Invalidità, il termine di decadenza per l'azione giudiziaria non decorre dalla data del provvedimento di revoca ma dalla data di consegna del verbale ASL
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 11.4.2018 n. 8970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere - Dott. MANCINO Rossana - Consigliere - Dott. BOGHETICH Elena - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28042-2012 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro R.M.G., R.V., nella qualità di eredi di V.R., MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - avverso la sentenza n. 1240/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/09/2012; R.G.N. 152/2010.
RILEVATO
che con sentenza depositata il 3.9.2012, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Como, ha accertato il diritto di V.R. all'indennità di accompagnamento, dalla data della revoca della provvidenza economica sino alla data del decesso, ed ha escluso l'intervenuta decadenza della parte ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, individuando il dies a quo del termine semestrale nel provvedimento di revoca e non già nel provvedimento di comunicazione del verbale negativo della Commissione medica;
che avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato a un motivo e gli eredi della dante causa ( R.M.G. e R.V.), nei confronti dei quali è stata emessa la sentenza impugnata, sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, (convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326) nonchè del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, artt. 1 e 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, comma 3 bis, (convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425), avendo, la Corte territoriale, computato il termine semestrale della decadenza dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps all'interessata (7.10.2008) e non dalla data di comunicazione dell'insussistenza delle condizioni sanitarie da parte della Commissione medica presso la A.S.L. territorialmente competente (31.7.2008), pacifico il deposito del ricorso giudiziale effettuato in data 6.4.2009;
che il ricorso va accolto avendo questa Corte recentemente affermato che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3 si riferisce ai procedimenti amministrativi concernenti sia i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici, e di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse (Cass. n. 15573 del 2017, Cass. n. 25268 del 2016);
che, è stato altresì precisato che - affinchè possa maturare la decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 - è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poichè il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di tale comunicazione;
che, nella specie, è indiscusso che la comunicazione della mancata permanenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento è avvenuta tramite verbale della Commissione medica inviato all'interessata in data 31.7.2008 (cfr. estratto del ricorso introduttivo del giudizio riportato in ricorso), nè può ritenersi, contrariamente a quanto espone la Corte distrettuale, che la suddetta reiezione abbia natura di provvedimento mera mente interlocutorio (dovendosi attendere la comunicazione formale di revoca del beneficio economico, effettuata dall'Inps il 6.10.2008), emergendo dalla stessa sentenza impugnata che con la comunicazione del luglio 2008 (da ritenersi provvedimento di natura amministrativa adottato all'esito dell'accertamento dei requisiti sanitari) la Commissione medica aveva notiziato l'interessata circa l'esito negativo dell'accertamento medico-legale (cfr. estratto del ricorso introduttivo del giudizio);
che del tutto irrilevante è, poi, l'intervenuto successivo provvedimento formale di revoca della provvidenza economica, meramente eventuale e in ogni caso a carattere ricognitivo, provvedimento che questa Corte ha già ripetutamente ritenuto irrilevante ai fini dell'insorgenza del diritto dell'Istituto previdenziale alla ripetizione delle somme successivamente erogate (cfr. Cass. n. 26096 del 2010, Cass. n. 392 del 2009, Cass. n. 16260 del 2003, Cass. n. 12759 del 2003, Cass. n. 14590 del 2002, con cui è stato affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica);
che, dunque, al pari del diniego della domanda di concessione di una provvidenza assistenziale, anche nell'ipotesi di revoca, il termine di decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42 decorre dalla comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica, non avendo - il successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale - alcuna autonoma valenza ma essendo meramente conseguenziale all'accertamento della carenza dei requisiti sanitari;
che il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata la parte decaduta dall'azione di accertamento della sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento risultando dalla stessa sentenza impugnata che il deposito del ricorso giudiziale da parte della V. è avvenuto in data 6.10.2009, ossia ampiamente oltre il termine semestrale previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, da computarsi con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale della Commissione medica;
che le spese di lite dei giudizi di merito sono compensate interamente tra le parti, visto il differente esito, mentre le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'originario ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria. Compensa le spese di lite dei giudizi di merito e condanna le parti intimate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 30 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018
LaPrevidenza.it, 12/06/2018