venerdì, 11 ottobre 2024

Rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni, necessario il monitoraggio sanitario anche dopo la cessata esposizione

Decreto legislativo 1.6.2020 n. 44

 

In tema di esposizione al rischio lavorativo e monitoraggio a cura del medico competente, su recepimento della direttiva Ue 2017/2398 viene pubblicato il Decreto Legislativo 44 che modifica parzialmene il decreto 81/2008 nella parte riguardante la sorveglianza sanitaria che deve continuare anche dopo la cessata esposizione al rischio pianificando, eventualmente controlli sanitari sulla base delle considioni di salute del lavoratore nonchè della evoluzione della scienza medica.


***


DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva  2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori  contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o  mutageni durante il lavoro. (20G00062)

(GU n.145 del 9-6-2020)

Vigente al: 24-6-2020


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE  sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da  un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;  Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro  i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni  durante il lavoro;  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo  per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri  atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in  particolare l'articolo 1 e l'allegato A, punto 11;  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  e, in particolare il Titolo IX, Capo II, concernente la protezione  dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;  Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di  conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i  termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10  febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di  entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti  dalla data di scadenza di ciascuno di essi;  Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella riunione del 31 marzo 2020;  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei  deputati e del Senato della Repubblica;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 21 maggio 2020;  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri  della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione  internazionale, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:


Art. 1 - Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il medico competente  fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza  sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni,  segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e'  cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario  per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico  competente fornisce, altresi', al lavoratore indicazioni riguardo  all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo  la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di  salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze  scientifiche.».

Art. 2 - Modifiche agli allegati XLII e XLIII  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.


Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei  limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione vigente.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2020


MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Amendola, Ministro per gli affari  europei

Catalfo, Ministro del lavoro e  delle politiche sociali

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari  esteri e della cooperazione  internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e  delle finanze

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


ALLEGATO 1

Elenco di sostanze, miscele e processi

 

1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 

 

***

Segui LaPrevidenza.it su 

Facebook https://bit.ly/2y6j36Z

Twitter https://bit.ly/360G2Nk

Telegram https://bit.ly/2XVl2E4

Diritto, lavoro e previdenza su LinkedIn https://bit.ly/3cS7oqu

 

***



Allegato: Dlgs. 44 del 2020 - Direttiva europea recepita.pdf Allegato: decreto 44 - tabella.pdf

(Giovanni Dami)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 12/06/2020

BRUNO OLIVIERI
mini sito

Via Senna, 39, 65015, Montesilvano (PE)

Telefono:

3282945085

Cellulare:

3282945085

Professione:

Consulente del Lavoro

Aree di attività:

Studio Commerciale Olivieri, specializzato in consulenza e amministrazione del personale, consulenza strategica e m...

MARIA GINEVRA PAOLUCCI
mini sito

Via Santo Stefano 43, 40125, Bologna (BO)

Telefono:

051237192

Cellulare:

3356312148

Professione:

Docente Universitario

Aree di attività:

diritto commerciale, diritto societario, crisi di impresa, procedure concorsuali, diritto dell'arbitrato