Inail, Circolare 11.10.2012 n. 55
Come noto, la sentenza della Corte costituzionale n.86/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.85, comma 10, n.2 del T.U., nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. Nella citata sentenza, la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità della norma suddetta con riferimento alla fattispecie concreta relativa al figlio naturale di una coppia non coniugata ma stabilmente convivente, ha rilevato che si tratta di "ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al 20% della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente gli perverrebbe dall'attribuzione all'altro genitore della rendita pari al 50%, legittimamente negata al convivente". Il principio enunciato dalla Consulta non si fonda sullo status di figlio naturale dell'avente diritto alla quota di rendita a superstiti, bensì sul rilievo, di carattere sostanziale, della ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio orfano di entrambi i genitori e quello che non può usufruire dell'indiretto sostegno economico derivante dalla quota di rendita che spetterebbe all'altro genitore vivente perché quest'ultimo non ne ha diritto, a prescindere dal fatto che non sia stato mai contratto il vincolo del coniugio o che siano cessati gli effetti civili di detto vincolo. Ciò premesso, poiché il sopra evidenziato elemento di carattere sostanziale, che costituisce ratio fondante della decisione della Corte, ricorre anche nella fattispecie in oggetto, si dispone che il diritto alla quota del 40% di rendita venga riconosciuto anche al figlio superstite di genitore divorziato. Pertanto, nei casi di orfani superstiti di genitore divorziato, titolari di rendita del 20%, la misura della rendita stessa va elevata al 40%. Nella particolare ipotesi in cui al coniuge divorziato già titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e s.m.i. venga riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti, al figlio superstite dovrà essere riconosciuta la stessa rendita ai superstiti ragguagliata al 20% della retribuzione, ai sensi dell'art.85, comma 1, n.2.
LaPrevidenza.it, 21/11/2012
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