giovedì, 19 giugno 2025

Invalidità civile, le valutazioni in A.t.p. devono limitarsi al mero accertamento sanitario

Cassazione civile, sez. IV, sentenza 29.1.2020 n. 2025

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  SOTTOSEZIONE L  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro - Presidente - Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere - Dott. PONTERIO Carla - Consigliere - Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere - Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente:  

ORDINANZA 

sul ricorso 8395-2017 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CISARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPONNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; - ricorrente - 

contro  F.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 22/2017 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO ADRIANA.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Cela, con la sentenza pubblicata in data 24/1/2017, resa ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha condannato l'INPS ad erogare a F.A. l'assegno mensile di assistenza;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS, affidando il ricorso ad un unico motivo; la F. non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.


CONSIDERATO

che:

'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione di legge (art. 2697 c.c., L. n. 118 del 1971, art. 13,L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, artt. 414,416,445 bis c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento della prestazione assistenziale senza il previo accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali e socio economici;

secondo l'ente previdenziale, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto, anche in mancanza di una qualsivoglia deduzione da parte della ricorrente sui requisiti extra sanitari, limitarsi ad accertare lo stato e il grado di invalidità dalla stessa posseduti all'esito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, attivato dalla parte privata dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni negative cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio;

il motivo è fondato;

in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n. 9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;

la pronuncia di cui all'art. 445-bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per guanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018);

non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;

in altri termini, il Tribunale deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario;

nel caso in esame, invece, ha pronunciato condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio;

la sentenza impugnata va, pertanto, cassata nella parte in cui ha condannato l'Inps, in persona del suo legale rappresentante, alla "refusione del beneficio dell'assegno di assistenza (L. n. 118 del 1971, art. 13) e ciò a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa";

la novità della questione non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all'epoca del deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell'intero processo; la natura della pronuncia che non è di rigetto nè di inammissibilità, bensì di accoglimento, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'Inps al pagamento della prestazione in favore della l'amà. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020
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LaPrevidenza.it, 12/02/2020

CARMELO FINOCCHIARO
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