lunedì, 11 dicembre 2023

Personale docente: non è indennizzabile l'infortunio in itinere durante l'attività di iaggiornamento professionale

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21.10.2015 n. 21400

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. TRIA Lucia - Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 6890-2010 proposto da:  M.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 55, presso lo studio dell'avvocato LOCOPO GIACOMO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAMONE LUIGI, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO P.I. (OMISSIS);  - intimato - avverso la sentenza n. 525/2003 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/05/2009 R.G.N. 810/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 24.2.2003 il Tribunale del lavoro di Palmi, in accoglimento della domanda di M.D. (insegnante di scuola media presso l'Istituto scolastico di Cinquefrondi), condannava l'INAIL al pagamento in suo favore dell'indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell'infortunio "in itinere" verificatosi il (OMISSIS). L'INAIL proponeva appello avverso la detta decisione e la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 31.3.2009, accoglieva il detto appello e per l'effetto rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che l'art. 4, n. 5 T.U. n. 1124/65 limita la tutela assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l'uso eventuale di materiale e/o attrezzature; l'infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l'insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica (collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni).

Pertanto fuori da questo campo non trova tutela l'attività di docenza ed a fortori l'indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all'attività lavorativa. Peraltro la deduzione della M. di essere insegnante di educazione tecnica era tardiva in quanto effettuata addirittura dopo l'escussione dei testimoni, così come la documentazione prodotta a riprova della circostanza. Peraltro la ricorrente non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso l'Istituto scolastico ove operava e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui al l'art. 4 T.U. n. 1124/1965. La giurisprudenza della Corte di cassazione era costante nel limitare nel senso anzidetto la copertura assicurativa degli insegnanti.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. con due motivi. Parte resistente è rimasta contumace.

Diritto

Con il primo motivo si allega l'illegittimità della sentenza sotto il profilo della manifesta disparità di trattamento riservato al lavoratore in caso di infortunio.

Il motivo è inammissibile non avendo parte ricorrente specificato nemmeno l'ipotesi di impugnazione attivata ex art. 360 c.p.c. In ogni caso non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento posto che la norma di cui al D.P.R. del 1964 prevede una copertura assicurativa solo per soggetti che svolgono una specifica attività ritenuta pericolosa e quindi la differenziazione di trattamento è collegata a circostanze obiettive.

Con il secondo motivo si allega l'errata interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5. L'infortunio in itinere è evento che può colpire tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di mansioni svolte.

Il motivo appare infondato in quanto la sentenza impugnata è assolutamente coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuità ed alla quale peraltro non muovono neppure specifiche contestazioni, pur essendo richiamata nella decisione impugnata. Questa Corte ha infatti affermato che "il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento (nella specie, infortunio "in itinere" occorso mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non da luogo alla tutela antinfortunistica" (Cass. n. 2895/2008; cfr. anche Cass. n. 2870/2004).

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2015

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Allegato: cass_21400_2015.pdf
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LaPrevidenza.it, 16/11/2015

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