Contributi figurativi per invalidi esclusi dal computo per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 12.11.2018 n. 28934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
... omissis...
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
RILEVATO
Che:
1. con sentenza in data 7 febbraio 2013, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto la domanda dell'attuale intimato, titolare di assegno di invalidità ex lege n. 222 del 1984, per il riconoscimento del diritto a beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, della maggiorazione contributiva, prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, per l'attività lavorativa prestata quale sordomuto, negato dall'INPS (che aveva liquidato l'assegno di invalidità senza applicazione della richiesta maggiorazione);
2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese C.C., con controricorso ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO
che:
3. deducendo violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, l'INPS assume l'inapplicabilità della citata norma alla fattispecie in esame, per essere il C., titolare di assegno di invalidità ex lege n. 222 del 1984, sordomuto con diritto all'indennità di comunicazione, e per non essere la contribuzione figurativa richiesta determinante ai fini del diritto alla prestazione già maturato; argomenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere il predetto beneficio, di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, utile non solo ai fini del diritto alla pensione ma anche per incrementare la misura della prestazione già percepita malgrado l'assistito fosse già titolare di assegno di invalidità conseguito con la contribuzione effettivamente versata; esclude, infine, l'identità di ratio con la maggiorazione prevista per i centralinisti telefonici non vedenti (L. n. 133 del 1985, art. 9, comma 2) posta dalla Corte di merito a fondamento della ratio decidendi;
4. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
5. occorre premettere, in fatto, che l'assistito, richiesto, in via amministrativa, il beneficio della maggiorazione contributiva ed ottenuto, dall'INPS, il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, ha agito in giudizio per la riliquidazione dell'assegno di invalidità per effetto della maggiorazione contributiva, negata dal primo giudice ritenendola irrilevante per avere l'invalido avuto accesso alla prestazione (l'assegno ordinario di invalidità) in base alla contribuzione effettivamente prestata);
6. la Corte di merito ha riconosciuto la maggiorazione utile anche ai fini della misura della pensione malgrado l'assistito fosse già titolare di assegno di invalidità conseguito con la contribuzione effettivamente versata riconosciutogli nelle more del procedimento amministrativo;
7. la L. n. 388 del 2000, all'art. 80, comma 3, prevede che: "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa";
8. appare evidente che trattasi di disposizioni applicabili ad un trattamento pensionistico, di vecchiaia o anzianità, al quale l'invalido non avrebbe altrimenti accesso in mancanza di contributi sufficienti mentre nella vicenda all'esame del Collegio la predetta maggiorazione contributiva è stata richiesta in riferimento alla riliquidazione di una prestazione non pensionistica - l'assegno di invalidità ex lege n. 222 del 1984 - alla quale in ogni caso l'invalido ha avuto accesso sulla scorta dei contributi effettivamente versati;
9. il beneficio è, invero, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione (cfr., fra le altre, Cass. 7 agosto 2017, n. 19661 che, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74 per cento, da solo considerato, non comportare il riconoscimento di alcun diritto);
10. il beneficio viene in rilievo, inoltre, allorchè il riconoscimento della contribuzione figurativa sia determinante per dare vita ad un trattamento pensionistico altrimenti non riconoscibile per difetto del requisito dell'anzianità contributiva;
11. per quanto detto, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda, proposta da C.C., per la riliquidazione dell'assegno di invalidità in godimento;
12. il difforme esito dei giudizi di merito e la peculiarità della vicenda inducono a compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese compensate dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018
LaPrevidenza.it, 30/04/2019