martedì, 13 ottobre 2026

Danno esistenziale da morte di convivente more uxorio: sussistenza e liquidabilità

Tribunale Arezzo, sentenza 02.02.2005 n° 123

 

La sentenza n. 123 del 2 febbraio 2005 è tra le prime applicazioni che il Tribunale di Arezzo ha fatto della nozione del danno esistenziale. Essa interviene a sancire, a fronte della improvvisa morte di un familiare, il diritto dei congiunti (o dei conviventi) al ristoro di un pregiudizio terzo rispetto a quello morale e a quello patrimoniale: pregiudizio consistente nella definitiva privazione del godimento di una persona cara, nella cancellazione di un futuro programmato insieme a quella persona. In effetti, le pronunce di merito e di legittimità che si sono occupate di danno esistenziale si sono cimentate, in prevalente misura, proprio con il c.d. danno esistenziale da morte di un congiunto: è infatti con riferimento a questi casi – meglio che in altri ambiti – che si coglie l’essenza stessa di questa nuova categoria risarcitoria. In modo assai incisivo la sentenza della Corte di Cassazione 31 maggio 2003 n. 8828 ha affermato che l’interesse tutelato nel dare risarcimento al danno esistenziale è, nei casi di morte del congiunto, quello alla "intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.".

E tuttavia, se ormai pochi dubbi possono esservi con riferimento alla configurabilità di un diritto al risarcimento del danno esistenziale, da intendere quale ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (sono le parole della Cass. 8828/03), nell’ipotesi di illeciti che comportino la morte o la sussistenza di gravissime lesioni permanenti per il familiare, non altrettanto può dirsi in relazione a fattispecie assai diverse che vengono egualmente ricondotte da parte di certa dottrina e di certa giurisprudenza nel novero del danno esistenziale. Trattasi di ipotesi assai eterogenee: a titolo di esempio può essere ricordato qualche precedente di merito che ha considerato risarcibile quale danno esistenziale "la forzosa rinuncia a numerose ore di vacanza, conseguente al mancato rispetto degli orari di partenza dei voli di andata e di ritorno, siccome determinante un peggioramento della qualità della vita del turista" ovvero l’avere "trascorso il giorno di Natale lontano da casa a causa della prolungata sospensione dell’attività aeroportuale", il turbamento subito per il ferimento del proprio cane da parte di altro cane, così come l’ansia ed il patema determinate dall’ingiusta ed ingiustificabile durata di un processo, per avere subito una lite temeraria, ovvero l’arrabbiatura per il mancato attivamente di una utenza telefonica, per il maldestro taglio di capelli, per lo stato di frustrazione e il dispendio di tempo a fronte della necessità di opporsi ad un atto illegittimo della P.A.o, infine, quel maggior disagio conseguente all’avere subìto un sinistro stradale fuori dalla propria provincia e per sottoporsi a visite di controllo, malgrado che i postumi riportati siano inquadrabili tra le lesioni micropermanenti.

La lettura di questo caleidoscopio di precedenti giurisprudenziali non può che suscitare dubbi in ordine alla esatta nozione ed alla effettiva estensione del danno esistenziale, tanto da doversi interrogare sulla essenza degli interessi che tale nuova categoria di danno risarcibile intende tutelare. Si ritiene che il danno esistenziale possa definirsi come l’alterazione delle normali attività dell’individuo, ivi compresi il riposo, le attività ricreative e lavorative, che si concretizza nella lesione alla ‘serenità personale’ cui ciascun soggetto ha diritto nei diversi ambiti di esplicazione della propria personalità. Il concetto di ‘serenità personale’, come quello di tranquillità, di benessere, di qualità della vita spesso evocati dalle sentenze (o dagli scritti) in tema di danno esistenziale, sembrano richiamare alla mente un anelito storicamente tanto presente nelle culture post-illuministe da caratterizzare persino talune dichiarazioni dei diritti dell’uomo. Non è un caso che nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 si legge: "riteniamo queste verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali, che hanno ricevuto in dote dal Creatore certi inalienabili diritti, che fra questi diritti ci sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità". Il diritto alla ricerca della felicità di cui parla quella storica Carta, se intesa come il tentativo di affermare, di svolgere o di sviluppare la propria personalità nei diversi ambiti individuali e sociali può ben coincidere con il principio sancito dall’art. 2 della Costituzione. E, tuttavia, il concetto di felicità, (come quelli di serenità, di benessere, di tranquillità) è invero tutt’altro che self evident (di per sé evidente). Esso si presta, invece, ad essere riempito a piacimento di contenuti assai eterogenei tra di loro (o persino in antitesi), in base ai riferimenti politici, religiosi, etici o anche solo culturali che si vogliano assumere a fondamento: non è un caso che di un diritto alla ricerca della felicità così come di un diritto alla serenità, non parli la Costituzione italiana, che ad essi preferisce la consacrazione di un catalogo di diritti e libertà fondamentali per la piena affermazione dell’uomo sia come singolo, sia come parte di formazioni sociali (famiglia, scuola, lavoro, comunità religiosa, associazione etc.).

