martedì, 10 settembre 2024

Danno biologico: la soglia minima di indennizzo si determina senza arrotondamenti per frazioni di punto

Cassazione civile sezione VI sottosezione L, sentenza 10.6.2020 n. 11057

 

In tema di danno biologico, l'indennizzo di cui al Decreto Legislativo 38/2000 avviene in presenza di postumi permanenti residuati in misura pari o superiore al 6% escludendo la possibilità di arrotondamento per frazione di punto, ove inferiore alla suddetta soglia minima.

(Giovanni Dami)

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE  SOTTOSEZIONE L  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana - Presidente - Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere - Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - Dott. PONTERIO Carla - Consigliere - Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente:  ORDINANZA 

sul ricorso 5574-2019 proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIA PUGLISI; - ricorrente - 

contro  

F.S.; - intimato - avverso la sentenza n. 187/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 4/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.


RILEVATO

CHE:

la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da F.S. per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie di ipoacusia bilaterale e neuroangiopatia agli arti superiori da cui era affetto;

la Corte territoriale aderiva ai rilievi del ctu nominato, il quale accertava la rilevanza della sola ipoacusia e, sulla base del tracciato audiometrico, quantificava complessivamente un danno biologico pari all'11,8 %, individuando una percentuale di ipoacusia percettiva professionale pari al 5,9 %, che arrotondava al 6%;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Inail sulla base di unico motivo;

F.S. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che i giudici dell'appello avevano operato un arrotondamento della percentuale dei postumi permanenti dal 5,9 al 6%, così determinando l'insorgere del diritto all'indennizzo;

il motivo è manifestamente fondato alla luce del tenore del citato art. 13 e del principio secondo cui "In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una percentuale di inabilità, ritenuta dal consulente tecnico di ufficio, del cinque virgola settantacinque per cento, aveva riconosciuto, operando in tal modo un aumento al punto superiore, l'indennizzo in capitale per una percentuale pari al sei per cento)." (Cass. n. 15245 del 03/07/2014);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata;

non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la domanda va rigettata, con compensazione delle spese dell'intero giudizio in ragione dell'esito alterno delle fasi processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

(Giovanni Dami)

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LaPrevidenza.it, 16/06/2020

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