sabato, 21 settembre 2024

La mancata adozione di norme di sicurezza che determinano l'insorgere una M.P. non determinano la completa responsabilità pecuniaria del datore di lavoro che versa solo il danno differenziale

Tribunale Busto Arsizio, Sezione lavoro, Sentenza 12.2.2016 n. 49

 

Nel caso in cui la mancata adozione delle prescritte norme di sicurezza da parte del datore di lavoro determini l'insorgenza di una malattia professionale, non può determinarsi l'obbligo al totale risarcimento a carico della parte datoriale dovendo il giudice (anche in forma astratta) individuare l'importo riconoscibile dall'Inail detraendolo dall'ammontare del risarcimento spettante al lavoratore. Nel caso di specie il datore di lavoro è tenuto al pagamento del danno che va individuato nelle somme eccedenti le indennità erogate dall'Istituto. Meritano particolare evidenza le considerazioni vergate dal giudicante in riferimento alla responsabilità del datore di lavoro che risponde, anche in assenza di domanda risarcitoria presentata all'Inail e che recitano testualmente
"Anche per l'ipotesi in cui l'interessato non abbia coltivato la domanda all'Istituto, la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, è ammissibile sempre nei limiti del danno differenziale. Infatti, anche in caso di mancata denunzia all'INAIL, il datore di lavoro non potrebbe giammai risponde dell'intero danno, operando, al riguardo, l'art. 1227 c.c. restando a carico del lavoratore l'indennizzo erogabile dall'Inail nel caso in cui colposamente, non abbia richiesto tale indennizzo pur avendone diritto."

(Giovanni Dami)

***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca

Molinari, all'udienza del 12/02/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 546/2015 R.G. promossa

da:

rappresentato e difeso dall'Avv.

RICORRENTE

contro:

SRL , in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASSIMO LUPI e

Ma.Co.

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

Fatto

Con ricorso in riassunzione il sig. conveniva in giudizio avanti al Giudice del lavoro la datrice di  lavoro s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico asseritamente patito per  l'insorgenza di una malattia di origine professionale quale conseguenza dell'esposizione ad agenti  steroidi a seguito di mancata adozione da parte datoriale di idonee misure di sicurezza.

La società convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto la  domanda non è corredata dalla previa allegazione della liquidazione del danno da parte di Inail.

La tesi di parte convenuta si riporta a un orientamento giurisprudenziale rigoroso e, al momento,  minoritario, secondo cui la previa denuncia Inail rappresenterebbe condizione di proponibilità  dell'azione verso il datore, non potendosi, in mancanza, configurare il danno differenziale (Trib.  Napoli 26.9.2007). Secondo tale orientamento, infatti, se il danno differenziale è la differenza tra quanto liquidato dall'INAIL e quanto si domanda al datore, la mancata allegazione delle somme che si sarebbero ottenute o si sarebbero dovute ottenere dall'INAIL non consentirebbe il calcolo del danno differenziale; si perviene, dunque, seguendo tale impostazione, alla reiezione della domanda non corredata dall'allegazione della previa liquidazione INAIL.

Tale tesi non sembra tuttavia convincente, posto che arriva, al di fuori di una specifica norma, ad annullare i mezzi di tutela per il diritto al risarcimento del danno, secondo la responsabilità civile, proprio quando viene meno l'esonero, con esiti anche di dubbia costituzionalità.

Anche se sotto il profilo logico sussiste un rapporto di priorità logico temporale e quindi di condizionamento della proponibilità dell'iniziativa verso il datore alla preventiva liquidazione Inail, tuttavia l'art. 10 non pone alcuna condizione di proponibilità di tipo amministrativo, né altri limiti di natura pregiudiziale. Ritiene la scrivente che nel caso in cui non vi sia stata la previa liquidazione del danno da parte di Inail, il giudice debba individuare, astrattamente, l'importo riconoscibile dall'Inail, detraendolo dall'ammontare del risarcimento. In tale evenienza il giudice dovrebbe provvedere al calcolo dell'indennizzo Inail in via incidentale, in base a criteri legislativamente previsti, detraendolo dall'ammontare complessivo del danno. (in senso conforme Tribunale di Bassano del Grappa, cent. 32/2007). Tale soluzione si impone alla luce dell'art. 10, che sdoppia la tutela del danneggiato in due obbligazioni divisibili e non solidali, con l'esonero parziale del datore di lavoro che, anche in caso di esclusiva responsabilità, non può essere condannato a pagare l'intero danno ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti le indennità erogate dall'INAIL.

Ciò, pacificamente, nei casi in cui ove il lavoratore abbia diritto all'indennizzo Inail.

