martedì, 13 ottobre 2026

Danno biologico: per il calcolo il giudice può utilizzare le tabelle di altri tribunali

Cassazione, sez. III civile, sentenza 20.10.2005 n° 20323

 

L’adozione da parte del Tribunale delle cosiddette “tabelle” di liquidazione del danno biologico costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, per cui questi non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffici. Peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20323 del 20 ottobre 2005, ritenendo legittima nella specie la quantificazione del danno biologico effettuato dalla Corte di appello di Ancona in base alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

I giudici di Piazza Cavour ricordano inoltre che la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato.
(Si ringrazia Altalex)
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LaPrevidenza.it, 07/11/2005

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