Dr.ssa Silvana Toriello
LE NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE NELL'OTTICA INAIL
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Con la sentenza del 15.7.1992, n. 332, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4 T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui non prevede, fra le persone assicurate, gli associati in partecipazione che prestino opera manuale ovvero non manuale alle condizioni di cui al n. 2 dello stesso art. 4. Per effetto di tale decisione, l'associato in partecipazione che svolga attività lavorativa manuale o di sovrintendenza deve considerarsi soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'associato in partecipazione è stato sostanzialmente assimilato al socio d'opera. Sul tema Inail emanò la circolare n 28 del 7 maggio 1993. LA CIRCOLARE INAIL N. 28 DEL 7 MAGGIO 1993 Già in detta circolare l'Istituto raccomandava nell'analisi delle singole fattispecie di prestare particolare attenzione "al fine di escludere che, nel concreto, il contratto di associazione in partecipazione simuli un contratto di lavoro subordinato. Talché occorre verificare se le modalità di esecuzione (soggezione alle direttive dell'associante, osservanza di un orario di lavoro, garanzia della retribuzione, ecc.) non siano invece indicative della esistenza di un effettivo rapporto di lavoro dipendente. La prestazione di lavoro, aspetto questo di massimo rilievo, ancorché nell'osservanza delle direttive impartite dall'associante, si spiega secondo uno schema che differisce da quello del lavoro subordinato, difettando nella specie il vincolo della subordinazione e della garanzia del guadagno che, per quanto detto sopra, può anche non realizzarsi. Com'è noto, in forza del contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dagli articoli 2549 e segg. del codice civile, l'associato acquista una cointeressenza nell'impresa esercitata dall'associante in cambio del conferimento di un determinato apporto che può consistere nel versamento di un capitale o nell'esecuzione di un'attività lavorativa. L'assicurazione infortuni è ovviamente operante allorché l'apporto dell'associato consiste in una prestazione di lavoro. Il corrispettivo che l'associato riceve per l'opera svolta è costituito dalla partecipazione agli utili dell'impresa nella misura stabilita. In caso di perdite è palese che tale corrispettivo viene a mancare. Soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa è l'associante. L'individuazione in tale figura di colui che è obbligato agli adempimenti tipici dell'assicurante discende dalle considerazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale che ha assimilato la posizione dell'associato-lavoratore a quella del socio d'opera di cui all'articolo 4, n. 7 del citato testo unico e dal fatto che la titolarità dell'impresa, pur in presenza dello specifico contratto in esame, rimane dell'associante sul quale deve, quindi, gravare l'onere dell'assicurazione contro il rischio derivante dall'attività svolta. Il regime contributivo è quello ordinario con conseguente calcolo del premio in relazione alla retribuzione cosiddetta di ragguaglio di cui all'articolo 30, 4° comma, del suddetto testo unico e cioè in relazione alla retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica e professione e della stessa località. Ovviamente la retribuzione di ragguaglio non deve essere inferiore ai minimali di retribuzione imponibile giornaliera, stabiliti per legge ed annualmente aggiornati in rapporto alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita. Così scriveva l'inail nel 1993 e quindi prima che nel 2000 sopravvenisse l'articolo 8 del D. Lgs. 38/2000 che ha previsto che "All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.". Ad oggi dunque l'associante , per effetto della assimilazione dell'associato al socio d'opera voluta dalla Corte Costituzionale, paga secondo il regime tariffario ordinario sulla base della retribuzione effettiva. In assenza di retribuzione effettiva paga secondo retribuzioni convenzionali salvo che non si tratti di imprenditore artigiano che paga in base a premio speciale unitario. La prima circolare Inail sui limiti minimi di retribuzione imponibile a disciplinare la fattispecie nei termini surriferiti è stata la numero 61 del 22 agosto 2001. IL NOTIZIARIO INAIL N.55 DEL 26 GENNAIO 1994. Successivamente con questo notiziario Inail si è espresso favorevolmente in relazione al regime contributivo applicabile agli associati in partecipazione