Inail, Circolare 23 novembre 2004 n° 80
La disciplina vigente comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”.
In relazione alla succitata disciplina, si è posta da tempo la questione circa la possibilità di annoverare tra gli “artigiani” anche coloro che, pur non risultando iscritti all’Albo delle imprese artigiane, svolgano “di fatto”, personalmente ed abitualmente, un’attività “oggettivamente” artigianale.
Salvo una brevissima “parentesi” seguita alla emanazione della Legge-quadro per l’artigianato n. 443/1985, l’interpretazione consolidata è nel senso di ritenere l’obbligo assicurativo dell’artigiano fondato non tanto sull’elemento formale della iscrizione (o meno) all’Albo quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto.
LaPrevidenza.it, 27/11/2004
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Professore Avvocato
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