venerdì, 06 dicembre 2024

Maggiorazione pensione e invalidità civile, la sentenza della Consulta

Corte costituzionale, sentenza 23 giugno - 20 luglio 2020 n. 152

 

Assistenza e solidarieta' sociale - Pensioni di invalidita' -  Beneficiari - Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al  lavoro - Determinazione del relativo importo mensile, pari, per  l'anno 2020, a euro 286,81 - Denunciata violazione dei principi di  eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in  favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli  obblighi internazionali - Richiesta di rideterminazione  dell'importo - Inammissibilita' della questione.  Assistenza e solidarieta' sociale - Maggiorazioni sociali dei  trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di  invalidita') - Beneficiari - Invalidi civili totalmente inabili al  lavoro - Requisiti - Soggetti di eta' pari o superiore a sessanta  anni, anziche' di eta' superiore a diciotto anni - Irragionevole  disparita' di trattamento con i beneficiari dell'assegno sociale e  violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino  inabile al lavoro - Illegittimita' costituzionale nei sensi e nel  termine di cui in motivazione.  - Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, primo comma; legge 28  dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 4.  - Costituzione, artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117,  primo comma, questi ultimi due in relazione agli artt. 4 e 28 della  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con  disabilita', e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione europea.

(GU n.30 del 22-7-2020 )

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LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:  Presidente:Marta CARTABIA;  Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano  PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo  comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del  decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei  mutilati ed invalidi civili) e dell'art. 38, comma 4, della legge 28  dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,  promosso dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, nel  procedimento vertente tra S. B., in persona del suo tutore V. B., e  l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza  del 3 giugno 2019, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2019 e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima  serie speciale, dell'anno 2020.  Visti gli atti di costituzione di S. B., in persona del suo  tutore V. B., e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS), nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio deiministri;  udito il Giudice relatore Mario Rosario Morelli ai sensi del  decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1),  lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale,  in data 23 giugno 2020;  deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio civile - promosso, tramite il  (padre) suo tutore, da una donna di anni 47, affetta da tetraplegia  spastica prenatale, invalida al lavoro al 100 per cento, la quale  lamentava che la pensione di inabilita' da lei percepita (ex art. 12  della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del  decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei  mutilati ed invalidi civili») fosse «largamente insufficiente a  garantirle il soddisfacimento dei bisogni primari della vita», per  cui chiedeva condannarsi il convenuto Istituto nazionale della  previdenza sociale (INPS) a pagarle la pensione di inabilita' «in  misura non inferiore» al minimo previsto dall'art. 38 della legge 28  dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»  ovvero «in misura non inferiore all'assegno sociale», di cui all'art.  3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema  pensionistico obbligatorio e complementare) e, «comunque, in misura  tale da assicurarle il proprio decoroso mantenimento» - la Corte  d'appello di Torino, sezione lavoro, adita in sede di gravame avverso  la sentenza del Tribunale sfavorevole alla ricorrente, ha sollevato,  con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimita'  costituzionale:  1) del predetto art. 12, primo comma, della legge n. 118 del  1971, «nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile,  affetto da gravissima disabilita' e privo di ogni residua capacita'  lavorativa, una pensione di inabilita' [...] insufficiente a  garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in  relazione agli artt. 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1,  Cost.»;  2) dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, «nella  parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali,  affetti da gravissima disabilita' e privi di ogni residua capacita'  lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del  requisito anagrafico del 60° anno di eta', in relazione agli artt. 3  e 38, comma 1, Cost.».  1.1.- In punto di rilevanza, la Corte torinese premette che  risulta documentalmente provato che l'appellante, in conseguenza  della patologia di cui soffre, «e' costretta a vivere su una sedia a  rotelle, e' totalmente dipendente da terzi per il compimento di tutti  gli atti della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, coricarsi,  ecc.), dispone di limitatissime funzioni intellettive, comunicative e  relazionali, non essendo neppure in grado di parlare ed esprimere i  propri bisogni».  Sottolinea, quindi, come la stessa - a parte l'indennita' di  accompagnamento, che assolve pero' a funzione (compensativa) diversa  da quella di sostentamento - di non altro, a tal fine, disponga che  della pensione di inabilita', ammontante, nel 2018, ad euro 282,55  per tredici mensilita', oltre alla maggiorazione di euro 10,33  mensili di cui all'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».  E un tale complessivo importo - ne inferisce il Collegio  rimettente - non e' certamente sufficiente a garantire all'appellante  «il soddisfacimento dei piu' elementari bisogni di vita».  1.2.- Da qui, dunque, sempre secondo il giudice a quo, la non  manifesta infondatezza, della (prima) questione di legittimita'  costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del  1971, per contrasto:  a) con l'art. 38, primo comma, Cost., poiche' «[l]a necessita' di  contemperare il diritto dei cittadini inabili privi dei mezzi  necessari per vivere e, come nel caso, anche della benche' minima capacita' di guadagno, di conseguire dallo Stato quanto necessario  per soddisfare le esigenze elementari della vita con le  disponibilita' finanziarie e con il principio, pure di rilievo  costituzionale, [...] di assicurare l'equilibrio di bilancio» non  potrebbe spingersi fino al punto di ritenere conformi al precetto  costituzionale evocato disposizioni, come quella denunciata, che  «assicurino ai soggetti in questione provvidenze in concreto del  tutto inidonee a garantire l'effettivo soddisfacimento delle minime  esigenze vitali»;  b) con l'art. 3 Cost., atteso che - stante la riconosciuta  "assimilabilita'" (in ragione della comune funzione assistenziale)  della pensione di inabilita' all'assegno sociale (ammontante  all'epoca ad euro 458 mensili), di cui all'art. 3, comma 6, della  legge n. 335 del 1995 - sarebbe irragionevole e discriminante il  «trattamento di ammontare sensibilmente inferiore» riservato al  soggetto inabile;  c) con gli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in  relazione agli artt. 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti delle persone con disabilita', adottata il 13 dicembre 2006,  ratificata dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, e cui  ha aderito anche l'Unione europea (decisione del Consiglio n. 2010/48  del 26 novembre 2009), e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7  dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, alla quale  il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore l'1  dicembre 2009, «ha conferito il medesimo valore giuridico dei  trattati». Atteso che la norma impugnata risulterebbe inevitabilmente  non in linea con gli obblighi di protezione sociale dei disabili  assunti dall'Italia sul piano internazionale e comunitario, come  considerati nelle richiamate fonti interposte.  1.2.1.- Al fine della reductio ad legitimitatem del denunciato  primo comma dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 - conclude,  quindi, la Corte rimettente - «[s]i rinvengono d'altronde  nell'ordinamento diverse disposizioni di legge che, pur non  individuando direttamente l'ammontare della pensione idoneo ad  assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze della vita,  forniscono ciononostante indicazioni significative in tal senso:  [...] ad esempio il nuovo testo dell'art. 545, comma 7, c.p.c. [...],  che ha stabilito l'impignorabilita' delle somme dovute a titolo di  pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri  assegni di quiescenza "per un ammontare corrispondente alla misura  massima mensile dell'assegno sociale aumentato della meta'" nonche'  il gia' citato art. 38 della legge n. 448 del 2001 che ha disposto,  in presenza di determinati requisiti reddituali e di eta',  l'incremento "al milione" di diversi trattamenti pensionistici dei  soggetti disagiati "fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46  euro al mese per tredici mensilita'».  1.3.- Quanto alla seconda questione sollevata, osserva poi la  Corte torinese che l'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001 -  «laddove subordina il diritto degli invalidi civili totali, anche se  in condizioni di gravissima disabilita' e privi di ogni residua  capacita' lavorativa, all'incremento in esso previsto al  raggiungimento del requisito di 60 anni di eta'» - violi, a sua  volta, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.  2.- In questo giudizio incidentale si e' costituita la parte  attrice appellante nel procedimento principale. La cui pretesa -  sottolinea, in premessa, il suo difensore - «e' propriamente quella  di vedersi garantita quella "misura minima essenziale", sancita dalla  Corte costituzionale nella propria giurisprudenza, ossia l'erogazione  di un importo che le consenta di vivere decorosamente».  2.1.- Nell'aderire alla prospettazione della Corte rimettente in  ordine alla illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma,  della legge n. 118 del 1971, osserva, quindi, detta parte come «[l]a  scelta operata dal legislatore di trattare gli invalidi con meno  favore rispetto agli anziani [sia] ancora piu' grave quando si  riferisce ad invalidi assoluti, che dovrebbero evidentemente essere  fatti oggetto di un trattamento di maggior favore (e non viceversa,  come invece accade)», e cio' renderebbe manifesta la violazione  dell'art. 3 Cost.

