domenica, 13 ottobre 2024

Protocollo d'intesa tra INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di vigilanza assicurativa

Dr.ssa Silvana Toriello

 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA INAIL E ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO IN MATERIA DI VIGILANZA ASSICURATIVA

PREMESSA

Il 10 luglio 2017 è stato sottoscritto, fra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'INAIL, un protocollo d'intesa che disciplina la collaborazione istituzionale tra le due Amministrazioni al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di vigilanza in materia assicurativa. Il protocollo disciplina analiticamente il tema della programmazione dell'attività ispettiva - attraverso l'istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva in materia assicurativa - e i modelli di analisi del rischio, allo scopo di accrescere l'efficacia della vigilanza e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo.



QUADRO NORMATIVO

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail.

A seguire il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, ha fissato la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro al 1° gennaio 2017; L'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 prevede che l 'Inail mette a disposizione dell'Ispettorato dati e informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza; nel mentre l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 statuisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione. In relazione a dette norme si ravvisata dunque l'esigenza, nelle more dell'attuazione dei citati decreti, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, fermi restando gli indirizzi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, di istituire un forte raccordo con gli enti previdenziali; e considerato che, al fine di realizzare un'efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza verso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, è opportuno istituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL le parti hanno condiviso lo schema di protocollo poi approvato con determina del direttore generale dell'Inail del 5 giugno 2017. FINALITA'

Il protocollo, di durata triennale, si propone di assicurare la continuità della vigilanza, garantendo la peculiarità delle verifiche attinenti la materia Inail in merito alle attività di classificazione del rischio e alla platea degli assicurati. L'accordo prevede, in particolare, la costituzione di organi di coordinamento che dovranno programmare le attività di vigilanza in base alle liste fornite dall'INAIL attraverso modelli di business intelligence utili ad individuare le categorie a rischio. Attraverso il protocollo vengono definite le modalità di programmazione della attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro con riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di garantirne lo svolgimento e pertanto vengono individuate:

· ·Le modalità di coordinamento delle attività  · ·Le modalità di individuazione delle categorie dei soggetti da ispezionare  · La modalità di gestione delle emergenze ovvero le segnalazioni che vengono effettuate dai  funzionari amministrativi INAIL  · Il coordinamento delle attività di accertamento espletate dai funzionari ispettivi INAIL  · La liquidazione dei verbali e la gestione del contenzioso.  · La formazione e l'accesso alle banche dati Inail PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA A LIVELLO CENTRALE

Allo scopo di accrescere l'efficacia dell'attività ispettiva e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo, le Parti concordano sull'esigenza di sviluppare congiuntamente modelli di analisi e di studio, c.d. di Business Intelligence, volti ad individuare i settori e i soggetti da sottoporre a controllo. Tale attività è finalizzata ad individuare le imprese che potenzialmente, in base ai comportamenti posti in essere, presentano elevati indici di rischio di evasione/elusione contributiva o di impiego di manodopera irregolare. In particolare è finalizzata alla verifica del "rischio assicurato", per garantire una uniforme applicazione delle Tariffe dei premi. Per realizzare lo sviluppo dei modelli e delle metodologie di accertamento, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale le Parti si sono impegnate a costituire una Commissione nazionale di programmazione dell'attività ispettiva.

La predetta Commissione assicura, per l'ambito di competenza, la mappatura dei rischi, la programmazione e il monitoraggio delle attività di vigilanza.

La Commissione nazionale si avvale dell'attività di Business Intelligence svolta dall'INAIL a livello centrale nell'ambito della Direzione centrale rapporto assicurativo, anche con l'ausilio di servizi specifici del sistema informativo INAIL per la gestione ed il monitoraggio delle attività a livello centrale e territoriale. Detta programmazione si esplica attraverso la predisposizione di apposite liste di evidenza delle aziende da ispezionare.

PROGRAMMAZIONE IN SEDE REGIONALE

Nel rispetto della programmazione definita dalla Commissione di cui al precedente paragrafo ed allo scopo di favorire lo svolgimento dell'attività ispettiva nel territorio di competenza, è istituita la commissione regionale di programmazione dell'attività ispettiva in materia assicurativa, composta da massimo quattro membri designati dall'INL e da massimo quattro membri designati dall'INAIL.

La predetta commissione assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive, integrando la programmazione nazionale secondo le finalità della vigilanza assicurativa di cui all'articolo 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni detta Commissione può avvalersi del personale INL e dell'INAIL di volta in volta individuato. Il coordinamento dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza dell'INL con quella delle Regioni a statuto speciale sarà assicurata nei territori di riferimento da separati protocolli d'intesa tra l'INL e la Regione e/o Provincia interessata al fine di potenziare l'attività di vigilanza ovvero di contrastare i fenomeni del lavoro irregolare e l'evasione in materia contributiva ed assicurativa.

