Idoneità del certificato medico introduttivo ai fini del pagamento delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordità civile
Il nuovo orientamento Inps - Giovanni Dami
Premessa
La domanda finalizzata al conseguimento delle
prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene
azionata mediante l'invio telematico del certificato medico(1) all'Inps
competente.
Il certificato medico introduttivo(2), nella parte
finale contiene una serie di indicazioni di carattere sanitario che il
curante deve scegliere al fine di indicare quale sia la sua
valutazione medico- legale.
In particolare si chiede al medico di certificare che la persona si trova in uno dei seguenti stati:
1. Impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
2. Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
3. Affetta da malattia neoplastica in atto;
4. Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
5.
Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o
pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo
domicilio;
6. Affetta da patologia di competenza ANFFAS
Con
specifico riferimento alla domanda il curante dovrà segnalare che la
certificazione viene rilasciata ai fini della domanda di invalidità,
cecità, sordità, sordocecità (legge 24.6.2010 n. 107), handicap o
disabilità.
La certificazione medica viene
successivamente abbinata, in via telematica
alla domanda amministrativa.
Gli elementi e le considerazioni sin
qui riportati non rivestono carattere di mera elencazione di stati
bensì il quadro di partenza di tutte quelle valutazioni che hanno
portato l'Inps(3) a fornire una iniziale interpretazione sfavorevole
circa l'idoneità della certificazione medica introduttiva modificata
successivamente dalla cassazione(4).
La domanda giudiziale
In
sede di domanda giudiziale l'Inps ha sempre attuato un modus operandi
tale che prevedeva la sollevazione di eccezione per non proponibilità
della stessa sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direzione
generale dell'istituto circa la non idoneità della domanda
amministrativa corredata da certificazione medica negativa o inidonea.
Per
certificazione medica negativa o inidonea devono intendersi quei
certificati che risultano carenti della spunta con le indicazioni
"persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di
un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". In
buona sostanza, secondo l'interpretazione dell'istituto la carenza delle
indicazioni circa le infermità del richiedente producevano effetto di
decadenza della domanda amministrativa e quindi di quella giudiziale.
Con
le recenti sentenze della cassazione in precedenza richiamate sono
stati affermati alcuni importanti princìpi circa la correttezza della
domanda amministrativa ovvero se l'inidoneità del certificato medico
rilasciato su modulo Inps possa equipararsi alla mancata presentazione
della domanda amministrativa con la conseguente improcedibilità del
ricordo giudiziario di cui all'art. 443 del c.p.c.
Con la
sentenza 25804/2019 precisa che la mancata spuntatura di una delle
ipotesi presenti sul certificato medico Inps(5) non sembra affatto
costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in
base alle vigenti norme.
La Corte aggiunge che la certificazione
medica carente delle c.d. spuntature non determina l'improcedibilità
della domanda poiché non si rende necessaria la "formalistica"
compilazione dei moduli Inps così come l'assenza di formule sacramentali
non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della
domanda. E ancora afferma "L'Inps, pertanto, non può incidere, con la
predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della
domanda".
Dello stesso tenore anche la sentenza 24896/2019 che
ricorda il dettato del D.L. 78/2009 convertito con modifiche dalla legge
102/2009 che ha modificato il previgente sistema di cui al D.p.r.
698/1994, decreto attuativo della legge 537/1993. Detta legge, che
disciplinava il procedimento per l'accertamento sanitario della
invalidità civile stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (cfr.
con art. 20, c. 3) le domande volte ad ottenere i benefici in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, complete della certificazione medica attestante la
natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Inps, secondo le
modalità stabilite dall'ente medesimo. L'istituto trasmette, in tempo
reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. La
Corte qui afferma che(6) il requisito di proponibilità della domanda di
accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di
accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di
invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la
natura delle infermità.
Inoltre, sempre secondo il collegio
giudicante è fondamentale richiamare quella riserva di legge assoluta,
in materia di giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) necessaria a
garantire, ad ogni titolare di diritti soggettivi o interessi legittimi
lesi o inattuali, la facoltà di agire e difendersi in giudizio. Tale
disposizione costituzionale impone di escludere che l'Inps stante la
riserva in precedenza richiamata, possa introdurre ulteriori cause di
improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto,
incompleto rispetto della modulistica predisposta
dall'ente previdenziale per tali scopi.
Corte afferma inoltre che
la domanda di invalidità civile corredata da certificato medico
negativo non esime la Commissione Medica dal dare corso all'accertamento
delle reali condizioni di salute dell'istante e dalla verifica, con
esito favorevole o sfavorevole dell'assicurato, in contrasto con
quanto asseverato dal medico curante.
A ciò si aggiunga che il
richiamato art. 20, comma 3 del D.L. 78/2009 conferisce all'istituto
di previdenza sociale la sola individuazione delle concrete modalità di
trasmissione delle istanze e non l'individuazione del contenuto delle
medesime poiché tale prerogativa, riferita alle condizioni di accesso
ala tutela assistenziale è una esclusività del legislatore.
"A
parere della Corte l'Inps attuerebbe di fatto una limitazione del
diritto di azione dell'aspirante al riconoscimento del beneficio
assistenziale(7)".
Conclusioni
La favorevole
interpretazione della cassazione rispetto a vari punti dell'articolata
tesi difensiva Inps ha costretto l'istituto a rivedere la propria
interpretazione fornendo nuove indicazioni ai difensori d'ufficio(8) i
quali non dovranno più sollevare eccezione di improponibilità della
domanda in presenza di certificato medico Inps negativo o inidoneo né di
formulare parere contrario avverso la perizia definitiva del CTU.
Per
contro restano valide le precedenti indicazioni circa l'obbligo di
sollevare le diverse eccezioni che integrano la carenza dell'interesse
ad agire o altre cause di non ammissibilità
(Giovanni Dami)
***
Note
1)
Modello C 2) All'invio del certificato medico introduttivo segue
l'abbinamento della domanda amministrativa, elemento
conclusivo della fase amministrativa iniziale 3) Cfr. con messaggi
16.7.2015 n. 4818 e 8.3.2019 n. 968 4) Cfr. cass. 14.10.2019 n. 25804 e
4.10.2019 n. 24896 5) Qui riferite alla indennità di accompagnamento 6)
Cfr. p. 15 sentenza 24896/2019 7) Cfr. p. 21 sentenza 24896/2019 8) Cfr.
messaggio 25.10.2019 n. 3883
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 29/10/2019