Handicap grave, inammissibile il ricorso per la richiesta di mero accertamento
Cassazione civile, sez. VI, sentenza 25.10.2018 n. 27078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana - Presidente - Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell'avvocato MALDARI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato CAPOCASALE RENATO MARIA;
- ricorrente -
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE, BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO MANUELA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 530/2017 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 02/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.
RILEVATO
- che con sentenza del 2 maggio 2017, il Tribunale di Benevento, rigettava l'opposizione proposta da G.G. nei confronti dell'INPS avverso l'esito negativo dell'ATP promosso ai fini del riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto immune da vizi la CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, del resto fatta oggetto di contestazioni generiche inidonee a giustificare l'ammissione di una nuova CTU;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la G., sulla base di due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che la ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta il carattere superficiale ed approssimativo della valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla genericità delle contestazioni sollevate dalla ricorrente con riguardo all'espletata CTU;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c., la ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine alla mancata ammissione di una nuova CTU;
che i due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che le censure mosse, che si limitano ad opporre all'argomentata motivazione resa dal Tribunale in ordine al difetto dei requisiti di specificità dei rilievi sollevati a fronte delle conclusioni della CTU - difetto valutato con riguardo alle deduzioni di cui al ricorso, alle repliche di cui alla CTP ed agli elementi emergenti dalla documentazione sanitaria agli atti e posto a base del giudizio di ingiustificatezza del richiesto rinnovo della CTU - la mera affermazione per cui "le censure esplicitate sono specifiche", facendo riferimento a quanto dedotto in ricorso sulla scorta della perizia di parte, ove non si va oltre l'evidenziazione di una differente diagnosi tra CTU e CTP derivante dal diverso inquadramento di alcune patologie e da, non meglio precisate, omissioni diagnostiche importanti, finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico, correttamente ritenuto irrilevante dal Tribunale ai fini del rinnovo della CTU ed in questa sede neppure deducibile;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2018
LaPrevidenza.it, 04/10/2019