Ricorda poi, con riferimento all'art. 38 Cost., come, nella sua  formulazione originaria, l'art. 12 della legge n. 118 del 1971  garantisse agli inabili un importo (lire 234.000 annue) ben superiore  a quello (lire 156.000 annue) riconosciuto agli  ultrasessantacinquenni privi di reddito. E cio' in linea «con lo  spirito dei costituenti», ispiratore dell'art. 38, con cui si sarebbe  posta, invece, in contrasto la legislazione successiva.  Argomenta ancora, con riferimento al vulnus che la disposizione  censurata arrecherebbe ai parametri internazionali, come cio' sia in  particolare evidenziato dal Report pubblicato il 6 ottobre 2016 dal  Comitato per l'applicazione in Italia della Convenzione delle Nazioni  Unite sui diritti dei disabili, nel quale «il Comitato si dichiara  preoccupato dalla mancanza di standard minimi di assistenza sociale  ("Minimum Standards of Social Assistance") nel nostro paese e  raccomanda di velocizzare il processo di adozione e attuazione dei  suddetti standard».  Sostiene, infine, che il denunciato art. 12 della legge n. 118  del 1971 - attuando un trattamento sfavorevole nei confronti di  appartenenti ad una categoria protetta (quella appunto dei disabili)  - violi, con cio', anche il «principio di non discriminazione», che  «e', invero, uno dei cardini della costruzione comunitaria, sia sul  piano economico che su quello sociale, ed e' sancito sia nella carta  di Nizza (art. 21) che nella Convenzione Europea dei Diritti  dell'Uomo (art. 14)».  2.2.- La difesa della parte costituita condivide anche le censure  rivolte dal Collegio rimettente all'art. 38, comma 4, della legge n.  448 del 2001, per il profilo del (non ragionevole) requisito  anagrafico cui e' subordinato l'incremento (cosiddetto "incremento al  milione") ivi previsto, «in quanto il percettore della pensione di  inabilita' con eta' inferiore ai 60 anni si trova in una situazione  di inabilita' lavorativa che non e' certo meritevole di minor tutela  rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo  anno di eta'».  3.- Si e' costituito anche l'INPS, che, in via preliminare, ha  eccepito l'inammissibilita' delle questioni sollevate che, a suo  avviso, tenderebbero a «ottenere una risposta che rientra nella sfera  propria del legislatore», prospettando una «radicale trasformazione  delle norme censurate».  3.1.- Nel merito, la questione relativa all'art. 12 della legge  n. 118 del 1971, sempre secondo la difesa dell'Istituto, sarebbe  manifestamente infondata perche' basata sull'erroneo presupposto che  la pensione di inabilita' sia assimilabile all'assegno sociale di cui  all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e alla pensione  sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153  (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di  sicurezza sociale). Cio' che contrasterebbe, invece, con l'«evidente  disomogeneita'» dei trattamenti comparati, «ulteriormente avvalorata  dalla diversa modulazione dei limiti di reddito che, nel trattamento  assistenziale dell'assegno sociale, sono meno favorevoli di quelli  previsti per l'attribuzione del beneficio di invalidita', rilevando  anche quello del coniuge e alla [recte: dalla] diversita' delle  componenti del reddito prese in esame ai fini della sussistenza del  requisito utile al diritto». Mentre la preferenza, che la rimettente  lamenta irragionevolmente accordata ai cittadini di anni superiori ai  (65 poi) 67, sarebbe giustificata dal fatto che la vecchiaia  costituisce un'autonoma condizione bisognosa di tutela nel disposto  dell'art. 38 Cost.  3.2.- Analoghi motivi di infondatezza sussisterebbero, ad avviso  dell'INPS, con riguardo alla questione che ha ad oggetto la  cosiddetta "integrazione al milione", di cui all'art. 38, comma 4,  della legge n. 448 del 2001, trattandosi di «maggiorazione sociale  [che] nasce come forma particolare di incremento ed e' misura di  natura assistenziale autonoma e distinta dalla pensione (quindi non  comparabile con l'istituto della integrazione al minimo) la quale  continua ad essere regolata e corrisposta in base alla propria  normativa».  4.- E' altresi' intervenuto in questo giudizio il Presidente del  Consiglio dei ministri.  L'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ha nell'ordine eccepito:  - l'inammissibilita' delle questioni sollevate «per invasione  della sfera riservata alla discrezionalita' del legislatore»;  - l'inammissibilita', per incertezza del petitum (non essendone  chiaro il verso caducatorio o manipolativo) e per mancata indicazione  del rapporto (di alternativita' o di subordinazione) tra le suddette  questioni;  - l'infondatezza di entrambe le questioni nel merito.  4.1.- Quanto alle censure rivolte alla disposizione relativa alla  pensione di inabilita', sostiene, infatti, l'Avvocatura che la  rimettente non avrebbe indicato in modo chiaro quale sarebbe  l'importo ragionevole ed adeguato di tale emolumento, stante  l'incerta ed erronea evocazione di plurimi tertia comparationis,  facenti riferimento «all'assegno sociale per gli  ultrasessantacinquenni (nel 2019, euro 458 mensili), al nuovo art.  545, comma 7, c.p.c. (che prevede l'impignorabilita' delle somme  dovute a titolo di pensione, indennita' a titolo di pensione o di  altri assegni di quiescenza per un ammontare corrispondente alla  misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della meta' -  quindi all'incirca di euro 687 mensili), all'incremento della stessa  pensione di inabilita' previsto per gli ultrasessantenni (euro 516,46  per 13 mensilita') o alla maggiorazione al milione [di lire] per i  titolari di assegno o pensione sociale giunti al settantesimo anno  d'eta' (per il 2020, euro 648,26 per 13 mensilita')».  