Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 22.9.2010 n. 20009
Con ricorso in data 14 luglio 2000, l’INAIL proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva accertato che R.V. Presentava una riduzione della capacità lavorativa, derivante dalle tecnopatie professionali da cui era affetto, con percentuale di invalidità pari al 30% a decorrere dal 1.11.1995. Con l’atto di gravame l’Istituto assumeva che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che il miglioramento delle condizioni del R. non fossero anteriori rispetto al decennio della costituzione della rendita, in quanto vi erano elementi per desumere tale anteriorità; elementi costituiti dalla data della visita medica di revisione – il (OMISSIS) – che portò un abbattimento della percentuale di inabilità dal 20% al 14%, nonché da una collegiale medica, definita concordemente dai sanitari delle parti, nella quale non vi fu alcun dubbio sull’anteriorità del riscontrato miglioramento rispetto al termine decennale. Chiedeva, quindi, che venisse rinnovata la consulenza tecnica, concludendo per il rigetto della domanda avversaria, in riforma della gravata sentenza. Costituitosi, il R. invocava il rigetto dell’appello, evidenziando che la pronuncia di primo grado era fondata e degna di conferma....
LaPrevidenza.it, 12/10/2010
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