giovedì, 15 ottobre 2026

Il giudice può imputare l'infermità non riconsociuta dall'Inail nel periodo di comporto

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 9.11.2017 n. 26583

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NOBILE Vittorio - Presidente - Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere - Dott. LEO Giuseppina - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  SENTENZA sul ricorso 18300-2015 proposto da: TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro  G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1937/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2015, R. G. N. 2214/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale ENZO MORRICO.

Fatto

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 26 giugno 2006 da Trenitalia s.p.a. a G.C. e ne ha ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro condannando la convenuta a risarcire il danno che ha quantificato nelle retribuzioni maturate e non erogate dal recesso alla reintegrazione con gli accessori di legge oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. La Corte territoriale, ritenuto che la mancata contestazione del giudizio dell'Inail non precludesse al giudice di accertare le cause della malattia a cui si riferivano le assenze, in esito all' accertamento medico legale disposto ha verificato che delle assenze computate per ritenere superato il periodo di comporto (dal 2 settembre 2004 all' 8 febbraio 2005 e dal 15 marzo 2005 al 1 giugno 2006) quelle dal 2 settembre 2004 all'8 febbraio 2005 e dal 15 marzo 2005 al 1 maggio 2006 fossero etiologicamente ricollegabili all'infortunio sul lavoro subito il 2 settembre 2004 e, come tali, non potessero essere considerate ai fini del compimento del periodo di comporto che dunque non era maturato.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Trenitalia s.p.a. che articola tre motivi cui resiste il G. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., per insistere, ciascuna, nelle conclusioni già prese.

Diritto

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, art. 2697 c.c. e la L. n. 604 del 1966 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la società ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'unico strumento nella disponibilità del lavoratore per infirmare l'accertamento negativo operato dall'Inail era l'impugnazione giudiziale del provvedimento negativo dell'Inail da proporre nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio ovvero dalla data in cui la malattia professionale si era manifestata. Incontestato il numero delle assenze il G. ha ritenuto che le stesse fossero riferibili all'infortunio censurando l'operato dell'Inail senza tuttavia convenirlo in giudizio e comunque contestandone la decisione quando il termine di tre anni era oramai decorso (provvedimento comunicato il 17.2.2006 e ricorso introduttivo depositato il 17.11.2009 e notificato il 7.3.2010). Evidenzia inoltre la società che la parte ricorrente avrebbe dovuto, sin dal ricorso introduttivo, allegare documentazione medica e clinica idonea a smentire le conclusioni alle quali era pervenuto l'Istituto assicuratore nel negare la copertura assicurativa da infortunio. Pertanto, in violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte di merito aveva disposto la consulenza medico legale. Aggiunge che, peraltro, nell'accertamento medico disposto si era proceduto ad indagini del tutto generiche inidonee a sovvertire le conclusioni alle quali era invece pervenuto l'Istituto assicuratore. Inoltre le conclusioni del consulente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, erano state specificamente contestate dalla società e non avevano ricevuto risposta neppure con i successivi chiarimenti.

5. Il motivo è infondato.

5.1. Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, per quanto qui viene in rilievo, prevede che l'azione per conseguire le prestazioni elencate dallo stesso D.P.R. art. 66, (indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, rendita per l'inabilità permanente, assegno per l'assistenza personale continuativa,rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte, cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici e fornitura degli apparecchi di protesi) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La disposizione è finalizzata a determinare un ambito temporale entro il quale la parte può far valere, nei confronti dell'Istituto assicuratore, la sua pretesa ma non implica che all'accertamento amministrativo dell'Istituto, eseguito per il fine specifico dell'attribuzione della prestazione dallo stesso erogabile, una valenza che esorbita dall'ambito per il quale è stata prevista. La qualificazione dell'infermità del lavoratore (riconducibile o meno ad una causa lavorativa) effettuata in sede amministrativa dall'Istituto non preclude al giudice di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore - causate dalla stessa infermità - risultino, comunque, imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto di cui all'art. 2110 c.c., (arg. ex Cass. 30/08/2006 n. 18911).

5.2. Correttamente pertanto il giudice di merito, al quale era stata opposta una mera decisione amministrativa adottata dall'Istituto assicuratore per i diversi fini di cui si è detto, pur dando atto dell'esistenza di tale determinazione, ne ha escluso il valore preclusivo di ulteriori approfondimenti ed ha proceduto ad indagini peritali d'ufficio che hanno accertato, in adesione alla prospettazione del lavoratore, che i periodi di assenza in contestazione erano dovuti a malattie ricollegabili all'infortunio sul lavoro occorso al G. in data 2 settembre 2004 e dunque imputabili a responsabilità dello stesso datore di lavoro ed è onere del lavoratore provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinalo l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) - e l'infortunio sul lavoro subito.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in causa dell'Istituto - formulata dalla società a pagina 10 della memoria di costituzione in primo grado e riproposta in appello a pagina 13 della memoria e ribadita negli atti successivi per essere manlevata nel caso di accoglimento della domanda - di cui la sentenza non dà neppure atto, tanto in violazione dell'art. 112 c.p.c., e con conseguente nullità della sentenza.

7. Anche tale motivo è infondato.

7.1. Osserva il Collegio che per configurarsi l'omessa pronuncia sull' eccezione formulata nella memoria di costituzione in appello è necessario che la stessa risulti essere stata ritualmente sollevata in giudizio e totalmente ignorata dal giudice del gravame. Tale condizione non si è realizzata nel caso in esame in cui la Corte ha dato conto di aver ben presente la complessiva situazione di fatto che aveva dato luogo al recesso e soprattutto l'incidenza della valutazione da parte dell'Inail delle malattie nel computo di quelle rilevanti ai fini del comporto ed aderendo implicitamente alla valutazione di primo grado con riguardo alla presenza in giudizio dell'Istituto, nel disporre la consulenza medico legale ha implicitamente disatteso la richiesta di chiamata in causa.

7.2. Va rammentato poi che in tema di controversie di lavoro, la disposizione dell'art. 420 c.p.c., comma 9, non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, sicchè è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 09/02/2016 n. 2522 e 26/06/1999 n. 6657).

8. Con il terzo motivo di ricorso, infine, è denunciata la nullità della sentenza che sempre in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe omesso ogni pronuncia sulla eccezione formulata sin dal primo atto del giudizio di detrazione dalle somme riconosciute a titolo risarcitorio dell'aliunde perceptum e comunque dell' aliunde percipiendum ex art. 1227 c.c.. Sottolinea la società ricorrente che nel corso del giudizio di appello era stata acquisita documentazione attestante la percezione, successivamente al licenziamento, di somme consistenti di cui tuttavia la sentenza non aveva tenuto conto.

9. La censura deve essere accolta.

9.1. La Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciare sulla domanda pure ritualmente, formulata e ritualmente richiamata davanti a questa Corte, di valutazione, nella liquidazione del danno del c.d. aliunde perceptum e percipiendum. Il giudice di appello si è infatti limitato a prendere atto del fatto che la statuizione di condanna da parte del Tribunale -a restituire le somme percepite in relazione alla natura professionale della malattia spettando solo quelle per malattia comune - non era stata impugnata dal lavoratore ed era passata in giudicato ma nulla dice circa la richiesta di detrarre, nel liquidare il danno, le somme eventualmente medio tempore percepite da altri datori di lavoro.

9.2. Per tale aspetto la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà all'esame dell'eccezione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2017
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LaPrevidenza.it, 05/02/2018

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