L'ordinanza di rimessione avrebbe poi, comunque, errato nel porre  a raffronto tre misure di carattere assistenziale, quali la pensione  di inabilita', l'assegno sociale e la maggiorazione sociale,  introdotte per rispondere a distinte situazioni di fragilita' sociale  non comparabili tra loro.  Non avrebbe, inoltre, tenuto conto della globalita' delle misure  approntate dal legislatore a tutela della disabilita', con la  previsione di forme di sostegno, anche non economico, atte a  garantire un effettivo diritto al mantenimento e un'assistenza  materiale adeguata rispetto alle minime esigenze di vita dei soggetti  non autosufficienti.  4.2.- Quanto alla seconda questione, il Presidente del Consiglio  sottolinea come il censurato art. 38 della legge n. 448 del 2001 -  prevedente, con decorrenza dal primo gennaio 2002, una particolare  maggiorazione in favore dei pensionati ultrasettantenni titolari di  prestazioni previdenziali e assistenziali di importo inferiore al  milione delle vecchie lire - gia' rechi una disposizione di favore  per i soggetti totalmente invalidi, ai quali la maggiorazione puo'  essere concessa con un anticipo di ben 10 anni rispetto a tutti gli  altri titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali.  Andrebbe, infine, adeguatamente considerata l'esigenza di  contemperare i valori costituzionali, in tesi incisi, con il  principio di bilancio, che costituisce anch'esso un valore  costituzionale. Ne' una simile comparazione potrebbe, in ogni caso,  prescindere dall'entita' delle risorse che il bilancio riserva alla  tutela della disabilita' nel suo complesso, ivi incluse tutte le  prestazioni di carattere assistenziale e sanitario.  5.- Fuori termine, hanno presentato opinione, a titolo di amici  curiae, la formazione sociale senza scopo di lucro ULCES - Unione per  la lotta contro l'emarginazione sociale; la Fondazione Promozione  sociale onlus; la Federazione italiana Prader - Willi - Sezione  Piemonte; La Scintilla - Associazione genitori ragazzi handicappati  Collegno e Grugliasco e la redazione della rivista Prospettive  assistenziali, edita dall'Associazione promozione sociale Aps.  6.- Nell'imminenza dell'udienza, sia la difesa della parte  appellante nel giudizio a quo, sia l'Avvocatura dello Stato hanno  depositato ulteriori memorie.  6.1.- Nel contestare partitamente le argomentazioni dell'INPS e  del Governo la difesa della disabile, tra l'altro, sostiene che:  - non sarebbe condivisibile la tesi dell'asserita diversita'  della pensione di inabilita' rispetto all'assegno sociale, poiche'  «[c]io' che conta, al fine dello scrutinio di costituzionalita' sotto  il profilo della ragionevolezza, e' che entrambi gli emolumenti sono  diretti a soddisfare il bisogno di persone che non sono in grado di  procurarsi da sole i mezzi per vivere. E' irrilevante, invece, che le rispettive platee dei destinatari siano state eventualmente  individuate con diversi criteri reddituali»;  - analoghe considerazioni varrebbero per l'integrazione al  minimo;  - non fondato sarebbe, poi, l'argomento per cui la Convenzione di  New York porrebbe obiettivi di risultato ma non mirerebbe a garantire  al disabile una propria autonomia economica, non essendo sostenibile  che «una pensione (quella di inabilita') manifestamente insufficiente  al sostentamento della persona, inferiore agli standard  internazionali e per di piu' sensibilmente inferiore rispetto ad  analoghi emolumenti dell'ordinamento nazionale, sia coerente con la  tutela del disabile sotto l'aspetto della protezione delle effettive  condizioni di esistenza, della dignita' e della non discriminazione.  L'inadeguatezza della pensione di inabilita' lascia il disabile in  una miserabile condizione di poverta'»;  - errata sarebbe anche la tesi per cui il mantenimento del  disabile sia a carico della famiglia e, solo in via sussidiaria, a  carico dello Stato, poiche' «la disabilita' non deve essere  considerata come una "disgrazia familiare" ma come l'oggetto di un  intervento pubblico a tutela di una situazione di inferiorita' e  bisogno elevata a diritto soggettivo fondamentale».  6.2.- L'Avvocatura dello Stato, a sua volta, ribadisce che  «l'intervento additivo richiesto dal rimettente attiene alla sfera  della discrezionalita' del legislatore perche' rientra nell'ambito  della generale politica sociale ed esclusivamente ad esso legislatore  spetta la scelta delle varie soluzioni possibili».  Torna a sottolineare l'erroneita' della censura fondata dalla  Corte rimettente «solo sull'aspetto quantitativo della prestazione di  invalidita' civile, [...] perdendo di vista la globalita' delle  misure approntate dal legislatore a tutela della disabilita'».  Conclude che l'esigenza di completezza della tutela «e' destinata  a soccombere "di fronte alla limitatezza delle disponibilita'  finanziarie che e' possibile destinare nel quadro di una  programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale"  (cfr. Corte cost. 248/11, Corte cost. 111/05)».  7.- L'INPS ha depositato memorie fuori termine.

Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso del giudizio  di cui si e' riferito nel Ritenuto in fatto - la Corte d'appello di  Torino, sezione lavoro, ha sollevato duplice questione di  legittimita' costituzionale:  a) dell'art. 12, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118  (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e  nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), «nella parte  in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da  gravissima disabilita' e privo di ogni residua capacita' lavorativa,  una pensione di inabilita' [...] insufficiente a garantire il  soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli artt.  3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.»;  b) dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», «nella parte in  cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da  gravissima disabilita' e privi di ogni residua capacita' lavorativa,  all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito  anagrafico del 60° anno di eta', in relazione agli artt. 3 e 38,  comma 1, Cost.».  2.- Pregiudiziale al vaglio di legittimita' costituzionale delle  disposizioni cosi' censurate e' l'esame delle plurime eccezioni di  inammissibilita' delle correlative questioni, formulate  dall'Avvocatura generale dello Stato e (la prima di esse anche) dalla  difesa dell'INPS. 

2.1.- Eccepisce in primo luogo, infatti, l'Avvocatura dello Stato  che quanto richiesto dalla rimettente a questa Corte - e cioe' di  «intervenire a modificare la misura della pensione di inabilita'  ovvero ad eliminare il requisito anagrafico per l'applicazione delle  maggiorazioni previste dall'art. 38, comma 4, della L. 448/01» - «esorbiti dal mero controllo di conformita' alla Costituzione,  invadendo il campo delle scelte e della discrezionalita' del  legislatore».  E, sulla stessa linea, sostiene la difesa dell'INPS, che  «entrambe le questioni tendono ad ottenere una risposta che rientra  nella sfera propria del legislatore». 

2.1.1.- Questa eccezione - in quanto rivolta alla prospettazione  stessa delle questioni, per sostenerne (in via pregiudiziale appunto)  l'ostativita' ex se ad una delibazione delle formulate censure - e',  in tali termini, non fondata.  La Corte rimettente non contesta, infatti, la discrezionalita'  del legislatore nell'individuazione delle misure necessarie - e, in  questo caso, nell'importo della pensione - a tutela dei disabili.  Denuncia, invece, con riguardo al disposto del primo comma  dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, che l'importo pensionistico  ivi previsto, per la sua inadeguatezza ad assicurare al disabile  anche il «minimo vitale», vada al di la' del limite delle garanzie,  essenziali e insopprimibili, dovute a tale categoria di soggetti:  limite non valicabile dal legislatore. E, sotto tale profilo, chiede  di sindacare la citata disposizione, alla luce anche di maggiori  importi di (a suo avviso) omogenee forme di sussidio, indicati come  «grandezze predate» agli effetti dell'intervento richiesto a questa  Corte. Cio' che dunque esclude l'inammissibilita', prima facie, della  questione.  Allo stesso modo, per quanto attiene all'art. 38 della legge n.  448 del 2001, la rimettente non revoca in dubbio la pertinenza di  tale disposizione all'area della discrezionalita' legislativa, ma  dell'esercizio di tale discrezionalita' chiede un controllo, nella  prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta  normativa che ne e' conseguita. 

