D.ssa Silvana Toriello
Com’è noto nel passaggio dall’impresa di tipo fordista a quella post fordista, determinato dalla crisi del modello fordista originario, l’impresa sceglie forme di decentramento produttivo che si risolvono nella verticalizzazione ovvero nella esternalizzazione delle fasi dei propri processi di produzione. Talvolta l’impresa post fordista tende ad esternalizzare molte delle attività che classicamente venivano garantite all’ interno delle mura del proprio stabilimento, talvolta tale attività di esternalizzazione arriva fino alla delocalizzazione fuori dal territorio nazionale, favorito in ciò da una aumentata facilità di relazioni connesse peraltro allo sviluppo della rete informatica. Con la crisi del modello fordista iniziarono a diffondersi nuovi modelli organizzativi, definiti appunto post-fordisti e si cominciò a configurare la cosiddetta impresa a rete caratterizzata da organizzazioni che, riducendo le proprie dimensioni, entravano in un fitto gioco di relazioni contrattuali di carattere commerciale, con soggetti terzi. Così, accanto alle relazioni gerarchiche, acquisirono rilevanza nell’organizzazione dell’imprese, una serie di rapporti negoziali con altri soggetti, cui vennero affidati singoli elementi del ciclo produttivo, dando vita ad una struttura integrata, non più in senso verticale, bensì orizzontale, basata sulla cooperazione tra più imprese. L’imprenditore, dunque, inizia a non configurarsi più come colui che organizza i fattori della produzione, il capitale e il lavoro, ma acquisisce un ruolo di general contractor, di coordinatore dell’opera di altre imprese, spesso non necessariamente di piccole dimensioni, caratterizzate da maggiore specializzazione tecnica e flessibilità organizzativa, legate da rapporti contrattuali di vario genere.
La Cass. Civile sez. lavoro 2 ottobre 2006 n. 21287 definiva l’outsourcing come “Il fenomeno che comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un’impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze base (c.d.core business). Ciò può fare sia appaltando a terzi l’espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda. La scelta tra le varie alternative è rimessa all’insindacabile valutazione dell’imprenditore, a norma dell’articolo 41 Cost.” In questo quadro il distacco è una prassi oggi assai diffusa in base alla quale le imprese ricorrono ad altre aziende per lo svolgimento della propria attività produttiva esternalizzando fasi della propria attività produttiva ad imprese terze che possono agire all’esterno oppure all’interno dell’azienda.
Dr.ssa Silvana Toriello
LaPrevidenza.it, 12/02/2011
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...