La ricostruzione del danno esistenziale come lesione di un interesse/aspettativa di ogni individuo alla serenità, al benessere, alla felicità, al mantenimento o al perseguimento della propria qualità della vita pare dunque essere troppo vago, sistematicamente e normativamente difficile da sostenere e, sotto altro profilo, dante luogo a possibili duplicazioni risarcitorie.

Assai icasticamente è stato scritto che "ci si potrebbe spingere oltre e considerare materia di danno non patrimoniale il "turbamento anche momentaneo della mente", l’insorgenza dell’irascibilità, il cattivo umore. Questi sarebbero gli stati dell’animo che si vorrebbe individuare come manifestazione di disagi della mente e della psiche, dei quali il sistema risarcitorio dovrebbe farsi carico in nome della protezione di un eterno giardino dell’eden nel quale gli individui dovrebbero vivere". La critica pare cogliere nel segno se si considerano talune delle fattispecie di danno esistenziale enucleate dalla giurisprudenza di merito.

Il punto è che nel cercare di delineare una nozione di danno esistenziale non si dovrebbe prescindere dal considerare che sempre di un danno si sta parlando, ovverosia di un pregiudizio recato ad un interesse ritenuto degno di tutela e, dunque, di consacrazione normativa e di protezione giudiziaria.

La mera aspettativa (vedi il caso della mancata celebrazione del Natale in famiglia) o il semplice interesse alla conservazione dello ‘status quo’, all’esercizio di facoltà o poteri o attività abitualmente esercitate (vedi il non potere più esercitare il ballo o la caccia per qualche tempo), da soli, non possono giustificare l’intervento della tutela giudiziale, specie nell’ipotesi di momentanee o episodiche compressioni o limitazioni.

Il riconoscimento della sussistenza di un danno presuppone infatti la sussistenza di un interesse che la legge abbia assunto al rango di diritto soggettivo. L’operazione che viene compiuta, quindi, da taluni fautori del maggior possibile impiego della nozione del danno esistenziale è quella di ricondurre aspettative e interessi, che da soli non potrebbero costituire il contenuto di un diritto soggettivo (… l’interesse di passare il Natale in famiglia non è di certo il contenuto di un analogo diritto soggettivo), nel novero del principio costituzionale sancito dall’art. 2 della Carta dei Diritti e, per tale via, consentire una tutela che tali interessi altrimenti non avrebbero.

Nel far questo, tuttavia, viene eseguita una operazione non corretta di costituzionalizzazione di meri interessi e di aspettative: si pretende, infatti, di dare rango costituzionale a interessi e aspettative che, non assurgendo a diritto soggettivo, non potrebbero avere una autonoma tutela e che, quindi, non possono essere motivo di risarcimento. Ciò a meno che la loro violazione sia la estrinsecazione e quindi la manifestazione di una effettiva, reale e permanente compromissione dei diritti inviolabili dell’uomo ed in particolare il diritto dell’uomo allo sviluppo, allo svolgimento, all’affermazione della sua personalità nell’ambito familiare, in quello lavorativo, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti economici e patrimoniali.