2.2.- La sola Avvocatura dello Stato contesta, poi, ancora,  l'ammissibilita' delle questioni sollevate, sotto il duplice profilo  dell'asserito carattere "ancipite" ed "incerto" del suo petitum.  Sostiene, infatti, che il Collegio a quo abbia posto due  questioni di legittimita' costituzionale, aventi ad oggetto  «disposizioni eterogenee», in termini di irrisolta alternativita' e  senza chiarire il verso - meramente ablativo o manipolativo -  dell'intervento richiesto a questa Corte sulle disposizioni  censurate.  Neppure tali ulteriori eccezioni sono suscettibili di  accoglimento. 

2.2.1.- Per costante indirizzo di questa Corte, «l'alternativita'  del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la  questione di legittimita' costituzionale e' quella che non puo'  essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi,  come un'alternativita' irrisolta» (da ultimo sentenze n. 75 e n. 58  del 2020; ordinanza n. 104 del 2020).  Nel caso in esame, la motivazione complessiva dell'ordinanza di  rimessione - pur non recando una formale e testuale qualificazione  delle due questioni sollevate, rispettivamente, come "principale" (la  prima) e "subordinata" (la seconda) - fa, comunque, emergere, con  chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la  prospettazione, nel senso che la questione relativa all'art. 38,  comma 4, della legge. n. 448 del 2001 e' logicamente subordinata al  rigetto di quella sollevata, in via prioritaria, con riguardo  all'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971. Il che,  appunto, esclude l'asserito carattere ancipite del petitum. 

2.2.2.- Neppure e' ravvisabile l'eccepita incertezza in ordine  all'intervento richiesto dalla Corte torinese.  Infatti, dagli argomenti utilizzati dall'ordinanza si evince  chiaramente che, sia per l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, sia  per l'art. 38 della legge n. 448 del 2001, il giudice a quo non  invoca la pura cancellazione di dette norme dall'ordinamento, bensi'  la loro modificazione, rispettivamente, nel senso dell'aumento  dell'importo riconosciuto a titolo di pensione di inabilita' ovvero  nel senso di eliminare il requisito anagrafico per l'applicazione del  cosiddetto "incremento al milione" ai soggetti totalmente invalidi. 

3.- Con la questione proposta in via principale il Collegio a quo  dubita, come detto, della legittimita' costituzionale della disposizione di cui al primo comma dell'art. 12 della legge n. 118  del 1971, nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente  inabile, affetto da gravissima disabilita' e privo di ogni residua  capacita' lavorativa, una pensione di inabilita' di importo pari,  nell'anno 2018, ad euro 282,55, nell'anno 2019, ad euro 285,66 e,  nell'anno 2020, ad euro 286,81.  Tale disposizione si porrebbe, infatti, in contrasto con gli  artt. 3, 38, primo comma, nonche' con gli artt. 10, primo comma, e  117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt.  (evocati solo in motivazione all'ordinanza di rimessione) 4 e 28  della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con  disabilita', adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato  italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, e cui ha aderito anche  l'Unione europea (decisione del Consiglio n. 2010/48 del 26 novembre  2009), e agli artt. 26 e 34, in particolare terzo comma, della Carta  dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,  essendone l'effetto quello di disconoscere agli inabili al lavoro il  diritto ad un mantenimento adeguato, in ragione della misura  insufficiente della pensione di inabilita' loro spettante,  irragionevolmente inferiore rispetto alla misura riconosciuta a  titolo di assegno sociale e a titolo di incremento della pensione di  invalidita' civile per gli ultrasessantenni e, comunque, inidonea a  liberare l'inabile dalla condizione di bisogno in cui versa ed a  garantirne condizioni di vita almeno dignitose. 

3.1.- La norma cosi' denunciata testualmente dispone che «[a]i  mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui  confronti [...] sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e'  concesso a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno  [ora: dell'INPS], una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue  [attualmente di euro 3.728,53] da ripartire in tredici mensilita'  [...]».  Il limite di reddito personale per potere usufruire della  pensione e' pari, per il 2020, ad euro 16.982,49 ed e' riferito al  titolare della pensione e non anche al coniuge.  Al compimento dell'eta' anagrafica per la maturazione del diritto  all'assegno sociale, l'importo della pensione di inabilita' civile  viene adeguato all'importo dell'assegno sociale e il soggetto non e'  piu' sottoposto alla verifica della sussistenza dei requisiti  sanitari. 

3.2.- Nel motivare il sospetto di illegittimita' costituzionale  della riferita disposizione, nei vari profili della sua  prospettazione (come piu' ampiamente in narrativa indicati), il  Collegio rimettente muove, in ogni caso, dall'assunto che il  trattamento pensionistico riconosciuto al soggetto totalmente  invalido «non e' certamente sufficiente, per comune esperienza, a  garantire il soddisfacimento dei piu' elementari bisogni della vita,  come alimentarsi, vestirsi e reperire una abitazione». E perviene,  conclusivamente, a chiedere a questa Corte di individuare un importo  diverso e costituzionalmente adeguato della suddetta pensione, anche  alla luce delle provvidenze di piu' elevato importo (in particolare,  l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio  e complementare»), predisposte dal legislatore in favore di soggetti  versanti in analoghe condizioni di bisogno economico ed utilizzabili  come misure di riferimento. 

