Tribunale Monza, sez. IV, sentenza 16 giugno 2005 n° 1828
L’evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra l'erogazione indennitaria effettuata dall’INAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere che le somme versate dall’Istituto a titolo indennitario possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto.
LaPrevidenza.it, 13/07/2005
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...