domenica, 16 marzo 2025

In presenza di patologie ingravescenti l'invalido è esonerato dal sostenere la visita medica di revisione per la conferma dell'accompagnamento

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 20.11.2018 n. 29919

 

"In presenza di patologie stabilizzate o ingravescenti l'invalido è esonerato dal presentarsi alla visita di revisione per il mantenimento della prestazione assistenziale a suo tempo erogata".

Nel caso in esame, la Corte è stata chiamata a dirimere la controversia legata alla revoca, comminata dall'Inps, della indennità di accompagnamento a suo tempo concessa ad un soggetto portatore di gravi patologie ritenute ingravescenti e irreversibili.

In questo senso è necessario richiamare l'art. 80 comma 3 del D.L. 112/1980 che stabilisce le motivazioni e le categorie dei soggetti esclusi a sostenere la visita di revisione per le prestazioni a suo tempo erogate. Sono qui compresi:

a) i soggetti ultrasettantenni;
b) i minori nati affetti da patologie irreversibili riconosciuti invalidi al 100%
c) i soggetti affetti da patologie irreversibili;
d) i soggetti affetti da Talidomide titolari di indennità di accompagnamento o di comunicaizone;

Per i soggetti richiamati in precedenza si procede obbligatoriamente alla visita medica domiciliare finalizzata all'accertamento delle condizioni psicofisiche volte ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

La Corte, esaminate le doglianze del ricorrente (Inps) le respinge, ponendo sotto tutela il soggetto al quale l'istituto aveva già riconosciuto la prestazione assistenziale conseguente alla valutazione della reale ingravescenza delle patologie di cui il medesimo era affetto. 

(Giovanni Dami)

***


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. MANCINO Rossana - Consigliere - Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere - Dott. PERINU Renato - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente:  ORDINANZA 

sul ricorso 8140/2013 proposto da: - I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti; - ricorrente - e contro  B.G.;
- intimato - avverso la sentenza n. 433/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/09/2012, R.G.N. 1157/2011; Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO che:

L`INPS ricorre avverso la sentenza n. 433, depositata in data 20/9/2012, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avanzato da B.G. per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali l`INPS aveva dapprima sospeso e poi revocato l'indennità di accompagnamento a suo tempo assentita a favore del B.;

la vicenda processuale può così sintetizzarsi: 

1) con nota del marzo 2009 l'INPS aveva invitato il B. a trasmettere la documentazione sanitaria attestante lo stato invalidante ai sensi della L. n. 133 del 2008, art. 80, onde consentire all'Istituto di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esonero dalla visita di revisione; 

2) a seguito di ciò il B. ebbe a produrre la certificazione resa dalla Commissione di prima istanza e gli ulteriori certificati della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile; l'INPS fissò, quindi, una visita di revisione alla quale fecero seguito la sospensione della prestazione ed infine la revoca della stessa, fondate sulla mancata presentazione dell'assistito alla visita di verifica, senza alcuna giustificazione fornita dall'interessato, giustificazione, richiesta nella nota di convocazione per la visita di revisione;

in particolare, per quanto qui rileva, la Corte territoriale basava la pronuncia di riforma sull'insussistenza dei presupposti utili a sostanziare l'obbligo in capo all'assistito di presentarsi alle visite di revisione disposte dall'INPS;
avverso tale pronuncia ricorre l'INPS affidandosi ad un unico motivo; B.G. ritualmente intimato non si è costituito.

CONSIDERATO che:

1. con l'unico motivo di ricorso l'Istituto previdenziale denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 133 del 2008, art. 80, comma 3, del D.M. Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 29 gennaio 2009, art. 1, comma 6, nonchè del D.I. del 2 agosto 2007;

nello specifico parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente riconosciuto il diritto del B. all'esonero della visita medica di verifica delle condizioni di permanenza dei requisiti per beneficiare della indennità di accompagnamento;

3. le censure dedotte dall'Istituto risultano infondate per le considerazioni che seguono;

4. il quesito sul quale deve pronunciarsi il Collegio, consiste, nello stabilire quali siano, una volta riconosciuto in capo all'assistito il diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, i presupposti che legittimano la mancata presentazione dello stesso alla visita di verifica disposta dall'INPS;

5. il perimetro normativo entro cui si colloca la problematica in disamina è dato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 80, comma 3, che così dispone: "nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'INPS, dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima "sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie irreversibili per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici";

6. l'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, emanato in attuazione del predetto D.L. n. 112 del 2008, art. 80, prevede a sua volta che, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della menomazione, previo esame della documentazione agli atti;

7. ciò posto, dal tenore letterale delle disposizioni dianzi richiamate si evince, inequivocabilmente che, nel caso quale quello che occupa, i soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono esonerati dall'obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, e che alcun onere di produzione documentale incombe sugli stessi, atteso che l'art.1, comma sesto, succitato, fà espresso riferimento all'esame della "documentazione in atti";

8. a ciò aggiungasi che l'assistito ha, comunque, dedotto di aver prodotto documentazione proveniente da uffici pubblici, e tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente;

9. tale soluzione esegetica appare consona alle finalità perseguite dalle disposizioni sopra richiamate che tendono ad evitare per l'Istituto previdenziale il ricorso ad inutili ed onerose procedure di verifica delle invalidità legittimanti l'erogazione delle prestazioni, a fronte di patologie irreversibili e di particolare gravità;

10. la Corte territoriale, ha, quindi, correttamente interpretato la normativa disciplinante la materia oggetto del gravame che occupa, di conseguenza il ricorso in epigrafe va rigettato. La mancata costituzione in giudizio della parte intimata esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese del giudizio. Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

(Giovanni Dami)

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LaPrevidenza.it, 04/12/2018

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