Spetta il trattamento economico pieno per i dirigenti pubblici, nell'ipotesi di reggenza
Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 16.2.2011 n. 3814 - Lorenzo Cuomo
Le Sezioni Unite hanno precisato (a conferma del precedente dictum Cass. n. 29671 del 2008) che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali e la relativa assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico.
Avv. Lorenzo Cuomo
Estratto della sentenza .... Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città con cui, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.G., dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di direttore di cancelleria presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze (ex nona qualifica funzionale, ora "C3"), il suddetto Ministero era stato condannato al pagamento di euro 7.337,94 in relazione all'espletamento, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 1998, delle superiori mansioni svolte come dirigente della segreteria della stessa Procura Generale. In particolare, la Corte di merito, riaffermato, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente al 30 giugno 1998, con conseguente inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla dipendente in relazione al termine di decadenza posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha accertato l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e ha rilevato che il diritto al corrispondente trattamento retributivo era conseguito all'applicazione della disciplina normativa e contrattuale, non potendosi configurare l'ipotesi della mera reggenza, sostenuta dalla p.a..
LaPrevidenza.it, 14/03/2011