Certa giurisprudenza di merito, anche sul solco delle prime pronunce della Corte di Cassazione sul danno esistenziale, pare – almeno in parte – cominciare ad assumere tale concetto. Recentemente il Tribunale di Roma ha lucidamente affermato che "alla luce delle recentissime e note sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui Sez. Un. 9556/02 (id., 2002, I, 3060), 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828 (id., 2003, I, 2272), con cui è stata riconosciuta un’altra categoria di danno non patrimoniale distinto da quello biologico e morale, il c.d. danno esistenziale, bisogna fare alcune precisazioni per il caso in esame. Nel risarcimento del danno biologico, il giudice ricomprende il danno alla salute subìto dal soggetto, il danno alla vita di relazione generica, il danno estetico, il danno alla sfera sessuale. Per cui gli hobbies, generici e così anche i rapporti parentali familiari, nonché le relazioni personali lese che rientrano come conseguenza normale del trauma subìto, sono già risarciti con la liquidazione del danno biologico, poiché le tabelle liquidative, tengono conto di tutti questi fattori e della loro naturale e conseguente lesione. Il danno morale sostanzialmente è un risarcimento proporzionato alle sofferenze fisiche patite a seguito del trauma. Il danno esistenziale è un danno che per essere valutato e liquidato deve incidere in maniera specifica e permanente sui rapporti familiari o personali, sui propri hobbies, attività sportive e ludiche del danneggiato, poiché le normali e naturali conseguenze nefaste generiche sono già ricomprese nella liquidazione del danno biologico o morale". Parimenti, secondo il Tribunale di Lucca, "il danno esistenziale si sostanzia nella ripercussione negativa prodotta dall’evento dannoso sulle attività e modalità di estrinsecazione della persona e, più in particolare, o in una limitazione delle attività che la persona ha il piacere di svolgere ("non poter più") o nella imposizione, a carico della stessa persona, di costrizioni di contenuto attivo ("dover fare") o passivo ("dover sopportare"); se tale danno è connesso con una lesione psico-fisica, resta assorbito nel danno alla salute, mentre esso assume autonomo rilievo in assenza di una patologia o affezione riconducibile ad una precisa matrice medico-legale, così come, in particolare, accade nel caso di marito che, pur non direttamente colpito nella salute, vede compromesse le proprie facoltà, abitudini, esperienze di vita a causa del decesso della moglie verificatosi in seguito a sinistro stradale".

Tali sentenze – se lette alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia - consentono di mettere a fuoco una nozione di danno esistenziale piuttosto precisa.

Potremmo infatti definire il danno esistenziale come un pregiudizio non patrimoniale identificatesi con la lesione, tendenzialmente permanente, di interessi costituzionali e di diritti fondamentali relativi allo sviluppo, allo svolgimento e alla affermazione della personalità (art. 2 Cost) in conseguenza di un fatto illecito.

E’ chiaro quindi che per aversi danno esistenziale dovranno verificarsi le seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un fatto illecito (fatto doloso o colposo da cui derivi un danno ingiusto);

b) la violazione o compressione di un diritto inviolabile dell’individuo e, quindi, la conseguente limitazione del diritto di tale soggetto ad un pieno sviluppo, allo svolgimento e alla affermazione della sua personalità nell’ambito della famiglia, del lavoro, dei rapporti sociali, in ambito economico e patrimoniale;

c) la durevolezza (tendenziale permanenza) ed intensità di tale compromissione.

Il danno esistenziale assurge quindi a danno non patrimoniale da ricondurre nel novero dell’art. 2059 c.c. poiché alla sussistenza del fatto illecito, doloso o colposo che sia, dovrà corrispondere la effettiva violazione di un bene costituzionalmente protetto. La riserva di legge posta dall’art. 2059 c.c. viene quindi rispettata se si riconduce il bene protetto che risulti essere stato violato alla legge fondamentale (la Costituzione) ed in particolare al novero dei diritti fondamentali dell’individuo. Si imporrà, tuttavia, una verifica assai accurata della effettività della violazione del bene costituzionalmente protetto che è stata supposta: ciò sia nel senso di una verifica della riconducibilità delle conseguenze dell’illecito ad una reale negazione della libertà e/o del diritto fondamentale che si assume leso, sia nel senso dell’accertamento della durevolezza ed intensità di siffatta violazione.

Applicando tale tipo di definizione, è fin troppo chiaro che ipotesi gabellate quali danno esistenziale, come ad esempio il danno da vacanza rovinata, il danno da ritardo nel viaggio d’affari, il danno da perdita della moto rubata, il danno da temporanea impossibilità di esercitare uno sport o un passatempo non sono risarcibili a titolo di danno esistenziale, semmai potendo trovare in ambiti diversi (quello contrattuale, quello dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2059 c.c.) il loro eventuale riconoscimento risarcitorio. In questi casi è impossibile supporre quello stravolgimento di abitudini, di modi d’essere, di rapporti interpersonali, di aspirazioni che, in modo non transeunte, si colgono invece a carico della vittima di un grave incidente o infortunio sul lavoro, a carico della donna rimasta vittima di violenza sessuale, a carico della persona ingiustamente reclusa, dei genitori che assistono alla nascita di un bambino malformato per malpratice di inesperti ginecologi, giustificando il risarcimento di una posta di danno esistenziale.


