martedì, 13 ottobre 2026

Obbligo denuncia infortuni all'autorita' di Pubblica Sicurezza da parte di datori di lavoro agricolo a tempo determinato e autonomo

Ministero del Lavoro, Interpello 35/2007 del 29 novembre 2007

 

Con un primo quesito l'EPACA chiede chiarimenti in merito al D.M. del 29 maggio 2001 che, recependo la delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, ha stabilito le modalita' operative per le denunce d'infortunio in agricoltura di cui agli artt. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965, poste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 a carico dei datori di lavoro per gli operai agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
In particolare, l'art. 3 della citata delibera dispone che il datore di lavoro agricolo deve (...) dare notizia all'autorita' di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni. Secondo l'EPACA l'art. 3 contrasta con l'art. 239 del D.P.R. n. 1124/1965, che sancisce l'obbligo di denuncia all'autorita' di Pubblica Sicurezza nei soli casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni. Infatti, estendendo l'obbligo di denuncia degli infortuni agricoli all'autorita' di Pubblica Sicurezza a tutti gli infortuni che comportino una inabilita' superiore a tre giorni, si introdurrebbe un obbligo nuovo e ulteriore, non previsto dal dettato normativo.
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LaPrevidenza.it, 21/12/2007

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