Malattia Professionale: se provoca inabilità la denuncia tardiva fa scattare le sanzioni
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, interpello n. 20/2007
Il Consiglio Nazionale dell�Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all�applicabilit� della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall�art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a carico
del datore di lavoro in caso di denuncia tardiva all�Istituto assicuratore della malattia professionale
insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l�inabilit� permanente al lavoro.
Al riguardo, acquisito il parere dell�INAIL, si osserva quanto segue.
L�art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia della malattia
professionale sia fatta dall�assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni
dalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all�indennizzo per il periodo antecedente la
denuncia. Il successivo art. 53, comma 5, stabilisce che la tale denuncia deve essere trasmessa dal
datore di lavoro all�Istituto assicuratore, secondo le modalit� indicate dall�art. 13 del medesimo
D.P.R., corredata del certificato medico, �entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il
prestatore d�opera ha fatto denuncia�. Infine il comma 8 dell�art. 53 sancisce che le violazioni delle
disposizioni di cui al comma precedente comportano l�irrogazione di un sanzione amministrativa
consistente nel versamento di una somma di denaro, nella misura determinata dall�art. 2 lett. b)
della L. n. 561/1993.
LaPrevidenza.it, 19/08/2007