Onere di Allegazione e onere della prova
La individuazione della nozione di danno esistenziale è non priva di ricadute nell’ambito schiettamente processuale.

Nella pratica giudiziale non è infrequente leggere atti di citazione con conclusioni che non fanno alcun cenno a richieste di danno esistenziale ovvero ad atti introduttivi che, assai genericamente, domandano il risarcimento di ogni posta di danno che a qualunque titolo o ragione possa essere derivato da un atto illecito.

Poi, in sede di precisazione delle conclusioni o addirittura in conclusionale – dopo lo svolgimento dell’intero processo – talvolta fa la propria comparsa la richiesta della posta risarcitoria del danno esistenziale.

Un esempio è fornito dalla stessa sentenza n. 123/05 del 2 febbraio 2005, sopra pubblicata per esteso. Dalla motivazione della sentenza si apprende che l’attrice aveva domandato il ‘risarcimento di tutti i danni morali e materiali, compreso il danno biologico e/o alla salute’ e che soltanto in comparsa conclusionale era stata esplicitata la richiesta di una posta risarcitoria a titolo di danno esistenziale. Malgrado la contestazione della parte convenuta, che non ha accettato il contraddittorio, il danno esistenziale è stato liquidato sull’assunto che nella parte espositiva l’attrice aveva lamentato ‘il nocumento della qualità della vita’ e che quindi, anche tenuto conto il complessivo tenore dell’atto, avrebbe allegato tale posta di danno.

A parere di chi scrive il Giudicante ha finito per eludere il problema dell’onere dell’allegazione in nome di una ben intuibile giustizia sostanziale:

a) la sentenza non nega l’esistenza di un onere di allegazione con riferimento alla posta del danno esistenziale;

b) la giudicante però è stata costretta a ricavare l’allegazione del danno esistenziale da un riferimento abbastanza generico al nocumento della qualità della vita che sostanzia assai bene tanto il danno esistenziale non dedotto e non richiesto nelle conclusioni, quanto il danno biologico da scomparsa di un congiunto (o convivente) che – invece - era stato espressamente dedotto e richiesto e che poi, a chiusura dell’attività istruttoria, risulterà e provato e liquidato.

Dove la pronuncia risulta essere assai problemativca è però là dove si afferma: "la errata qualificazione del danno per la privazione del rapporto familiare non può essere considerata ostativa al riconoscimento del danno c.d. esistenziale, essendo comunque dovere del giudice individuare quale sia il bene protetto che si assume essere stato leso nonché il contenuto sostanziale della pretesa e la finalità che la parte intende perseguire in concreto".

Il punto è infatti che più che una errata qualificazione del danno per privazione di rapporto familiare pare esservi stata la omessa deduzione della esistenza di un danno esistenziale da privazione del rapporto familiare. E se al Giudice può essere rimesso il potere di cercare di comprendere quale sia il bene protetto che si assume essere leso, ben più problematico è supporre una possibile attività giudiziaria di supplenza, rispetto a quella spettante al Procuratore dell’attore, consistente nell’enucleazione, dal materiale probatorio già assunto, di poste di danno corrispondenti a fattispecie risarcitorie non dedotte e non richieste.

In proposito potrebbe non essere sufficiente affermare che dal tenore degli atti dell’attore "emerge in modo evidente la volontà di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro … in tutte le possibili espressioni in cui gli stessi possano configurarsi …".

Non sfugge a chi scrive che la giurisprudenza di Cassazione afferma in modo costante che "il principio dell'unità, dal punto di vista sostanziale, del diritto al risarcimento del danno (sia da inadempimento contrattuale sia da illecito extracontrattuale) ha come logico corollario, sul piano processuale, il principio, condiviso da dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 10702/98), della c.d. infrazionabilità o inscindibilità del giudizio di liquidazione del danno, il quale esige che alla liquidazione, di regola, si faccia luogo in un unico, complessivo contesto e quindi in un solo processo".

E, tuttavia, come sopra si è visto, grande è ancora il dibattito sulla stessa configurabilità del danno esistenziale, sulla portata di tale concetto, sulle fattispecie anche normative cui ricondurlo (art. 2059 c.c. o 2043 c.c.), sul modo di darne la prova e di liquidarlo.

