Dr.ssa Silvana Toriello
PREMESSA
Trattasi di una rilevante novità che viene dal mondo dell’edilizia e prevede l’introduzione degli indici di congruità nei parametri prescritti ai fini del rilascio del durc.. Gli indici ineriscono alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato, secondo i valori evidenziati nella tabella che si riporta di seguito. Trattasi di misura previdenziale che evidentemente ben si inserisce nelle iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso e di cui per sommi capi sintetizziamo le caratteristiche fondamentali qui di seguito. In base all’accordo del 28 ottobre 2010 (in attuazione della Finanziaria 2007), gli indici sono stati introdotti dai sindacati delle imprese e dei lavoratori del settore edile con l’obiettivo di promuovere la regolarità contributiva negli appalti pubblici e privati.
Detti indici rilevavano già per effetto dell’articolo 118 comma 6 bis del codice dei contratti pubblici n. 163/2006 che , riprendendo in parte gli abrogati commi 1173 e 1174 dell'art. 1 della L. 296/2006, prevede ai soli fini degli appalti pubblici che“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.” La tabella approvata con l'Avviso comune del 28/10/2010, relativa agli indici minimi di congruità, riporta le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili ragguagliate all'opera complessiva, che costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa. Detti indici sono stati oggetto di un periodo di sperimentazione della durata di dodici mesi, con decorrenza dal 01/01/2011 e termine al 31/12/2011, coinvolgendo esclusivamente i lavori iniziati a partire dal 01/01/2011. ). L accordo doveva entrare in vigore lo scorso 1 gennaio 2012 ma la fase di verifica è stata protratta di ulteriori dodici mesi (l’intero 2012) dalla delibera del 16 novembre 2011, n. 1....
LaPrevidenza.it, 17/06/2013
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato
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