Rischi derivanti da
agenti cancerogeni o mutageni, necessario il monitoraggio sanitario anche dopo la cessata esposizione
Decreto legislativo 1.6.2020 n. 44
In tema di esposizione al rischio lavorativo e monitoraggio a cura del medico competente, su recepimento della direttiva Ue 2017/2398 viene pubblicato il Decreto Legislativo 44 che modifica parzialmene il decreto 81/2008 nella parte riguardante la sorveglianza sanitaria che deve continuare anche dopo la cessata esposizione al rischio pianificando, eventualmente controlli sanitari sulla base delle considioni di salute del lavoratore nonchè della evoluzione della scienza medica.
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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva
2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro. (20G00062)
(GU n.145 del 9-6-2020)
Vigente al: 24-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro; Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di
delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 1 e
l'allegato A, punto 11; Visto il decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare il Titolo IX,
Capo II, concernente la protezione dall'esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni; Visto l'articolo 1 della legge 24
aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in
particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella riunione del 31 marzo 2020; Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della giustizia, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il medico
competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano
le condizioni, segnala la necessita' che la stessa prosegua
anche dopo che e' cessata l'esposizione, per il periodo di
tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del
lavoratore interessato. Il medico competente fornisce,
altresi', al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunita'
di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la
cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di
salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche.».
Art. 2 - Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del
presente decreto.
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del
Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per
gli affari europei
Catalfo, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro
degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
ALLEGATO 1
Elenco di sostanze, miscele e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
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(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 12/06/2020