martedì, 13 ottobre 2026

Circolazione stradale – Minori – Responsabilità del genitore – Ciclomotore sviluppante velocità superiore a quella massima consentita

Cass. Civ., sez. II, 21 marzo 2007, n. 6685 - Avv. Cantarella Tiziana

 

“In caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, può essere ordinata, ai sensi dell’art. 97, commi 5, 6 e 14, del codice della strada la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore affidatario del minore, senza che il genitore possa eludere i propri obblighi di sorveglianza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella stessa città, qualora questi conviva stabilmente con i nonni paterni, poiché il tipo di violazione in esame non presuppone una condotta episodica del minore, bensì una condotta costante, conseguente ad un modifica definitiva del ciclomotore, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto anche conto che trattasi di una operazione non inusuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.

La sentenza in epigrafe ripropone il tema della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. con riferimento ai fatti commessi dal figlio minorenne.
Quanto alla difficile prova liberatoria gravante sui genitori, la S.C. afferma che la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto “va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto tutto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini modificato” (in tal senso si veda anche Cass. Civ. 20 ottobre 1997, n. 10282).
Al riguardo, aggiunge la Corte che il tipo di violazione in oggetto non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore, ma “comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto anche conto che trattasi di una operazione non inusuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.
Il genitore esercente la potestà, in ogni caso, secondo la S.C., non può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella medesima città.


(Avv. Cantarella Tiziana)
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LaPrevidenza.it, 05/08/2007

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