Invalidità civile. Chiarimenti circa l'utilizzo del modello AP93 in caso di requisito socio - economico perfezionato dopo sospensione, revoca o diniego della prestazione
Inps, Messaggio 4.4.2017 n. 1487 - Nota di Giovanni Dami
In relazione alla concessione di prestazioni assistenziali (pensioni e indennità) in favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti merita particolare attenzione il Messaggio Hermes / Inps n. 1487/2017 qui pubblicato contenente chiarimenti circa l'utilizzo del modello AP93 (necessario per corrispondere le prestazioni in precedenza richiamate) in caso di avvenuta revoca, diniego o sospensione.
Le considerazioni in esso contenute ribadiscono che la fase di accertamento sanitario è ben distinta dalla fase concessoria secondo quanto testualmente citato dall'istituto che afferma ... " che la distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie".
La separazione dei due aspetti determina azioni diverse qualora una prestazione sia negata, revocata o sospesa in relazione alla carenza dei requisiti socio - economici necessari per il conseguimento del diritto.
Da qui si afferma che:
a) Qualora il richiedente soddisfi il requisito socio - economico che determina il diritto alla prestazione in precedenza negata si dovrà presentare una domanda di riesame;
b) La prestazione già revocata (ad esempio in caso di permanenza all'estero per più di un anno ai sensi del Msg. 20966/2013) potrà essere concessa con domanda di ripristino;
c) La prestazione sospesa a causa della perdita temporanea dei requisiti socio - economici (superamento requisiti reddituali, liquidazione di arretrati, ecc...) potrà essere riattivata con domanda di ricostituzione.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui ai punti a e b qualora il verbale sanitario preceda di almeno 2 anni la trasmissione del modello AP93 l'istituto provvederà a convocare il richiedente presso la struttura sanitaria di sede al fine di effettuare una valutazione medico-legale per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. In questi casi la decorrenza del ripristino o della ricostituzione (da intendersi come decorrenza della prestazione) avverrà all'esito di cui sopra.
Infine è opportuno sottolineare che il riferimento alle prestazioni di invalidità civile va interpretato nel senso più ampio con la conseguenza che le casistiche di cui sopra comprendono gli invalidi civili, i ciechi nonché i sordomuti.
(Giovanni Dami)
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Protocollo: INPS.HERMES.04/04/2017.0001487 DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI
Ai Direttori regionali
Ai Responsabili delle Strutture territoriali
Oggetto: requisito socio-economico perfezionato successivamente alla reiezione, revoca o sospensione della prestazione economica di invalidità civile. Utilizzo del modello AP93. Chiarimenti.
Con riferimento ai quesiti pervenuti a questa Direzione Centrale riguardo ai casi di perfezionamento del requisito socio-economico dopo la reiezione, revoca o sospensione della domanda di invalidità civile, cecità o sordità, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Secondo il principio espresso dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, attuato dalle norme del DPR 21 settembre 1994 n. 698, nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo occorre distinguere la fase di accertamento sanitario - che riconosce al soggetto lo status di invalido - dalla fase concessoria, qualora il grado di invalidità superi la soglia prevista per il diritto ad una provvidenza economica. Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.
A tale riguardo, con riferimento alle fattispecie di reiezione, revoca e sospensione della prestazione economica, si forniscono le seguenti istruzioni:
1. Reiezione della domanda di prestazione d'invalidità civile per mancanza dei requisiti socio- economici
Come previsto dal messaggio 15972/2013, qualora la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza del requisito socio- economico e, successivamente, l'interessato ritenga che esso si sia perfezionato, potrà presentare un'istanza di riesame tramite l'invio del modello AP93. Al modello suddetto dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso. Non occorrerà, pertanto, riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l'erogazione della prestazione economica. La domanda sarà accolta qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93. 2. Revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico
Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata (a es. per permanenza all'estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione, ai sensi del messaggio 20966/2013), qualora, successivamente, l'interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio- economici che consentono l'erogazione della prestazione, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica tramite l'invio del modello AP93, al quale dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso. Anche in questo caso, dunque, non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda sarà accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93 (vedasi messaggio 15972/2013).
3. Sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico
Qualora la prestazione economica sia stata sospesa per la perdita temporanea dei requisiti socio-economici prescritti (ricovero, venir meno della frequenza, superamento dei requisiti reddituali per liquidazione di arretrati, ecc.), l'interessato, nel casi in cui ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione. Anche in questo caso non sarà necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario.
4. Disposizioni comuni
a) In relazione alle fattispecie descritte, pertanto, le istruzioni precedenti difformi da quelle contenute nel presente messaggio sono da ritenersi superate. b) Nelle tre fattispecie descritte, solo qualora il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione del modello AP93, sarà cura della Linea Servizi collegati ai requisiti socio- sanitari, prima della liquidazione, sottoporre il verbale alla UOC/UOS competente, affinché valuti se sussistano le condizioni per sottoporre l'interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l'eventuale liquidazione avverrà all'esito del predetto accertamento (vedasi messaggio 15972/2013).
5. Decorrenza degli interessi legali
Riguardo alle fattispecie illustrate, si rammenta quanto espresso dai messaggi 2093/2008 e 6119/2014, e in particolare che gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da "quando il cittadino avrà fornito all'Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante". Ne consegue che: -la data di trasmissione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni; -gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione dell'AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si addivenga al pagamento.
6. Modello AP93 telematico
Con successivo messaggio, a cura della scrivente Direzione centrale, sarà data comunicazione della messa in linea del modello AP93 telematico. Si invitano tutti i destinatari del presente messaggio garantirne, con le consuete modalità, la massima diffusione.
IL DIRETTORE CENTRALE ROCCO LAURIA
LaPrevidenza.it, 25/04/2017