martedì, 13 ottobre 2026

Termine decennale di prescrizione per la richiesta di rimborso delle sanzioni civili: la circolare Inail

Dr.ssa Silvana Toriello

 

Premessa

Con la circolare in esame INAIL ha chiarito le condizioni in base alle quali può essere chiesto dai datori di lavoro il rimborso delle maxi sanzioni civili comminate fino al 23 novembre 2010 ovvero fino al giorno precedente l'entrata in vigore del Collegato Lavoro in presenza di lavoratori impiegati in violazione delle norme sulle assunzioni, ovvero in presenza di "lavoro nero". La circolare chiarisce i criteri in base ai quali può essere chiesto il rimborso delle maxi sanzioni civili, comminate ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e pagate dal datore di lavoro individuando altresì i casi per i quali non è previsto il rimborso nonché il periodo di prescrizione entro il quale è possibile chiedere il rimborso delle sanzioni pagate. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalità della norma che prevedeva la comminatoria di dette sanzioni con la conseguenza dell'annullamento delle sanzioni non pagate ed il rimborso, a determinate condizioni, di quelle pagate: La maxi sanzione, come prevista dall'art. 36-bis, è stata applicata fino al 23 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge 183/2010 più comunemente detta "Collegato Lavoro" che ne ha modificato la quantificazione agganciandola alla sanzione civile "ordinaria" (L. 388/2000) prevedendone la maggiorazione del 50% in presenza di "lavoro nero".

Il quadro normativo

Le sanzioni civili sono disciplinate dall'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che stabilisce:

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ha poi disposto che Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

La suddetta disposizione è stata modificata dall'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A seguito di tale modifica il testo del citato comma 3 era il seguente: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

La sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n. 254 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

L'applicazione della maxi sanzione

La maxi sanzione civile di 3.000 veniva applicata quando i funzionari dei servizi ispettivi rilevavano la presenza di lavoratori in nero e cioè di soggetti completamente sconosciuti agli Enti ed Uffici ai quali doveva essere comunicata l'instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini INAIL la maxi sanzione civile poteva essere applicata solamente nel caso in cui fosse comminata la maxi sanzione amministrativa. Per quanto concerne le modalità di applicazione, la maxi sanzione civile di  3.000 rappresentava il limite minimo applicabile indipendentemente dal periodo di durata dell'irregolarità. In particolare veniva effettuato il calcolo del premio e della sanzione civile determinata in base all'art. 116, comma 8 e successivi della legge n. 388/2000; determinata la sanzione civile, si doveva procedere al raffronto con l'importo minimo di 3.000 addebitando al datore di lavoro l'importo più elevato. Questo conteggio veniva effettuato per ogni Lavoratore irregolare. In concreto, molto spesso accadeva che venissero trovati lavoratori irregolari per un solo giorno, con un premio calcolato molto basso, ma con importo della sanzione di 3.000 per ognuno di essi. 

Abbandono delle maxi sanzioni non pagate

E' notorio che il fondamento giuridico della sanzione civile in generale risiede nel risarcimento del danno per responsabilità extra contrattuale disciplinato dall'articolo 2043 del c.c., mentre la maxi sanzione civile di cui qui si discetta trovava fondamento nella volontà di contrasto al lavoro irregolare. La Corte costituzionale ha rimarcato che l'importo della maxi sanzione era svincolato dalla effettiva quantificazione del danno (già la maxi sanzione amministrativa raggiungeva l'importo minimo di 1.500 e massimo di 12.000 cui si aggiungeva la sanzione giornaliera pari ad 150 per ognuno dei lavoratori in nero rivelandosi di per sé sufficientemente incisiva ). A seguito della pronuncia di incostituzionalità Inail ha emanato la nota del dicembre 2014 che ha portato all'abbandono delle maxi sanzioni interessate da contenzioso, o non pagate, ed alla sostituzione di queste con quelle calcolate in base alla legge n. 388/2000 che prevede anche l'applicazione di interessi di mora.

Rimborso delle maxi sanzioni non pagate

Nell'ipotesi di incostituzionalità di una legge, la sentenza dispone l'inapplicabilità dalla data della sentenza stessa. Per il periodo anteriore alla sentenza, gli effetti si evidenziano solamente sui rapporti giuridici non definitivi. Per individuare quali fossero i rapporti prescritti, la circolare 31/2017 indica la fonte applicabile nell'art. 2946 del c.c., che tratta dell'indebito oggettivo, secondo cui il periodo prescrizionale è di 10 anni dalla data del versamento. Entro questo termine, i datori di lavoro che hanno effettuato il pagamento della maxi sanzione civile, possono chiederne il rimborso. Le Sedi INAIL, verificata la legittimità della domanda, effettueranno il calcolo della sanzione civile ordinaria e degli interessi di mora in base all'art. 116, comma 8 e successivi, della legge n. 388/2000 ed effettueranno il rimborso della differenza pagata in eccesso.

Casi esclusi

Le sentenza passata in giudicato
Il pagamento oltre i 10 anni di prescrizione senza che ci siano stati atti interruttivi
Il pagamento effettuato da parte di società che sono state cancellate dal Registro Imprese per liquidazione (Art. 2495 c.c.)
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LaPrevidenza.it, 16/08/2017

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