ACCERTAMENTI CONSEGUENTI ALLA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il Protocollo regola gli accertamenti che esulano dalla programmazione nazionale e che sono disposti dalle Sedi territoriali. L'INL si impegna ad effettuare i necessari accertamenti, derivanti da verifiche amministrative, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'INAIL.

A tal fine l'INAIL provvede a comunicare alle strutture territoriali dell'INL le aziende da sottoporre ad accertamento, nonché le richieste di indagini per l'istruttoria di casi di infortunio e malattia professionale, con evidenza degli eventuali profili di criticità. Per le richieste che rivestono particolare urgenza, ovvero pratiche non comprese nella programmazione mensile che pure devono essere iniziate nel corso del mese, l'INAIL può avviare direttamente l'accertamento con propri ispettori provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell'INL per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di controllo..

VERBALI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO E LORO LIQUIDAZIONE

Le Parti hanno concordato sulla necessità di porre in essere le necessarie attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall'INL che integrano l'accertamento in materia assicurativa, con particolare riferimento ai profili di tutela della titolarità del credito contributivo e di idoneità degli atti medesimi ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge. Detta attività di analisi è rivolta anche agli ulteriori atti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ispettiva (verbale di primo accesso, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.). A normativa vigente, i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo in materia assicurativa saranno predisposti in modo che risulti la titolarità dell'atto in capo all'INL, con separata evidenza del logo dell'INAIL. Detti verbali, cui farà seguito il provvedimento di liquidazione di cui al successivo articolo 9, saranno notificati dall'INAIL, nella sua veste di titolare del relativo diritto di credito, operando altresì l'interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge. La liquidazione dei verbali ispettivi ­ tempestivamente trasmessi alla competente Sede INAIL - è affidata alla funzione amministrativa dell'INAIL, al fine di assicurare uniformità a livello nazionale sull'applicazione del complesso sistema tariffario assicurativo preservano il peculiare modo di funzionamento dell'Istituto assicuratore secondo cui solo la sede e non l'ispettore emette un provvedimento che è in grado di produrre effetti giuridici sul destinatario. Il verbale ispettivo resta un atto con valenza meramente interna, .

Il provvedimento di liquidazione, emanato dalla Sede INAIL, riporta la quantificazione e la notifica dell'importo dei premi e degli accessori dovuti e soggiace agli strumenti di tutela previsti dalla legislazione vigente..Nei giudizi di contestazione dei verbali ispettivi in cui INL è convenuto, quest'ultimo, qualora l'oggetto dell'accertamento riguardi la materia assicurativa, si impegna ad estendere il contraddittorio nei confronti dell'INAIL e a comunicare la pendenza della lite ai fini di un eventuale intervento.

FORMAZIONE PER I FUNZIONARI ISPETTIVI

L'attività formativa, in particolare nella fase di avvio, consisterà in un intenso programma di interventi che interesserà tutto il personale ispettivo e sarà finalizzata alla omogeneizzazione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia lavoristica e assicurativa, unitamente ad una attività addestrativa volta anche all'utilizzo dei diversi applicativi informatici utilizzati.

I citati interventi formativi si focalizzeranno altresì su percorsi specifici per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, da parte del personale INAIL. Saranno attuati dall'INAIL programmi di formazione per l'acquisizione, da parte del personale INL, delle conoscenze tecnico-specialistiche proprie della materia assicurativa. Gli interventi formativi riguarderanno anche i funzionari amministrativi dell'INAIL e dell'INL, che verranno individuati per l'impiego in attività di intelligence, con l'obiettivo di fornire le necessarie competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie del mercato del lavoro.



ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL'INAIL

Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015, le Parti concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre un'apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati, da parte dell'INAIL, in modalità di cooperazione applicativa.

Nell'ambito della predetta convenzione le Parti regoleranno, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, i profili giuridici e operativi per la messa a disposizione dei dati da parte dell'INAIL, con particolare riguardo a:

a) l'individuazione delle informazioni utili all'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, nel rispetto delle condizioni di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003;

b) i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili;

c) le misure di sicurezza adottate e i profili di responsabilità; d) le modalità di trattamento dei dati;

e) le modalità di tracciamento degli accessi e di svolgimento dei necessari controlli.



CONCLUSIONI

In conformità a quanto previsto dalla circolare 2/2017 dell'INL, per una migliore gestione del proprio personale e al fine di garantire uno stretto collegamento con le strutture dell'INAIL, le parti convengono che il personale ispettivo INAIL resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali INAIL di appartenenza.. Il processo di integrazione è solo all'inizio. Per l'amalgana definitivo necessita tempo.. L'obiettivo è la creazione di funzionari che sappiano individuare le irregolarità del rapporto di lavoro nella sua comprensività il che non è affatto semplice se si considera la notevole mole di norme che disciplina la materia.
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LaPrevidenza.it, 22/08/2017

PAOLO SANTELLA
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