con imprenditore artigiano, con particolare riferimento alla possibilità di estendere il premio speciale unitario, previsto per l'artigiano, anche all'associato ed ha precisato "A ben considerare, l'allargamento della tutela infortunistica agli associati è stato motivato dalla Consulta, nella sentenza n. 332/1992, in virtù di una loro assimilazione ai soci, prescindendo dalla diversa natura giuridica dei due negozi e della relativa diversa disciplina. A seguito di tale assimilazione sembra coerente applicare all'associato dell'artigiano la medesima disciplina contributiva prevista per i soci collaboratori artigiani, e cioè i premi speciali unitari. L'adozione della predetta disciplina contributiva corrisponde anche ad un'esigenza di razionalizzazione ove si abbia riguardo alla semplificazione di procedure e alla sicurezza di gettito che la medesima opera nel particolare settore non indenne da frequenti fenomeni di irregolarità contributiva." Vediamo ora come su questo quadro prettamente Inail incide il quadro riformatore sopravvenuto. LA RIFORMA FORNERO La legge Fornero, n. 92 del 2012, ha limitato fortemente l'apporto di lavoro nelle associazioni in partecipazione, stabilendo un limite al numero degli associati di lavoro, o di capitale e lavoro, pari a tre associati impiegati nella medesima attività lavorativa. Ciò al fine di combattere l'uso elusivo di tale istituto, il quale ha frequentemente nascosto delle vere e proprie attività di lavoro dipendente rese dagli associati. Dal 18 giugno 2012,come è noto, superare tale limite di tre, comporta la trasformazione dei rapporti in contratto a tempo indeterminato. L'art. 2549 del codice civile , nel quadro previgente,disciplina l'associazione in partecipazione prevedendo che : "Con il contratto di associazione in partecipazione l`associante attribuisce all`associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto". L'associato, che non può essere un familiare dell'associante, partecipa all'attività mediante lo svolgimento di una prestazione lavorativa (lavoro autonomo). Elementi essenziali del contratto sono: ·attività imprenditoriale dell'associante, che deve esercitare un'attività d'impresa a scopo di lucro. L'associazione in partecipazione non è ammessa per attività svolte senza scopo di lucro (es. terzo settore), né per professionisti che svolgono arti o professioni protette (es. studi legali); ·natura aleatoria del compenso dell'associato, nel senso che il compenso dipende dall'effettiva esistenza di utili (l'associato potrebbe infatti partecipare anche alle perdite), ai quali l'associato partecipa entro il limite del valore dell'apporto prestato.Le parti hanno la facoltà di determinare la partecipazione dell'associato alle perdite,ovvero di escluderla del tutto (c.d. cointeressenza impropria Cass. 503/1996); ·libertà di forma, vale a dire che la stipula del contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma particolare perché sia valido; ·assenza di un rapporto societario tra associante e associato, in quanto la titolarità della gestione rimane comunque in capo all'associante (art. 2553 c.c.) che assume le obbligazioni nei confronti di terzi. La grande flessibilità di utilizzo del contratto di associazione in partecipazione lo colloca nella vasta area grigia posta tra il lavoro autonomo e quello subordinato, vale a dire nella parasubordinazione, e fa sì che spesso venga utilizzato per dissimulare contratti di lavoro subordinato. La giurisprudenza ha individuato tre elementi essenziali per la qualificazione del rapporto: ·presenza del rischio d'impresa, che è proprio dell'associazione in partecipazione mentre, è assente, ovviamente, in un rapporto di lavoro subordinato; ·intensità e modalità del vincolo gerarchico-funzionale che lega il prestatore di lavoro e l'associante; ·obbligo di rendiconto periodico, che caratterizza esclusivamente l'associazione in partecipazione. La riconducibilità di un rapporto al lavoro subordinato o all'associazione in partecipazione è legata alla verifica della prevalenza dei sopra citati elementi che caratterizzano i due contratti e le modalità concrete di svolgimento del rapporto, con le conseguenze previste dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (riforma Biagi) nei casi di accertate irregolarità. L'apporto può essere costituito anche da prestazioni di lavoro rese dall'associato nei confronti dell'associazione. Più precisamente, trattasi di attività lavorativa in forma autonoma. Ma essa che può avere connotazioni