martedì, 13 ottobre 2026

Omicidio colposo da infortunio sul lavoro

Tribunale Nola, sentenza 03.02.2005

 

La fattispecie riguarda un lavoratore che alla fine della giornata di lavoro per effettuare un proprio bisogno fisiologico, in assenza di appositi servizi igienici predisposti dal datore suoi luoghi di lavoro, si porta sul capannone adiacente dal quale precipita e muore.
La sentenza si caratterizza per aver assegnato ai "servizi igienici" sui cantieri edili temporanei una funzione esplicitamente antinfortunistica e non di mera igiene sul lavoro tanto che la loro previsione rientra tra gli elementi indispensabili da prevedere proprio nel piano di sicurezza a mente dell'art. 12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96).

"RIFORMULAZIONE IPOTETICA DELLA VICENDA CAUSALE" e "CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO CHE LA NORMA VIOLATA INTENDEVA TUTELARE"
Il Giudicante nella prospettiva dell'individuazione di una condotta positiva doverosa della quale stimare la rilevanza causale impeditiva dell'evento, volendo considerare esclusivamente l'omessa predisposizione da parte dell'impresa dei servizi igienici sul cantiere, e l'aver al contempo il datore di lavoro tollerato la prassi di espletare alle esigenze fisiologiche portandosi sul tetto dell'adiacente capannone nell'assenza di qualsiasi misura di sicurezza , l'evento morte non si sarebbe certamente verificato se ai lavoratori fosse stata assicurato l'utilizzo di servizi igienici direttamente sul cantiere, impedendo agli stessi di dover ricorrere, per non abbandonare il posto di lavoro, a transiti pericolosi ad elevate altezze senza alcuna opera che ne garantisse comunque la sicurezza.
Ed invero la previsione dei servizi igienici su luoghi di lavoro rientra tra gli elementi indispensabili da prevedere nel piano di sicurezza (cfr. art.12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96) quale disposizione di carattere esplicitamente antinfortunistico, e non di mera igiene sul lavoro, rispondendo alla ratio di evitare che i lavoratori dei cantieri edili temporanei, per l'assenza dei servizi igienici, siano costretti ad esporre a rischio la loro incolumità per trovare un posto ove, senza allontanarsi dal luogo di lavoro, abbiano la possibilità di provvedere alle proprie esigenze e nel contempo tutelare il pudore.
Con l'ulteriore conseguenza che l'osservanza della norma in questione ha anche in effetti una specifica funzione di prevenzione degli eventi dannosi per l'incolumità dei lavoratori, che costituiscono specifica concretizzazione del rischio cui la regola precauzionale in questione intende evitare.


CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE: ESCLUSIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' SOLO QUANDO COSTITUISCE FATTORE CAUSALE ECCEZIONALE DA SOLO IDONEO A DETERMINARE L'EVENTO. Né d'altra parte la sussistenza del nesso causale può venir meno per effetto del verificarsi di una condotta anomala e/o abnorme da parte del lavoratore, da qualificarsi come fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento; ed infatti, a prescindere dalla circostanza accertata che la condotta del lavoratore infortunato costituiva prassi dallo stesso e dagli altri seguita in assenza di luogo idoneo presente sul cantiere per espletare le esigenze fisiologiche, deve osservarsi altresì come non possa certamente considerarsi fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento quella causa sopravvenuta legata da un nesso di interdipendenza a quella preesistente; in altri termini l'avventurarsi da parte della vittima sul tetto del capannone adiacente al cantiere per espletare un bisogno fisiologico non può ritenersi indipendente dalla condotta omissiva colposa del datore di lavoro, ma deriva proprio da essa, ossia dal mancato apprestamento dei servizi igienici sul cantiere, costituendo la modalità attraverso la quale sopperire alla detta mancanza.

GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO : PRESUPPOSTI: 1) inosservanza della regola di diligenza; 2) evitabilità dell'evento; 3) esigibilità della osservanza della condotta. - Ed invero non sembra dubitabile che l'imputato abbia violato una pluralità di disposizioni di legge dettate dalla normativa antinfortunistica per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e tra le altre segnatamente quella che gli imponeva di predisporre sul cantiere servizi igienici per evitare che i lavoratori si trovassero costretti a trovare soluzioni alternative con possibile esposizione a pericolo, tanto più a fronte delle caratteristiche del cantiere (presenza del capannone adiacente al cantiere il cui tetto risultava a livello del secondo solaio in fase di realizzazione cui si accedeva tranquillamente senza interdizione alcuna) e le prassi instauratesi in proposito (l'appartarsi sul tetto del capannone adiacente).
Una inosservanza quindi di specifiche disposizioni di legge contenenti regole cautelari destinate al datore di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, e funzionali ad impedire il verificarsi di infortuni ai danni dei medesimi già oggetto di previsione da parte dello stesso legislatore.
D'altra parte la tenuta delle condotte doverose da parte dell'imputato avrebbe certamente evitato l'evento morte, verificatosi, tenuto conto delle ragioni dell'allontanamento sul tetto del capannone adiacente al cantiere da parte della vittima per l'assenza di servizi igienici di esclusivo utilizzo da parte degli operai sul cantiere, ai quali imporne il relativo utilizzo, interdicendo viceversa loro l'accesso al tetto del capannone adiacente senza protezioni e al fine di espletare i bisogni fisiologici (così come era praticamente prassi quantomeno per la vittima); ed invero l'evento verificatosi costituisce pacificamente la concretizzazione del rischio che la norma cautelare indicata aveva di mira (non essendo peraltro la sola contestualmente violata da parte del datore di lavoro, stante appunto l'assenza di qualsiasi forma di protezione per evitare le cadute dall'alto degli operai, pur operanti a più di sei metri di altezza, rispetto alla quale cautela l'evento costituisce pur sempre una concretizzazione del relativo rischio preveduto).

(Nota a cura dell'Avv. Angelo Pignatelli. Collaboratore del sito www.iussit.it)
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LaPrevidenza.it, 19/10/2005

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