Cassazione, sez. III civile, sentenza 20.10.2005 n° 20323
L’adozione da parte del Tribunale delle cosiddette “tabelle” di liquidazione del danno biologico costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, per cui questi non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffici. Peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta.
LaPrevidenza.it, 07/11/2005
0883349269
3289677187
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