del tutto analoghe alle prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro subordinato (quindi ad esempio il rispetto di orari di lavoro). Proprio per questo sottile limite tra lavoro subordinato e queste prestazioni di lavoro rese dall'associato nei confronti dell'associazione come apporto, secondo l'art. 2459 del codice civile, che è intervenuta la legge Fornero introducendo alcuni importanti limiti, nel tentativo di contrastare l'utilizzo improprio dell'associazione in partecipazione. In ordine alla distinzione tra contratto di associazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d'impresa, la giurisprudenza ha ritenuto riconducibile al primo caso la fattispecie in cui sussista l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio d'impresa, seppur limitato. Rientrano invece nel secondo caso le situazioni in cui sussiste un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato. Per cogliere la prevalenza, secondo una sentenza della Cassazione del 2011, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti è necessaria un'indagine del giudice di merito che porti ad una valutazione complessiva e comparativa dell'assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere. L'art. 1 comma 28 della Legge n. 92 del 2012 introduce un nuovo comma all'art. 2549 del codice civile che disciplina l'associazione in partecipazione: "Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Il limite di tre associati è nell'apporto di lavoro nella "medesima attività", che è da intendersi come tipologia di attività, indipendentemente dal luogo in cui viene resa. Ne consegue che qualora un'azienda svolga la sua attività in più unità produttive, la medesima attività è da riferire nella totalità delle unità produttive e non in riferimento ad una sola. Quindi gli associati che apportano lavoro devono essere tre in tutte le unità. Inoltre la norma precisa che il limite di tre associati si applica "indipendentemente dal numero degli associanti". Il comma 29 dell'art. 1 della Legge n. 92 del 2012 prevede che: "Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi)". Il comma 30 dell'art. 1 della Legge n. 92 del 2012 prevede ulteriori casi in cui scatta il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato quelli instaurati o attuati: · Senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare; · Senza la consegna del rendiconto annuale della gestione previsto dall'art. 2552 del Codice civile; · Utilizzando apporti di lavoro che non presentino i requisiti di cui all'art. 69 bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ossia che le prestazioni dell'associato siano connotate da competenze tecniche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività. La riforma Fornero quindi cerca così di bonificare il fenomeno delle associazioni partecipazione con apporto di lavoro. Il limite è di tre associati che possono prestare attività lavorativa, quindi dopo la Riforma Fornero l'utilizzo dell'apporto di lavoro è limitato solo alle piccole attività di associazione in partecipazione. Sono fatte salve, come abbiamo visto, le associazioni costituite in ambito familiare e quelle che operano in attività di elevato contenuto professionale. Il Ministero nel Vademecum del 22 aprile 2013 sulla Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) ha pubblicato una precisazione sulle ipotesi nelle quali trova applicazione la trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ossia "ai sensi del novellato art. 2549 del codice civile, in primo luogo, laddove l'apporto dell'associato in partecipazione consista anche in una prestazione di lavoro e il numero di associati impiegati in una medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, salvo l'eccezione dei legami familiari". "La seconda ipotesi presuntiva si verifica, invece, in caso di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 del codice civile. Le limitazioni previste dalla nuova normativa si ritiene trovino applicazione esclusivamente laddove l'associato sia una persona fisica e non una impresa. Ciò in quanto in tale ultimo caso l'apporto è prevalentemente di carattere economico imprenditoriale". L'art. 1 comma 31 della legge n. 92 del 2012 ha abrogato anche l'art. 86 comma 2 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 che, ai fini di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge sull'associazione in partecipazione e della disciplina dei contratti collettivi, prevedeva: "in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento".
