martedì, 13 ottobre 2026

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e danno biologico

Tribunale Bassano del Grappa, sentenza 26 ottobre 2004 n° 54

 

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei confronti della propria datrice lavoro, ha affrontato il tema dell’onere della prova abbracciando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, una volta provato l'evento dannoso, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
E’ stata altresì affrontata la problematica relativa alla decurtazione dal complessivo danno biologico della parte rientrante nella copertura assicurativa INAIL riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Infine a fronte della domanda di manleva avanzata dalla datrice di lavoro nei confronti della propria compagnia di assicurazioni è stato affrontato il tema della sospensione del termine di cui all’art.2952, comma 4° c.c. in relazione alla richiesta di risarcimento proposta da terzi (il danneggiato).
(si ringrazia Altalex. Nota e segnalazione a cura dell'Avv. Daniele Giacetti, curatore del sito BassanoIuris - www.bassano.tribunale.org)

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LaPrevidenza.it, 12/01/2005

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