Anche per l'ipotesi in cui l'interessato non abbia coltivato la domanda all'Istituto, la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, è ammissibile sempre nei limiti del danno differenziale. Infatti, anche in caso di mancata denunzia all'INAIL, il datore di lavoro non potrebbe giammai risponde dell'intero danno, operando, al riguardo, l'art. 1227 c.c. restando a carico del lavoratore l'indennizzo erogabile dall'Inail nel caso in cui colposamente, non abbia richiesto tale indennizzo pur avendone diritto.

Analoga situazione ricorre nel caso di intervenuta prescrizione del diritto all'ottenimento dell'esatto indennizzo, ex art. 112 T.U. A parere della scrivente ad identica conclusione si deve giungere anche nel caso di omessa liquidazione dell'indennizzo, per qualunque causa, compreso il rigetto della domanda di liquidazione da parte dell'istituto assicuratore. In conclusione, sia laddove la denuncia vi sia stata, sia laddove non vi sia stata (o sia stata respinta), è sempre possibile agire contro il datore per il ristoro del danno differenziale e nei soli limiti di tale danno.

Da questo punto di vista, dunque, il ricorso non può dirsi inammissibile.

La convenuta eccepisce, in seconda battuta, il difetto di allegazione del ricorso.

Tale secondo rilievo è, a parere della scrivente, fondato. Innanzitutto si rileva come il ricorrente non abbia mai espressamente formulato la domanda in termini di danno differenziale.

Egli ha agito contro il datore di lavoro "in termini di responsabilità contrattuale al sensi e per l'effetto di cui agli art. 2059 e 2047 c. c. nonché dell'art. 221 e ss. del D.lgs. 9.4.2008 11.81". La domanda non reca alcuna indicazione della differenza di danno tra quello che avrebbe potuto essere liquidato dall'Inail e quanto ottenibile in forza delle regole comuni.

Il lavoratore si è limitato a dedurre un comportamento datoriale illegittimo a fondamento del danno asseritamente patito.

È pur vero che è compito del giudice circoscrivere i limiti della responsabilità datoriale al solo danno differenziale, in ragione della norma inderogabile e imperativa, limitativa della responsabilità, di cui all'art. 10 più volte citato.

Spettava, però, al ricorrente allegare i fatti da cui discende un danno eccedente l'ammontare dell'indennizzo astrattamente dovuto da Inail.

Il lavoratore, inoltre, ha l'onere di provare come si è verificato l'infortunio/malattia e come sarebbe stato possibile evitarlo con l'adozione di quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si presentavano come necessarie per tutelare l'integrità fisica delle persone. Nella fattispecie in esame, invece, il lavoratore non ha individuato, in maniera specifica, quale misura di sicurezza sarebbe stata violata dal datore di lavoro.

Le istanze istruttorie sono state respinte dal momento che i capitoli di prova dedotti in ricorso riguardavano circostanza non contestate, generiche, valutative o irrilevanti ai fini della decisione.

Per quanto riguarda la midriasi oculare non ha svolto il ricorrente alcuna domanda risarcitoria. In ogni caso si evidenzia come nel febbraio del 2011, ossia in epoca anteriore ai due presunti episodi di infortunio (del 20.7.2011 e del 1.12.2011) la società convenuta aveva predisposto un documento aziendale intitolato "Norme per la lavorazione del tiotropium bromide e suoi intermedi" (doc.34) che stabiliva precise norma comportamentali, anche in questo caso la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente non è convincente in quanto non compatibile con gli esiti diagnostici.

Con riferimento all'ipogonadismo si rileva come Inail abbia respinto per ben due volte la richiesta del sig. di riconoscimento della malattia professionale. Inoltre, dal raffronto fra la cronologia delle alterazioni ormonali riferite dal lavoratore con i periodi di esposizione non emerge un collegamento causale.

E' documentale, inoltre, il fatto che dal 2009 la convenuta ha fatto eseguire controlli ambientali che hanno documentato il rispetto dei limiti di legge (doc.26 conv.).

Relativamente, infine, alle problematiche da stress correlato all'ambiente lavorativo non è stato allegato alcun elemento concreto da cui sia possibile dedurre la sussistenza di un atteggiamento ostile del datore di lavoro. Anzi, la storia professionale del ricorrente smentisce tale assunto, come correttamente evidenziato nella memoria di costituzione (pag.2627).

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso non può che essere respinto.

Alla soccombenza di parte ricorrente segue la condanna della medesima al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in dispositivo. A questo proposito si rammenta, infatti, come il comma secondo dell'art. 92 c.p.c. sia stato riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Di conseguenza, solo se vi è "soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Diritto

P.Q.M

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700 per compensi, oltre accessori.

Sentenza esecutiva. Busto Arsizio, 12.2.2016

Depositata in Cancelleria il 12/02/2016
Invia per email

LaPrevidenza.it, 26/09/2016

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