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Come illustrato con la circolare n. 95/2018, le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno ampliato la platea degli utilizzatori delle prestazioni occasionali disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mediante una specifica disciplina delle stesse destinata alla categoria delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. In particolare, le disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 1 e al comma 10 del citato articolo 54-bis consentono l'utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive, nel limite annuo di 5.000 euro per ciascuno prestatore.
Nello specifico, ai sensi del richiamato articolo 54-bis, le predette società sportive possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward addetti negli impianti sportivi".
Successivamente, il decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019 ha abrogato il decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, modificando la precedente normativa in materia. Le disposizioni del decreto ministeriale 13 agosto 2019 si applicano, tra gli altri, agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche. Ai sensi della normativa sopra citata, inoltre, le società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso i propri steward, assicurandone la direzione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi. Il decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019 ha incluso anche le attività di accoglienza degli spettatori e i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
In merito alla corretta individuazione della platea di società sportive destinatarie della peculiare normativa in materia di prestazioni occasionali, si riepiloga brevemente il quadro normativo. L'articolo 2 della legge n. 91/1981 prevede che: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica ".
L'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", e successive modificazioni, dispone l'abrogazione della legge n. 91/1981 a decorrere dal 1° luglio 2023. Inoltre, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 36/2021, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, prevede che l'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), facendo seguito a un percorso già avviato con la delibera del 9 novembre 2020, ha modificato le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1° luglio 2022, e ha previsto che: «Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile ». È, pertanto, confermata l'introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC.
Ne discende che, per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società già censite potranno utilizzare l'apposito servizio "Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia" per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività sopra descritte (cfr. il citato decreto ministeriale 13 agosto 2019).
Le società non ancora censite, ai fini dell'utilizzo del Libretto Famiglia per le specifiche attività rese dagli steward, dovranno seguire le indicazioni riportate nella circolare n. 95/2018 e nel messaggio n. 3193/2018. L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta di accreditamento è dc.entrate@postacert.inps.gov.it.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi