venerdì, 08 novembre 2024

Spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap. I chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 23.9.2016 n. 79/E

 

RISOLUZIONE N. 79/E

ROMA 23/09/2016

Direzione Centrale Normativa


OGGETTO: Spese mediche e di assistenza specifica deducibili ai sensi  dell'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine  alla deducibilità, disciplinata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese  mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o  menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge n. 104 del  1992.  In particolare, è stato chiesto se ai fini della deducibilità sia necessaria la  certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai  sensi della legge n. 104 del 1992, oppure sia sufficiente la certificazione dello  stato di invalidità.  In via preliminare, si fa presente che, come chiarito nelle istruzioni ai  modelli di dichiarazione dei redditi 2016 e nella guida sulle agevolazioni fiscali  per le persone con disabilità, aggiornata a marzo 2016, ai fini della deducibilità  delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e  permanente invalidità o menomazione, di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del  TUIR, sono considerati "disabili", sia le persone che hanno ottenuto le  attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge  n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.  Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle legge n. 104 del 1992, si ritiene opportuno precisare che la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10, comma 1, lett. b), non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 

Si è dell'avviso, pertanto, che la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.  Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Si ricorda, infatti, che con circ. n. 55/E del 2001 è stato precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.  Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; la scrivente ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.  Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua; gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (cfr. l. n. 508 del 1988 e d. lgs. 509 del 1988).

*** 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE CENTRALE
Invia per email

LaPrevidenza.it, 06/10/2016

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

VERONICA ALVISI
mini sito

Piazza Gramsci N. 4, 40026, Imola (BO)

Cellulare:

3495660326

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto civile e diritto del lavoro/previdenza