IL DECRETO LAVORO 76/2013 E LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
Il Decreto Lavoro del 2013 incide sulle associazioni in partecipazione e nel confermare gli indirizzi della riforma Fornero: consente ai datori di lavoro di stabilizzare i rapporti di associazione in partecipazione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o un apprendistato, cancellando, laddove vi siano, gli illeciti pregressi. In questo modo prosegue nell'azione volta a combattere l'uso distorto che si fa di questa forma contrattuale. Con la legge di conversione del Decreto Legge n. 76 del 2013 sono state apportate alcune modifiche alle limitazioni numeriche, ritenute probabilmente troppo rigide dal legislatore che ha previsto che le medesime non si applicano: · alle imprese a scopo mutualistico per gli associati individuati attraverso l'elezione dall'assemblea ed i cui contratti siano stati certificati; · ai rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. In merito il Ministero del lavoro nella circolare n. 35/2013 scrive che "Per quanto concerne gli associati di società cooperative va tuttavia chiarito che la certificazione dei relativi contratti non deve essere intervenuta necessariamente prima della entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2013, atteso che il Legislatore non lo ha chiaramente previsto come invece è avvenuto con l'art. 1, comma 29, della L. n. 92/2012 (secondo il quale "sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"). Va tuttavia segnalato che dette certificazioni dovranno essere quantomeno avviate prima di qualsiasi accertamento ispettivo. La disposizione vuole infatti sollecitare un intervento "sostitutivo" e "parallelo" da parte delle Commissioni di certificazione, evitando ogni possibile sovrapposizione ad un eventuale accertamento. Ne consegue che: - in caso di procedura di certificazione già avviata, il personale ispettivo sospenderà gli accertamenti iniziati dopo tale procedura e sino alla sua conclusione; - in caso di accertamento ispettivo già avviato, la Commissione di certificazione adita dovrà dichiarare l'improcedibilità della richiesta presentata successivamente all'avvio dell'accertamento. Tenuto conto delle restrizioni introdotte dalla Riforma Fornero, l'articolo 7bis del decreto lavoro , introdotto nel corpo del D.L. n. 76/2013 dalla L. n. 99/2013, ha disciplinato una procedura finalizzata alla "stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro". La procedura di stabilizzazione è subordinata alla stipula di contratti collettivi, nel periodo 1º giugno-30 settembre 2013, tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali contratti devono prevedere l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche mediante apprendistato e anche ricorrendo ad eventuali benefici "previsti dalla legislazione" entro tre mesi dalla loro stipulazione, "di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro". Nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L'accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito "anche" alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Per quanto riguarda i lavoratori, inoltre, la disposizione fa riferimento a "soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro", a prescindere dalla circostanza che, rispetto agli stessi, siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi. L'art. 7 bis prevede, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi, la sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati, "con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione", di atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. L'efficacia di tali atti, pur immediata, è risolutivamente condizionata al versamento alla Gestione separata INPS, da parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% per cento "della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato". L'aliquota contributiva della gestione separata è pari al 27,72%, essendo stata equiparata a quella della gestione separata ed è ripartita nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato. Ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti, ai datori di lavoro è fatto obbligo di depositare entro il 31 gennaio 2014, presso le competenti sedi dell'INPS: - i contratti collettivi; - gli atti di conciliazione; - i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun lavoratore; - l'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme alla Gestione separata INPS. In particolare l'Istituto sarà tenuto a verificare che le assunzioni previste nel contratto collettivo siano state effettuate, che a queste corrispondano altrettanti atti di conciliazione nonché i relativi versamenti alla Gestione separata. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati dall'INPS alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, individuate in base alla sede legale del datore di lavoro, nonché ai datori di lavoro interessati. La disposizione non prevede termini per la verifica, da parte dell'INPS, circa la correttezza degli adempimenti indicati tuttavia, al fine di evitare situazioni di incertezza che potrebbero ripercuotersi sia sulle aziende che sui lavoratori interessati, si raccomanda all'Istituto la massima tempestività nella definizione delle procedure. Come stabilito dal Ministero del lavoro nella circolare 35/2013 sino all'esito della verifica circa la correttezza degli adempimenti posti in essere da parte del datore di lavoro, il Legislatore prevede che gli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già adottati siano sospesi. Ai fini della sospensione di tali effetti prevista dall'art. 7 bis, comma 6, ultimo periodo è facoltà delle aziende interessate comunicare direttamente alla competente DTL l'adesione alla procedura di stabilizzazione. Va evidenziato che la disposizione prevede la sospensione degli effetti di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già emanati ma non la sospensione dei termini di cui agli artt. 14 o 28 della L. n. 689/1981. Ne consegue che, ai fini del rispetto dei predetti termini, gli eventuali provvedimenti amministrativi dovranno essere comunque notificati con l'avvertenza che, attesa l'adesione alla procedura di stabilizzazione in argomento, rimangono sospesi i relativi effetti. Tale sospensione inciderà peraltro anche sui termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, nonché per la proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004. I termini ricominceranno eventualmente a decorrere dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto alle DTL e ai datori di lavoro, dell'esito negativo della verifica circa gli adempimenti richiesti dall'art. 7 bis. Con specifico riferimento alla adozione di eventuali diffide accertative, anche in attesa di validazione, sarà necessario che siano le DTL a notificare ai lavoratori interessati la sospensione dei relativi effetti, nonché l'eventuale esito negativo delle verifiche effettate dall'INPS. Il buon esito della verifica comporta, "relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio", l'estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, "anche connessi ad attività ispettiva già compiuta" alla data di entrata in vigore della L. n. 99/2013 (23 agosto 2013) e "con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti collettivi".Ciò sta a significare che, fermo restando che la procedura di stabilizzazione coinvolge i soli lavoratori impiegati con contratto di associazione in partecipazione, eventuali provvedimenti sanzionatori concernenti l'impiego sia di associati in partecipazione che di tirocinanti (in ambedue i casi anche cessati), adottati anche sulla base di un medesimo accertamento ispettivo, saranno estinti e quindi archiviati. Viceversa, l'adesione alla procedura di stabilizzazione non comporterà l'estinzione di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in relazione all'utilizzo di altri lavoratori (ad. es. collaboratori a progetto, partite IVA ecc.), sebbene gli stessi provvedimenti siano presi nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo. L'estinzione coinvolge anche i "provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo" (ad es. diffide accertative), nonché "le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni". L'archiviazione dei provvedimenti dovrà essere comunicata alle aziende interessate e, per quanto riguarda le diffide accertative, anche ai lavoratori interessati. Viene poi elevata l'aliquota contributiva per la gestione separata Inps nella stessa misura delle collaborazioni a progetto, ossia il 27,72%. IL PROFILO INAIL In tutte queste nuove norme da nessuna parte si parla di Inail e di rapporti assicurativi ma stante quanto più sopra rappresentato, appare evidente che la traslazione dei rapporti verso il lavoro subordinato ovvero verso l'apprendistato muta il regime contributivo applicabile determinando l'assicurabilità a tariffa ordinaria del lavoratore subordinato con le regole proprie di quest'ultimo, anche nel caso dell'artigiano che non potrà più pagare premio speciale unitario per l'associato fatto salvo il particolare regime contributivo dell'apprendista per i tre anni previsti ( con assimilazione della quarta annualità) con conseguenti necessari riflessi non solo sul costo del lavoro per questa parte allo stato del tutto inesplorati, ma anche sulle stesse coperture Inail nell'ambito della finanza pubblica allargata. Allo stesso modo sul piano degli incombenti amministrativi è auspicabile che il Ministero del lavoro, delle cui statuizioni ( circolare 35/2013) ci siamo serviti per descrivere la procedura di stabilizzazione, da qualche parte detti disposizioni che consentano ad Inail di conoscere gli effetti concreti della stabilizzazione per poter intervenire sui rapporti assicurativi in essere correggendone,ove necessario, l'assetto attraverso apposite istruzioni operative.
LaPrevidenza.it, 08/10/2013
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