3.3.- E' condivisibile quanto esposto in premessa dal giudice a  quo.  L'importo mensile della pensione di inabilita', di attuali euro  286,81, e' innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad  assicurare agli interessati il "minimo vitale" e non rispetta,  dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile  del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile  al lavoro» dall'art. 38, primo comma, Cost.  La semplice comparazione con gli importi riconosciuti per altre  provvidenze, avvinte da analoga matrice assistenziale e prospettate  come grandezze di raffronto, conferma che la misura della pensione di  inabilita' non e' idonea a soddisfare la soglia (non gia' del solo  minimo "adeguato" riconosciuto ai lavoratori dall'art. 38, secondo comma, Cost., ma) dello stesso minimo vitale per far fronte alle  esigenze primarie e minute della quotidianita' - ossia alle pure  esigenze alimentari - quale nucleo indefettibile di garanzie  spettanti agli inabili totali al lavoro.  Detti valori di comparazione sono rappresentati: a) dall'assegno  sociale per gli ultrasessantasettenni, pari nel 2020 ad euro 459,83  mensili; b) dall'impignorabilita' relativa delle somme dovute a  titolo di pensione, indennita' a titolo di pensione o di altri  assegni di quiescenza, di cui al novellato art. 545, settimo comma,  cod. proc. civ., per un ammontare corrispondente alla misura massima  mensile dell'assegno sociale aumentato della meta', pari, sempre  nell'anno 2020, ad euro 689,74 mensili; c) dall'incremento della  stessa pensione di inabilita' previsto per gli ultrasessantenni, pari  attualmente ad euro 651,51 per tredici mensilita'; d) dalla  cosiddetta maggiorazione al milione per i titolari di assegno o  pensione sociale giunti al settantesimo anno di eta', pari sempre per  l'anno 2020 ad euro 648,26 per tredici mensilita'; e) dal reddito  cittadinanza, quale misura assistenziale temporanea, il cui ammontare  corrisponde all'attualita' ad euro 500,00 mensili, oltre euro 280,00  per eventuali voci accessorie. 

3.4.- Non rileva in contrario che agli invalidi civili «che si  trovano nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di  un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti  quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua» sia  concessa anche l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1  della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento  agli invalidi civili totalmente inabili), la cui misura mensile  ammonta ad euro 520,29 per l'anno 2020.  Diversa e', infatti, la funzione cui, rispettivamente, assolvono  la pensione di inabilita' e l'indennita' di accompagnamento, le quali  sono rispettivamente volte (la prima) a sopperire alla condizione di  bisogno di chi, a causa dell'invalidita', non e' in grado di  procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento, e (la seconda) a  consentire ai soggetti non autosufficienti (in ambito familiare e  senza aggravio per le strutture pubbliche) condizioni esistenziali  compatibili con la dignita' della persona umana (sentenza n. 346 del  1989).  Tanto implica che, mentre la pensione di inabilita' civile  rientra tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona,  nonche' alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il  contesto familiare in cui il disabile si trova inserito (sentenza n.  40 del 2013), l'indennita' di accompagnamento, in quanto diretta a  consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali  compatibili con la dignita' della persona umana ex artt. 2 e 38,  primo comma, Cost., costituisce una provvidenza specifica,  funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni  assistenziali connesse alle invalidita'. Essa, dunque, non puo'  essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di  invalidita' civile assoluta, concorrano menomazioni - come la cecita'  parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto  contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una  prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti  bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze  preordinate ad altri fini (sentenza n. 346 del 1989).  Il che e' confermato anche dalla Corte regolatrice, per la quale  l'indennita' di accompagnamento ha presupposti diversi rispetto alla  pensione di inabilita', essendo finalizzata all'assistenza della  persona non autosufficiente, senza riferimento alla capacita'  lavorativa (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 gennaio  2005, n. 1268; sezione lavoro, sentenza 28 agosto 2000, n. 11295), e  destinata a svolgere una funzione di sostegno alla famiglia, cosi' da  agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo  controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza,  con conseguente diminuzione della spesa sociale (Corte di cassazione,  sezione lavoro, sentenza 23 dicembre 2011, n. 28705). 

3.5.- Cio' dunque rilevato - quanto alla manifesta inadeguatezza  dell'emolumento pensionistico in questione rispetto all'esigenza di  garantire i mezzi necessari per vivere alle persone totalmente  inabili al lavoro - non puo', pero', chiedersi a questa Corte anche una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo,  poiche' un tale intervento manipolativo invaderebbe l'ambito della  discrezionalita', che - nel rispetto del «limite invalicabile» di non  incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco  - resta, comunque, riservata al legislatore, cui compete  l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle  persone disabili (ex plurimis, sentenze n. 275 del 2016, n. 80 del  2010, n. 251 del 2008). Attesa anche la pluralita' di soluzioni  prospettate come possibili dalla Corte rimettente, in correlazione  alle varie (per di piu' solo latamente omogenee) grandezze di  riferimento, la scelta tra le quali e' pur sempre demandata alla  discrezionalita' del legislatore (sentenze n. 166 del 2017, n. 88 del  1992 e n. 769 del 1988).  In particolare, la misura della pensione di inabilita' non puo'  essere equiparata all'importo dell'assegno sociale, attesa  l'eterogeneita' strutturale e funzionale dei sussidi posti a  confronto. Infatti, l'assegno sociale costituisce una prestazione  assistenziale, erogata agli ultrasessantacinquenni (ora  sessantasettenni), istituita in attuazione dell'art. 38 Cost. per far  fronte al «particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza,  risultando altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennita' di  accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno  derivante da grave invalidita' o non autosufficienza, insorte in un  momento nel quale non vi e' piu' ragione per annettere significato  alla riduzione della capacita' lavorativa, elemento che, per contro,  caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti  infrasessantacinquenni» (sentenze n. 12 del 2019 e n. 400 del 1999).  E nello stesso senso la pregressa pensione sociale - sostituita  appunto dall'assegno sociale - consiste in una prestazione di natura  assistenziale, che mira a soccorrere i cittadini anziani sprovvisti  dei mezzi necessari per vivere (sentenza n. 31 del 1986). 

3.6.- La questione sollevata in via principale (ancorche' non in  limine, ma in esito all'effettuato scrutinio di legittimita'  costituzionale della norma denunciata) e', pertanto, inammissibile,  per il profilo ostativo della discrezionalita' legislativa, cui  restano, appunto, riservate le variabili della sua reductio ad  legitimitatem. 

