mercoledì, 14 ottobre 2026

Inps: rivalutazione delle pensioni per il 2014

Inps, Circolare 17.1.12014 n. 7

 

INPS

Direzione Generale

Roma, 17/01/2014 

 Ai Dirigenti centrali e periferici  Ai Responsabili delle Agenzie  Ai Coordinatori generali, centrali e  periferici dei Rami professionali  Al Coordinatore generale Medico legale e  Dirigenti Medici

Circolare n. 7 e, per conoscenza,

Al Presidente  Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza  Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  Sindaci  Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  all'esercizio del controllo  Ai Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse  Al Presidente della Commissione centrale  per l'accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati  Ai Presidenti dei Comitati regionali  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 Allegati n.6


OGGETTO: Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014. 

SOMMARIO: Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle  pensioni per l'anno 2014 e le attività correlate.

Premessa

 Sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario n. 87, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014). In particolare, l'art. 1, comma 483 (allegato 1) individua i criteri di applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo fissato dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'innovazione contenuta nella disposizione citata consiste nel correlare la percentuale di rivalutazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico complessivo, e non più alle fasce di importo all'interno del trattamento complessivo. Tale criterio era già contenuto nell'articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013 (allegato 2) sulla base del quale, tenuto conto della necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014, è stata applicata in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni

Per i trattamenti di importo immediatamente superiore al limite dello scaglione inferiore è garantita una rivalutazione almeno pari a quella assicurata alle pensioni di importo pari al limite dello scaglione inferiore.

Le differenze fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della Legge di stabilità) riguardano la misura percentuale dell'indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Le pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e quelle di importo superiore a sei volte il trattamento minimo saranno oggetto di un nuovo ricalcolo per adeguarne l'ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità. Con successiva comunicazione sarà data notizia dell'adeguamento di tali pensioni.

 1. Indice di rivalutazione per l'anno 2014.

 Il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 (allegato 3), ha fissato nella misura del 1,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014. Il predetto decreto ha confermato nella misura del 3,0 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2013. Nessun conguaglio è stato pertanto effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013.


2. Disciplina applicata in via provvisoria alla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014

 L'art. 12 del disegno di Legge di stabilità n. 1120/2013 aveva stabilito che per il triennio 2014- 2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse riconosciuta:

a. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o  inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre  volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di  rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,  l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite  maggiorato;  b. nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le  pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito  fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  c. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento  minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le  pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito  fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  d. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei  trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle  fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Infine, la norma aveva stabilito che per i trattamenti di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo, non vengono rivalutate le fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo....
Allegato: Circolare numero 7 del 17-01-2014.pdf
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LaPrevidenza.it, 20/01/2014

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