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui  all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a  0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di  quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.  3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi  adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 - Stabilizzazione ed estensione dell'indennita' di disoccupazione per i  lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  - DIS-COLL

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta  ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi  di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di  disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con  riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la  disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno  solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti  all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,  gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che  hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli  amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota  contributiva pari allo 0,51 per cento.  15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis,  valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro  per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4  milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023,  42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno  2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si  provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante  l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento  dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del  comma 15-bis.  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e  del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da  12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni».

Art. 8 - Disposizioni fiscali e sociali

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese  relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti  e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per  l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al  committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico  conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono  compensi in natura per il professionista».  2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del  presente articolo nonche' dall'articolo 9, comma 1, si applicano a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.  3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni  di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali  obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di  cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per  un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del  bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorche'  fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono  complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite  complessivo di sei mesi.  5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di  cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che risultino accreditate  almeno tre mensilita' della predetta contribuzione maggiorata nei  dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.  L'indennita' e' calcolata, per ciascuna giornata del periodo  indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro  relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi  dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del  12 giugno 2002.  6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale  fruiti entro il primo anno di vita del bambino e' corrisposto, a  prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle  lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo  all'indennita' di maternita' o paternita'. In tale caso, l'indennita'  e' calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita' o  paternita'.  7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei  casi di adozione o affidamento preadottivo.  8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8,  valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di  euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni  di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34  milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno  2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro  annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo  25, comma 3.  10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia,  certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie  oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti  o che comunque comportino una inabilita' lavorativa temporanea del  100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in  0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 9 - Deducibilita' delle spese di formazione  e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le  spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di  aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno  sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare»  sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili,  entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a  master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale  nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese  quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro  il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi  personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,  ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi  occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione  alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi  accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi'  integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro  il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da  forme assicurative o di solidarieta'».  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,  valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di  euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi  dell'articolo 25, comma 3.

Art. 10 - Accesso alle informazioni sul mercato  e servizi personalizzati di orientamento,  riqualificazione e ricollocazione

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle  attivita' di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della  disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno  sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni  non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della  legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le associazioni  comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei  lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.  2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 e'  pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalita' di trasmissione  all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti  convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e  delle politiche sociali.  3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e  le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai  professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce  informazioni relative alle procedure per l'avvio di attivita'  autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse  ed appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di credito e  alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.  4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, i centri  per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai  lavoratori autonomi con disabilita', si avvalgono dei servizi per il  collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui all'articolo  6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 - Delega al Governo in materia di semplificazione  della normativa sulla salute e sicurezza  degli studi professionali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di  entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di  sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi  professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri  direttivi:  a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e  protezione idonee a garantire la tutela della salute e della  sicurezza delle persone che svolgono attivita' lavorativa negli studi  professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere  un'arte, un mestiere o una professione;  b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di  prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed  organizzative degli studi professionali;  c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia  di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di  forme di unificazione documentale;  d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato  sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme  vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi  professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e  alla natura sostanziale o formale della violazione.  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi  adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 - Informazioni e accesso agli appalti pubblici  e ai bandi per l'assegnazione di incarichi  e appalti privati

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni  appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti  pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione  di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare  favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare  pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10,  comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.  2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a  valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente  capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato.  3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere  all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai  soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla  forma giuridica rivestita, la possibilita':  a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire  agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti  miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative  provvidenze in materia;  b) di costituire consorzi stabili professionali;  c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo  la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.  4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 - Indennita' di maternita'

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni  legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e  successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro  dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto  concerne l'indennita' di maternita' spettante per i due mesi  antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla  effettiva astensione dall'attivita' lavorativa».  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in  10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno  2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per  l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro  per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni  di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 14 - Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori  autonomi che prestano la loro attivita' in via continuativa per il  committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la  cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza  diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a  centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno  dell'interesse del committente.  2. In caso di maternita', previo consenso del committente, e'  prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici autonome,  gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso  dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci, anche  attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della  lavoratrice e del suo sostituto.  3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo  svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta giorni, il  versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e'  sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad  un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e' tenuto a  versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di  sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di  sospensione.  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in  70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25,  comma 3.

Art. 15 - Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a  carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La  collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle  modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti,  il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»;  b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che  esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da  lavoratori autonomi».

Art. 16 - Procedura di adozione dei decreti legislativi  di cui agli articoli 5, 6 e 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono  adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti,  previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi  dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto  legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri  competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui  all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo,  a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della  loro neutralita' finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato  della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta  giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni  competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale  termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei  pareri.  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi  e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo  puo' adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del  presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti  medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari  previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6,  commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo,  ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17 - Tavolo tecnico di confronto permanente  sul lavoro autonomo

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia  di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali e' istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul  lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dalle associazioni  sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni  di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia  di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:  a) modelli previdenziali;  b) modelli di welfare;  c) formazione professionale.  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita'  previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni  interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Ai componenti  del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennita',  gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque  denominato.

Capo II

LAVORO AGILE

Art. 18 - Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la  competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del  rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le  parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi  e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il  possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento  dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita,  in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza  una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima  dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla  legge e dalla contrattazione collettiva.  2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon  funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per  lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.  3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto  compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della  legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle  diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.  4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente  riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed  efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando  l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19 - Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e' stipulato  per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova,  e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta  all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di  esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti  utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i tempi di  riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative  necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle  strumentazioni tecnologiche di lavoro.  2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o a tempo  indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire con un  preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori  disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non  puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire  un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle  esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un  giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere prima  della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o  senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 20 - Trattamento, diritto all'apprendimento continuo  e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro  agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non  inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei  contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo  15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le  medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.  2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del  presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di  cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in  modalita' formali, non formali o informali, e alla periodica  certificazione delle relative competenze.

Art. 21 - Potere di controllo e disciplinare

1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile disciplina  l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla  prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel  rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni.  2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse  all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali  aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 22 - Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a  tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta  nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici  connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di  lavoro.  2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure  di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i  rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei  locali aziendali.

Art. 23 - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni  e le malattie professionali

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in  modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle  comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996, n. 608, e successive modificazioni.  2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul  lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla  prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.  3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul  lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal  luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della  prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e  alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive  modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia  dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla  necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con  quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 24 - Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari  all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia  autonoma di Bolzano

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e' abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5 milioni  di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di  4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.  2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.  3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9,  13 e 14, nonche' dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67  milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno  2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per  l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di  euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:  a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni  di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20  milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno  2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per  l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di  euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;  c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro e delle politiche sociali;  d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il  versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto  previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018  delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo  25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme  destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali  nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;  e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di  euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre  2014, n. 190.  4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o  maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli  articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente  legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti  finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge  31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando  prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai  sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre  2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze,  anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e  valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al  monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10,  13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.  5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente  articolo, e' accantonato e reso indisponibile a valere  sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della  legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per  cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma  2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del  monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del  presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito  del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2.  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi' 22 maggio 2017

MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del  Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle  politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando
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LaPrevidenza.it, 14/06/2017

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