4.- Stante il mancato accoglimento della questione che precede,  viene di conseguenza in esame quella sollevata in via subordinata  dalla Corte rimettente, avente ad oggetto l'art. 38, comma 4, della  legge n. 448 del 2001. 

4.1.- Il citato art. 38 nel suo complesso:  - prevede, al comma 1, che le «maggiorazioni sociali dei  trattamenti pensionistici», ivi di seguito elencati, siano  incrementate, «a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a  settanta anni», «fino a garantire un reddito proprio pari a euro  516,46 al mese [cosiddetto "incremento al milione" di lire]»;  - aggiunge, al comma 4, che il beneficio incrementativo di cui al  comma 1 e' concesso anche ai «soggetti di eta' pari o superiore a  sessanta anni che risultino invalidi civili totali [...]»;  - precisa, al comma 5, che « l'incremento di cui al comma 1 e'  concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non  possieda redditi propri su base annua pari o superiori a euro  6.713,98; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non  effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo  annuo pari o superiore a euro 6.713,98, ne' redditi, cumulati con  quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a euro  6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; c)  qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle  lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non  comportare il superamento dei limiti stessi; d) per gli anni  successivi al 2002, il limite di reddito annuo di euro 6.713,98 e'  aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento  minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti, rispetto all'anno precedente»;  - esclude, al comma 6, che il reddito della casa di abitazione  venga in rilievo ai fini della concessione della maggiorazione. 

4.1.1.- L'art. 39, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ha poi stabilito  che «[i]l comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.  448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in  favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale  maggiorazione sociale, non puo' superare l'importo mensile  determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo  del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero  dell'assegno sociale».  Il comma 8 dello stesso art. 39 della legge n. 289 del 2002, a  sua volta, ha disposto che «[l]a lettera d) del comma 5 dell'articolo  38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che,  per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari  all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a  carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno  precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo  di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo».  Infine, l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81  (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con  modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto che «[c]on  effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di  soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi  stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39,  commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a  garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici  mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al  comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato  in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito  annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento  dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo  pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente». 

4.1.2.- Pertanto, alla stregua dei riferiti criteri di  aggiornamento, l'importo della maggiorazione sociale per gli invalidi  civili che godono della pensione di inabilita', per effetto del  raggiungimento della soglia anagrafica di sessanta anni, e' pari, per  l'anno 2019, ad euro 649,45 e, per l'anno 2020, ad euro 651,51, per  tredici mensilita'; mentre i limiti reddituali che consentono di  usufruire del beneficio sono rispettivamente: per l'anno 2019 euro  8.442,85 per il pensionato solo ed euro 14.396,72 per il pensionato  coniugato e per l'anno 2020 euro 8.469,63 per il pensionato solo ed  euro 14.447,42 per il pensionato coniugato. 

4.2.- Secondo il Collegio a quo, la condizione anagrafica  (raggiungimento del sessantesimo anno di eta') stabilita, sub comma 4  dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, per la concessione  dell'incremento agli invalidi civili totali, sarebbe irragionevole  «allorche' l'invalido, come nel caso ben prima del compimento del 60°  anno di eta', si trovi in ragione delle patologie sofferte in  condizioni di gravissima disabilita' e privo della benche' minima  capacita' di guadagno».  Ed ulteriormente irragionevole e discriminatoria sarebbe la  disposizione denunciata laddove ai titolari di assegno (o pensione)  sociale concede l'incremento in questione per il solo raggiungimento  del settantesimo anno di eta' «anche se esenti da patologie  invalidanti» mentre «un soggetto totalmente inabile di eta' compresa  fra 18 e 59 anni che si trovi per di piu' in condizioni di gravissima  disabilita' [...] viene a percepire una pensione di invalidita' pari  a poco piu' della meta'». 

4.3.- La questione e' fondata, in relazione ad entrambi i  parametri costituzionali evocati dal rimettente, nei sensi e nel  termine di seguito riportati.  Il censurato requisito anagrafico di sessanta anni e'  effettivamente irragionevole, in quanto il soggetto totalmente  invalido di eta' inferiore si trova in una situazione di inabilita'  lavorativa che non e' certo meritevole di minor tutela rispetto a  quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di  eta'.  Inoltre, se e' ragionevole che, nei confronti di altri percettori  di assegni (o pensioni) sociali, la situazione di maggior bisogno e  la correlata necessita' di ulteriore sostegno economico, in assenza di loro compromissioni invalidanti, sia correlata all'ingresso in una  fascia di eta' avanzata, non ragionevole e' invece che la stessa  correlazione (sia pure rispetto ad una inferiore fascia anagrafica)  sia mantenuta anche con riguardo ai titolari di pensione di  inabilita', totalmente incapaci al lavoro, la cui condizione di  precarieta', fisica ed economica, e' certamente preesistente e non  puo' ritenersi inverata solo al compimento del sessantesimo anno di  eta'.  Le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un'invalidita'  totale, non sono, infatti, diverse nella fase anagrafica compresa tra  i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di  invalidita') e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al  raggiungimento del sessantesimo anno di eta', poiche' la limitazione  discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal  fisiologico e sopravvenuto invecchiamento. E cosi', con riferimento  al caso da cui origina la questione, la difficolta' deriva dalla  diagnosticata tetraplegia spastica neonatale, essendo l'interessata  incapace, non solo a svolgere i piu' elementari atti quotidiani della  vita (come lavarsi, vestirsi, alimentarsi), ma anche a comunicare con  l'esterno, condizione questa dipendente dalla menomazione pregressa e  non dal superamento di determinate soglie anagrafiche. E cio'  diversamente dalle condizioni che legittimano l'incremento  dell'assegno sociale al raggiungimento del settantesimo anno di eta'  per gli aventi diritto all'assegno sociale ai sensi dell'art. 38,  comma 1, della legge n. 448 del 2001: in questa evenienza e'  ragionevole ritenere che lo stato di bisogno di una persona sana si  aggravi fisiologicamente con l'anzianita', ossia con il  raggiungimento del settantesimo anno di eta'. 