Si avverte, dinanzi alla varietà delle posizioni assunte in punto di danno esistenziale che il concetto di unitarietà del diritto al risarcimento del danno rischia di essere una vera e propria chimera ovverosia un mostro di cui non è dato conoscere l’origine e, soprattutto, le esatte componenti del proprio corpo e con il quale diviene assai difficile misurarsi. Di certo non può bastare – sulla base del principio dispositivo della domanda ed anche alla luce della formulazione dell’art. 163 c.p.c. – chiedere l’integrale risarcimento del danno "in tutte le possibili espressioni in cui esso può configurarsi’.

E, infatti, al convenuto deve essere data la possibilità di difendersi e di esercitare il contraddittorio: Egli deve potere sapere se l’attore ritiene violato un interesse di rango costituzionale e quale esso sia, se tale violazione abbia comportato la compromissione delle attività realizzatrici della persona (attività e/o facoltà sussistenziale; relazioni affettive e familiari; relazioni sociali, culturali e religiose; attività ludico sportive) e in quale misura o grado di intensità e per quale durata.

Diversamente, l’atto di citazione diviene il mezzo per l’introduzione di una domanda del tutto esplorativa, dalle mille possibili direzioni istruttorie e al convenuto – nei tempi che allo stesso sono demandati per l’esercizio della difesa (eccezione, allegazione e prova) – diviene impossibile immaginare i più diversi fronti sui quali esercitare il contraddittorio. Né può pretendersi che sia lo stesso a dedurre, in assenza di una chiara domanda e di una precisa allegazione dell’attore, i possibili e assai numerosi potenziali pregiudizi che l’atto illecito può avere cagionato, specie quando si debba entrare in un ambito tanto scivoloso, quanto quello del risarcimento del danno esistenziale.

C’è da chiedersi pertanto se – in casi quali quelli presi in considerazione nelle sentenze sopra edite – la mancata allegazione del pregiudizio esistenziale ovvero la mera allegazione di taluni fatti (lo stravolgimento della vita e delle proprie abitudini ed aspettative) al fine di provare un danno biologico iure proprio (ex art. 2043 c.c.), possano consentire la liquidazione, quasi motu proprio, da parte del Giudice del danno esistenziale in assenza di una specifica domanda -

A parere di chi scrive, in casi del genere l’utilizzo della teoria del diritto alla unitarietà del risarcimento del danno segna il passo e il suo impiego, anche se corrispondente alla tentazione di compiere un atto di giustizia sostanziale comporta – in ogni caso – la violazione dei termini decadenziali, la pericolosa abdicazione al principio dispositivo (artt. 99 e 112 c.p.c.) e, più in generale, la possibile violazione del principio del contraddittorio.

Echi di tali esigenze si colgono in alcune sentenze di merito che hanno affermato l’esistenza di un preciso onere di allegazione e di prova del danno esistenziale da parte dell’attore:

a) secondo App. Milano, 14-02-2003 (in Resp. civ., 2003, 798, n. ZIVIZ, BILOTTA) "in tema di danno esistenziale, la prova della lesione di un diritto fondamentale dell’individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la lesione semplice indizio di danno, che deve essere provato in conformità al principio dell’onere della prova, sebbene il danneggiato - non esonerato dall’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria - possa essere agevolato mediante il ricorso alle presunzioni, ai "fatti notori", alle massime di "comune esperienza", ed altresì all’indagine tecnica volta all’accertamento della compromissione delle attività realizzatrici della persona".

b) secondo il Giudice di pace Torino, 21-03-2001 "la sussistenza del danno esistenziale deve essere in ogni caso provata, sia dal punto di vista ontologico sia dal punto di vista eziologico, non essendo sufficiente l’allegazione della mera lesività del fatto illecito, secondo criteri puramente astratti, in base all’id quod plerumque accidit, dovendosi necessariamente individuare il confine tra il fastidio o disagio psico-fisico, normalmente conseguente ad ogni sorta di inadempimento o di illecito civile che determini una perdita patrimoniale - da ritenersi privo di autonoma tutela in quanto assorbito nella tutela del diritto soggettivo all’integrità del patrimonio - ed una vera e propria violazione dell’integrità psico-fisica, che dà luogo a significativi fenomeni di sofferenza".

Ciò lascia ben sperare, al fine di mantenere una effettiva parità tra attore e convenuto nel rispetto dei principi fondanti del processo, soprattutto dinanzi alla progressiva, e a tratti difficoltosa, emersione di una ipotesi nuova di danno.

(Nota a cura dell'Avv. Corrado Brilli)

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