La revisione della rendita per inabilità permanente
D.ssa Silvana Toriello
La domanda di revisione da parte dell’infortunato o del tecnopatico deve essere documentata con un certificato medico che attesti l'avvenuto aggravamento dell’inabilità al lavoro. Detto certificato risponde ai requisiti prescritti dalla norma anche se, unitamente alla richiesta di riconoscimento di una maggiore invalidità, si limita ad indicare gli stessi sintomi denunciati nel certificato allegato alla prima domanda di rendita . Anche nel caso in cui non c'e stata costituzione della rendita, perchè il lavoratore fu dichiarato guarito senza postumi o con postumi non superiori al 10%, il lavoratore stesso, che ritiene essersi verificato un aggravamento nelle sue condizioni di salute a causa delle conseguenze dell'evento, può chiedere, entro dieci anni dalla data dell’infortunio, la liquidazione della rendita, formulando la domanda come se si trattasse di una revisione, e cioe corredando la domanda con un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro (art. 83 T.U., 2° c).Secondo Cassazione civ., Sez. lav., 23 maggio 2002 n. 7670, la rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro entro i limiti del minimo indennizzabile.La rendita è infatti corrisposta per tutta la vita salvo che in caso di visita medica di revisione il grado di inabilità risulti non superiore al 10%. La verifica della sussistenza o meno delle condizioni che giustificano la revisione della rendita implica il raffronto fra la situazione esistente al tempo in cui per la prima volta venne accertata l'inabilità e quella esistente al momento in cui è disposta la revisione. Secondo Cass. civ. 24 aprile 1980 n. 2739, in sede di revisione per aggravamento 1'INAIL deve tener conto anche delle cause extra lavorative concorrenti non rilevate, sebbene già in atto all’epoca del primo accertamento sulla sussistenza dello stato di inabilità...
LaPrevidenza.it, 19/03/2012