4.3.1.- Decisivo e assorbente e' poi, comunque, il rilievo che  l'assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 della legge n. 118  del 1971, e', per quanto innanzi detto, largamente insufficiente a  garantire loro i mezzi necessari per vivere. Per cui l'avere (la  norma censurata) escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in  eta' compresa dai diciotto ai cinquantanove anni, dalla platea dei  soggetti beneficiari del cosiddetto "incremento al milione" innesca  un ulteriore profilo di contrasto - in particolare del suo comma 4 -  con gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.  4.4.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in  cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i  benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti  di eta' pari o superiore a sessanta anni» anziche' «ai soggetti di  eta' superiore a diciotto anni».

5.- L'estensione del beneficio incrementativo agli invalidi  civili - che ne consegue - e' ovviamente subordinata alle piu'  stringenti condizioni reddituali di cui alle lettere a) e b) del  comma 5 dello stesso art. 38 della legge n. 448 del 2001 e spetta nei  limiti di cui alla lettera c) della medesima disposizione.

6.- La maggior spesa a carico dello Stato, che la presente  pronuncia comporta, non si risolve - come in tesi dell'INPS - in  «violazione dell'art. 81 della Costituzione», poiche', nella specie,  vengono in gioco diritti incomprimibili della persona.  Cio', in linea di principio e sia pur con piu' attenuata  declinazione, e' riconosciuto anche dall'Avvocatura generale dello  Stato, che ritiene «condivisibile l'affermazione secondo cui il  vincolo di bilancio non puo' avere prevalenza assoluta sugli altri  principi costituzionali»; e, in coerenza con tale premessa, auspica  un "contemperamento" dei valori costituzionali sottesi alla norma  denunciata «con il principio di bilancio costituente anch'esso un  valore costituzionale».  Questa Corte ha gia' avuto del resto modo di chiarire che le  scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie  dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro  il limite dell'equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto  tale perimetro di discrezionalita' dalla garanzia delle spese  costituzionalmente necessarie, inerenti all'erogazione di prestazioni  sociali incomprimibili (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2020, n. 275  e n. 10 del 2016).  Cio' comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degni oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto  del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso  dinamico (sentenze n. 6 del 2019, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n.  266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008).  7.- E nella prospettiva, appunto, del "contemperamento dei valori  costituzionali" - che viene qui in rilievo non gia' nel contesto  dello scrutinio di costituzionalita' della norma denunciata ed al  fine dell'esito dello stesso, bensi' nella fase successiva relativa  alla delimitazione diacronica degli effetti della decisione - la  Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del  decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di  pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.  La tecnica decisoria della sentenza con effetto "ex nunc", che  viene qui adottata, appartiene alla giurisprudenza di questa Corte, a  partire dalla sentenza n. 10 del 2015 (nello stesso senso anche  sentenze n. 246 del 2019, n. 74 e n. 71 del 2018).  Nella prima citata pronuncia si e' infatti chiarito che «cosi'  come la decisione di illegittimita' costituzionale puo' essere  circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a  giudizio - come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative -  similmente la modulazione dell'intervento della Corte puo' riguardare  la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli  effetti della declaratoria di illegittimita' costituzionale sul piano  del tempo». E si e' appunto precisato che «sono proprio le esigenze  dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi  coinvolti» - vagliate alla luce di principi di stretta  proporzionalita' e di effettivita' dei suddetti diritti - a  determinare la scelta di una tale tecnica decisoria. La quale  «risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di  contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, [...] garantendo  il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarieta', che, per  il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel  bilanciamento con gli altri valori costituzionali (sentenza n. 264  del 2012)». 

8.- Peraltro, l'estensione pro futuro del cosiddetto "incremento  al milione" agli invalidi civili totali e' coerente anche con la  logica del giudizio incidentale poiche' l'accoglimento ex nunc  risponde comunque all'interesse della parte che ha attivato il  processo principale ed e' dunque rilevante al fine della decisione  che dovra' adottare il giudice rimettente.  9.- Resta ovviamente ferma la possibilita' per il legislatore di  rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema,  la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purche' idonee a  garantire agli invalidi civili totali l'effettivita' dei diritti loro  riconosciuti dalla Costituzione. Infatti, l'eliminazione della  barriera anagrafica che condiziona l'adeguamento della misura della  pensione di inabilita' al soddisfacimento delle esigenze primarie di  vita, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta  soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, purche'  nel rispetto del principio di proporzionalita' (sentenze n. 40 del  2019 e n. 222 del 2018) e dell'effettivita' dei suddetti diritti.

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara, nei sensi e nel termine di cui in motivazione,  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28  dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,  nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali,  dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi  «ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni» anziche' «ai  soggetti di eta' superiore a diciotto anni»;  2) dichiara inammissibile la questione di illegittimita'  costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 30 marzo 1971,  n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,  e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro,  con l'ordinanza indicata in epigrafe. 

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,  Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.

F.to:  Marta CARTABIA, Presidente  Mario Rosario MORELLI, Redattore  Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2020.

Il Cancelliere  F.to: Roberto MILANA
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LaPrevidenza.it, 24/07/2020

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Diritto civile e diritto del lavoro/previdenza

PAOLO SANTELLA
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Telefono:

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Professione:

Avvocato

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L’Avvocato Paolo Santella, del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori, civi...