La rara frequentazione fra genitore e figlio non legittima il giudice, in caso di decesso per sinistro stradale del genitore a ridurne gli importi rispetto alle tabelle milanesi
Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 17.10.2016 - Giovanni Dami
In caso di decesso avvenuto per sinistro stradale il risarcimento del danno da perdita di congiunto va stabilito in base alle c.d. "tabelle milanesi" che individuano un importo minimo e uno massimo a seconda del destinatario del risarcimento. Tali importi vanno riconsciuti anche nel caso in cui il defunto abbia costituito un nuovo nucleo familiare e intrattenuto rari rapporti familiari sia con la moglie che con i figli. In questo senso il giudice di merito, secondo l'assunto in precedenza richiamato non può indicare un risarcimento minore rispetto a quello indicato dalle tabelle in precedenza richiamate.
(Giovanni Dami)
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere - Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso 27728/2014 proposto da: N.P., NO.AN., N.M., N.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato PAOLA RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA ABELE MAGLI giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA) incorporante di ALLEANZA TORO SPA, a mezzo della mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei procuratori speciali C.P. e B.L. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - e contro E.A.; - intimato -
avverso la sentenza n. 3187/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI; udito l'Avvocato PAOLA RAMADORI; udito l'Avvocato ROBERTO OTTI per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Deceduto N.L. a seguito di un sinistro stradale e definito il relativo procedimento penale con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la moglie (anche in nome e per conto del figlio minore), i genitori e i fratelli del deceduto agirono in sede civile per il risarcimento dei danni.
Respinte le domande risarcitorie per intervenuta prescrizione, la moglie e i congiunti del N. convennero in giudizio l'avv. E.A. per farne valere la responsabilità professionale, richiedendo il risarcimento dei danni che avrebbero potuto conseguire ove il professionista non avesse lasciato decorrere il termine di prescrizione dell'azione civile contro il responsabile del sinistro.
L'avv. E. chiamò in manleva la propria assicuratrice Alleanza Toro Il Tribunale di Monza dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla posizione della moglie e del figlio minore del N. (che avevano accettato l'offerta transattiva formulata dall'assicuratrice), mentre quantificò il risarcimento spettante agli altri attori a titolo di perdita del rapporto parentale, liquidando 50.000,00 Euro a ciascuno dei genitori della vittima ( N.M. e No.An.) e 15.000,00 Euro a ciascuno dei fratelli ( N.V. e P.).
In parziale riforma della sentenza, la Corte di Appello di Milano ha elevato a 80.000,00 Euro il risarcimento riconosciuto a ciascun genitore e a 30.000,00 Euro quello dovuto a ciascun fratello.
Ricorrono per cassazione N.M., No.An. e N.V. e P., affidandosi a due motivi; resiste, a mezzo di controricorso, la sola Generali Italia s.p.a. (incorporante l'Alleanza Toro s.p.a.).
Diritto
1. La Corte di Appello ha dichiarato di condividere "il ragionamento logico e la motivazione" della sentenza di primo grado, affermando tuttavia che gli importi liquidati "non sono adeguati".
Più specificamente, ha concordato sul fatto che il risarcimento dovesse essere liquidato sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e ha affermato che, non costituendo danno in re ipsa, il pregiudizio conseguente all'uccisione di un congiunto dev'essere allegato e provato dal danneggiato, ancorchè sulla base di presunzioni.
Tanto premesso, ha osservato - come già il primo giudice - che gli attori si erano limitati a indicare il mero rapporto di parentela e che, d'altro canto, era pacifico che il de cuius aveva costituito un proprio nucleo familiare (con la moglie e il figlioletto) e si era trasferito in una località diversa da quella di origine, circostanze che consentivano di presumere "una indiscutibile minore frequentazione tra il de cuius e la famiglia di origine", pur non potendosi escludere che fosse residuata "una vita di relazione, ancorchè minima, dello stesso con i genitori e i fratelli".
Tanto rilevato, la Corte ha ritenuto "più adeguato" liquidare l'importo di 80.000,00 Euro in favore di ciascun genitore e quello di 30.000,00 Euro per ciascun fratello (importi tutti determinati in moneta attuale e comprensivi degli interessi compensativi).
2. Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c., in relazione agli artt. 2059 e 1226 c.c., e censurano la Corte "per avere disatteso completamente i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale per perdita del congiunto previsti nelle Tabelle milanesi" e "per avere liquidato un danno palesemente sproporzionato per difetto rispetto al danno subito dai congiunti".
Premesso che, in relazione al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, le tabelle milanesi prevedevano una forbice da Euro 154.350,00 a Euro 308.700,00 a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio e da Euro 22.340,00 a 134.040,00 a favore del fratello, i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia inopinatamente liquidato importi sensibilmente inferiori al minimo, finendo col non applicare le tabelle cui aveva affermato di volersi uniformare. Escludono i ricorrenti che potesse valere a giustificare tale riduzione la circostanza che il deceduto avesse creato un proprio nucleo familiare (giacchè tale circostanza risultava conforme all'id quod plerumque accidit in relazione ad una persona di 31 anni) e che si fosse trasferito in località diversa da quella di origine (visto che si trattava comunque di località poco distante e compresa nella stessa provincia).
3. Col secondo motivo (che deduce la violazione degli artt. 2056, 2059, 1226 e 2697 c.c.), i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha onerato gli attori della prova ("ancorchè sulla base di presunzioni e/o valutazioni prognostiche") di un danno che tipicamente "incide sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti" e che è insito nella perdita stessa del rapporto col congiunto.
4. Il ricorso è infondato in relazione alla posizione dei fratelli della vittima, considerato che è stato riconosciuto loro un importo superiore a quello minimo previsto dalle tabelle milanesi e che, essendo il risultato di un apprezzamento rimesso tipicamente al giudice di merito, la determinazione di un importo compreso fra il limite minimo e quello massimo non è sindacabile in sede di legittimità ove - come nel caso ù non siano dedotte circostanze che avrebbero dovuto indurre il giudice a discostarsi dalle tabelle.
5. A diversa conclusione - ma sulla base del medesimo criterio - deve pervenirsi in relazione alla posizione dei genitori della vittima, che si sono visti liquidare una somma pari alla metà dell'importo minimo tabellare.
Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità che attribuisce alle tabelle milanesi la natura di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ." e che consente di censurare la loro violazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, "salvo non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. n. 12408/2011), deve ribadirsi che i limiti minimi e massimi possono essere superati "solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa già aver tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente atto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate" (Cass. n. 3505/2016; cfr. anche Cass. n. 8557/2012).
Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte di merito sia incorsa nella dedotta violazione di legge quando ha riconosciuto meno del minimo (addirittura la metà) in difetto di elementi che deponessero effettivamente nel senso che la qualità del rapporto affettivo fra gli appellanti ed il figlio deceduto fosse scaduta al di sotto del livello "ordinario", ossia dei livelli tenuti presenti in sede di elaborazione delle tabelle, all'interno della forbice esistente fra il valore minimo e quello massimo.
Quelli indicati dalla Corte (ossia il fatto che la vittima - trentunenne - avesse costituito un proprio nucleo familiare e si fosse trasferito in una località diversa da quella di origine) costituiscono elementi che possono senz'altro far presumere una riduzione della frequentazione fra i genitori e il figlio, ma che sono del tutto inidonei a configurare un allentamento del rapporto affettivo genitore/figlio, la cui perdita irreversibile costituisce lo specifico oggetto della richiesta risarcitoria.
Nè, d'altra parte, è emerso che la parte convenuta avesse contestato che alla relazione di parentela corrispondesse un effettivo rapporto affettivo (contestazione che avrebbe onerato gli attori della prova dell'intensità del loro legame con la vittima, altrimenti presunta) o che la Corte abbia accertato la ricorrenza di circostanze (quali la totale assenza di frequentazione o l'inimicizia) tali da connotare la vicenda nel senso dell'anomalia della relazione e da giustificare lo scostamento dai valori tabellari: quella che la Corte ha valutato è risultata - a ben vedere - una "ordinaria" relazione affettiva fra un figlio che ha da poco costituito un proprio nucleo familiare e la famiglia di origine, in cui è del tutto "normale" una diminuzione della frequentazione (prima quotidiana, stante la coabitazione), ma nella quale non può presumersi in difetto di individuazione di specifici elementi di segno contrario - l'affievolimento della relazione affettiva al di sotto del limite che giustifica il riconoscimento del risarcimento tabellare minimo (tanto più che, liquidando ai fratelli - coabitanti con i genitori - importi superiori ai minimi, la Corte ha riconosciuto la persistenza di normali rapporti della vittima con la famiglia di origine).
5.1. Il ricorso va dunque accolto in relazione alla posizione di N.M. e di No.An., con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di merito che provvederà a riliquidare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai genitori della vittima alla luce dei principi sopra indicati.
6. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016
LaPrevidenza.it, 27/10/2016